Ecco la proposta di legge sull’aborto redatta dal governo di San Marino per accogliere il quesito referendario

Ecco la proposta di legge sull’aborto redatta dal governo di San Marino per accogliere il quesito referendario

È stato depositato lunedì da parte della Segretaria di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini su mandato del Congresso di Stato, il progetto di legge “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza” in attuazione della volontà espressa dalla cittadinanza con il referendum del 26 settembre 2021.

Cosa prevede

Il pdl, di 9 articoli, sancisce che “l’Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce l’accesso all’IVG alle donne assistite ISS che ne facciano richiesta, ai sensi della presente legge, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e private accreditate, interne ed esterne alla Repubblica di San Marino”. Quindi non per forza, se il testo verrà approvato così dal Consiglio, l’aborto dovrà essere praticato nell’ospedale di Stato, bypassando così il delicato tema dell’obiezione di coscienza da parte dei ginecologi sammarinesi.

Si sancisce poi che “la donna maggiorenne può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro la fine della dodicesima settimana di gestazione senza obbligo di fornire alcuna motivazione a tale richiesta”. A partire dalla dodicesima settimana l’IVG “può essere richiesta ed eseguita solo nei casi in cui, secondo le buone pratiche cliniche dell’OMS: a) vi sia pericolo di vita per la donna; b) vi siano anomalie o malformazioni del feto, accertate dal medico curante, che comportino un grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna”. In questo caso la bozza di legge prevede che la procedura di interruzione della gravidanza avvenga “entro sette giorni dalla formalizzazione della richiesta della donna”.

Il testo prevede poi che, in caso di approvazione, la palla passi all’Iss che entro 60 giorni dovrà:
“predisporre gli atti necessari ed a rendersi parte attiva per la sottoscrizione dei convenzionamenti con strutture pubbliche e private, interne ed esterne al territorio sammarinese per le finalità espresse dalla presente legge”: “predisporre la modulistica necessaria per l’accesso all’IVG, incluse le informazioni relative al consenso informato”; predisporre i protocolli sanitari necessari e proporre “un piano di formazione per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari, coinvolti nelle varie fasi connesse all’IVG”; infine dovrà attivarsi “per implementare l’APP Tecum con le informazioni relative all’IVG nella Repubblica di San Marino”.

L’iter del progetto

La procedura è partita formalmente l’11 ottobre 2021 giorno in cui il Congresso di Stato ha dato mandato ad una delegazione formata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, dal Segretario di Stato per la Giustizia e dal Segretario di Stato per la Sanità, di predisporre un progetto di legge atto a regolamentare l’interruzione di gravidanza nella Repubblica di San Marino così come prevede la norma sui referendum.

Con la delibera n. 18 del 31 gennaio 2022 il Congresso di Stato ha adottato il progetto di legge “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza” e, come previsto dalla Legge Qualificata 1/2013, inoltrato alle Loro Eccellenze per la trasmissione al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

I Garanti il 23 febbraio 2022 hanno adottato il proprio parere, sancendo che la bozza di legge “è compatibile con il quesito referendario approvato, poiché assicura alla donna la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna”.

Inoltre i supremi giudici hanno segnalato la necessità di specificare meglio un passaggio dell’articolo 3 comma 2 del pdl a proposito dell’ipotesi di conflitto di volontà tra la minore e i soggetti esercenti la potestà. Il governo ha preso atto e provveduto a modificare il passaggio come indicato, adottando la versione ufficiale nella seduta del 7 marzo 2022 e depositandolo in Ufficio di Presidenza per l’avvio dell’iter consiliare.

Il testo

Ecco dunque il testo integrale della bozza di legge:

Art. 1 (Finalità e principi generali)

1. La presente legge disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) nella Repubblica di San Marino.

2. L’Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce l’accesso all’IVG alle donne assistite ISS che ne facciano richiesta, ai sensi della presente legge, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e private accreditate, interne ed esterne alla Repubblica di San Marino.

3. L’assistenza sanitaria, dalla presa in carico e in tutte le fasi connesse all’interruzione di gravidanza, e le relative spese sono in capo all’Istituto per la Sicurezza Sociale che, a tal fine, emana specifiche linee di indirizzo e protocolli in base alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e adegua gli appositi capitoli di spesa.

4. In nessun caso il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza è considerato uno strumento di limitazione e controllo delle nascite.

Art. 2 (Disposizioni comuni)

1. La donna può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza:
a) entro la fine della dodicesima settimana di gestazione, secondo quanto disposto dall’articolo 3;
b) dopo la dodicesima settimana di gestazione, se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna, secondo quanto disposto dall’articolo 4. Le settimane di gestazione devono essere certificate dal ginecologo ISS o convenzionato ISS.

2. La richiesta di interruzione volontaria della gravidanza può essere presa in carico solo con il consenso informato della donna che, a tal fine, compila l’apposita modulistica all’interno della quale la stessa deve indicare se farsi assistere ed effettuare l’intervento in territorio sammarinese o fuori territorio, nelle strutture di cui all’articolo 1 comma 2.

3. L’operatore sanitario ISS o convenzionato ISS fornisce alla donna tutte le informazioni sanitarie e amministrative relative all’intervento, le modalità e i tempi di esecuzione, l’iter burocratico da espletare. Alla donna sono altresì garantiti:
a) qualora ne faccia richiesta, l’assistenza psicologica prima e dopo l’interruzione di gravidanza da parte di personale ISS o convenzionato ISS;
b) la riservatezza dei propri dati personali e della privacy in tutte le fasi.

4. L’ISS organizza momenti di formazione periodica, confronto e aggiornamenti, per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari, coinvolti nelle varie fasi connesse all’interruzione volontaria di gravidanza.

Art. 3 (Interruzione volontaria di gravidanza entro la dodicesima settimana)

1. La donna maggiorenne può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro la fine della dodicesima settimana di gestazione senza obbligo di fornire alcuna motivazione a tale richiesta.

2. Nei medesimi termini temporali di cui al comma 1, può richiedere l’interruzione volontaria della gravidanza la donna minore di anni 18, previo consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale. In caso di conflitto tra la volontà della minore e la volontà degli esercenti la potestà, oppure in caso di loro rifiuto a rispondere alla richiesta, oppure quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il medico deve inoltrare entro tre giorni, al Giudice Tutelare, una relazione corredata del proprio parere circa l’opportunità o meno d’interrompere la gravidanza. Il Giudice Tutelare, entro cinque giorni, sentita la minore e tenuto conto della sua volontà e della relazione del medico, può autorizzare l’intervento d’interruzione della gravidanza con atto non soggetto a reclamo.

3. Fermi restando gli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 19 della Legge 20 giugno 2008 n. 97, nei casi in cui la minorenne sia vittima di stupro o incesto, la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza può avvenire in maniera autonoma, senza il consenso di coloro che esercitano la potestà legale o del giudice tutelare.

4. L’intervento di interruzione della gravidanza deve essere eseguito tempestivamente secondo una delle seguenti modalità, in base alla scelta della donna, previo parere del medico curante:
a) intervento di tipo farmacologico, eseguito all’interno della struttura ospedaliera ISS, in struttura pubblica o privata accreditata e convenzionata interna o esterna al territorio sammarinese. Tale intervento va eseguito nel rispetto delle tempistiche previste dal foglietto illustrativo del farmaco utilizzato;
b) intervento di tipo chirurgico, eseguito all’interno della struttura ospedaliera ISS, in struttura pubblica o privata accreditata e convenzionata interna o esterna al territorio sammarinese.

Art. 4 (Interruzione volontaria di gravidanza dopo la dodicesima settimana)

1. L’interruzione volontaria di gravidanza dopo la dodicesima settimana può essere richiesta ed eseguita solo nei casi in cui, secondo le buone pratiche cliniche dell’OMS:
a) vi sia pericolo di vita per la donna;
b) vi siano anomalie o malformazioni del feto, accertate dal medico curante, che comportino un grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna. Il rischio per la salute fisica è accertato dal medico curante; il rischio per la salute psicologica è accertato da un medico del Servizio Salute Mentale dell’ISS o medico psichiatra convenzionato ISS.

2. Nei casi di cui al comma 1 la procedura di interruzione della gravidanza avviene entro sette giorni dalla formalizzazione della richiesta della donna.

3. L’intervento di interruzione della gravidanza è solo di tipo chirurgico e può essere eseguito all’interno della struttura ospedaliera ISS, in struttura pubblica o privata accreditata e convenzionata interna o esterna al territorio sammarinese.

Art. 5 (Interruzione di gravidanza in caso di imminente pericolo di vita per la donna)

1. Nel caso di imminente pericolo di vita per la donna, anche minorenne, in qualsiasi settimana di gestazione e, ove possibile, con la certificazione dell’urgenza da parte del medico curante, l’intervento di interruzione della gravidanza può essere praticato in emergenza. Laddove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarne la vita.

Art. 6 (Modifica dell’articolo 153 del Codice Penale)

L’articolo 153 del Codice Penale è così sostituito:
“Art. 153 (Interruzione illecita di gravidanza)
1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza oltre la dodicesima settimana di gestazione fatti salvi i casi di pericolo per la propria vita o in assenza di anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la propria salute fisica o psicologica, e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.
2. Si applica nei seguenti casi di interruzione di gravidanza la prigionia di terzo grado: a) se il fatto è commesso senza il consenso della donna; b) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro; c) se in conseguenza dell’interruzione di gravidanza, nei casi puniti dal presente articolo, la donna incinta muore o subisce lesione grave.
3. Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all’interdizione di quarto grado se il colpevole, fatti salvi i casi in cui l’interruzione di gravidanza è consentita, esercita una professione sanitaria.”.

Art. 7 (Abrogazioni)

1. L’articolo 154 del Codice Penale è abrogato.

Art. 8 (Norme transitorie)

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a:
a) predisporre gli atti necessari ed a rendersi parte attiva per la sottoscrizione dei convenzionamenti con strutture pubbliche e private, interne ed esterne al territorio sammarinese per le finalità espresse dalla presente legge;
b) predisporre la modulistica necessaria per l’accesso all’IVG, incluse le informazioni relative al consenso informato;
c) predisporre i protocolli sanitari di cui all’articolo 1, comma 3;
d) proporre un piano di formazione per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari, coinvolti nelle varie fasi connesse all’IVG;
e) attivarsi per implementare l’APP Tecum con le informazioni relative all’IVG nella Repubblica di San Marino.

2. La Segreteria di Stato per la Sanità, insieme al Comitato Esecutivo ISS, relaziona i punti di cui al comma 1 nell’ambito della IV Commissione Consiliare Permanente.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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