REPUBBLICA DI SAN MARINO
ELEZIONI PARLAMENTARI ANTICIPATE
11 novembre 2012
Rapporto della Missione di Valutazione delle Necessità dell’OSCE/ODIHR
I. INTRODUZIONE
A seguito dell’invito da parte della Missione Permanente della Repubblica di San Marino presso l’OSCE ad osservare le elezioni parlamentari anticipate dell’11 novembre 2012, e conformemente al proprio mandato, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (OSCE/ODIHR) ha effettuato una Missione di Valutazione delle Necessità (NAM) dal 17 al 19 ottobre. I componenti la Missione NAM erano la Dott.ssa Beata Matin-Rozumilowicz, Dirigente del Dipartimento Elezioni dell’OSCE/ODIHR, e Richard Lappin, Consulente in materia di Elezioni dell’OSCE/ODIHR.
Lo scopo della missione era valutare la situazione pre-elettorale ed i preparativi per le elezioni. Sulla base di tale valutazione, la Missione NAM dovrebbe raccomandare se mettere in campo o meno un’attività dell’OSCE/ODIHR relativa alle elezioni per l’imminente tornata elettorale e, in questo caso, il tipo di attività che meglio soddisfa le necessità identificate. Si sono tenuti incontri con i funzionari delle istituzioni pubbliche e dell’amministrazione elettorale, nonché con i rappresentanti dei partiti politici, dei mezzi di comunicazione e della società civile. Si allega al presente rapporto un elenco degli incontri.
L’OSCE/ODIHR desidera ringraziare le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e Politici e per gli Affari Interni per la loro assistenza e collaborazione nell’organizzazione della Missione NAM. L’OSCE/ODIHR desidera altresì ringraziare tutti i suoi interlocutori per il tempo che hanno dedicato agli incontri nell’ambito della Missione NAM.
II. RIEPILOGO ESECUTIVO
L’11 novembre, gli elettori sammarinesi eleggeranno i membri del parlamento monocamerale, il Consiglio Grande e Generale, per un mandato di cinque anni. I 60 membri vengono eletti in base ad un sistema proporzionale in un’unica circoscrizione nazionale. Benché il sistema elettorale preveda la possibilità di esprimere il voto di preferenza attraverso liste aperte di candidati, gli elettori che risiedono all’estero possono votare solo una lista di candidati e non hanno il diritto di esprimere il voto di preferenza per i candidati.
Le elezioni parlamentari sono regolamentate principalmente dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, nonché dalla Legge Elettorale. Nel 2007-2008, la Legge Elettorale è stata emendata al fine di promuovere la stabilità di governo, prevenire il voto di scambio, garantire la segretezza del voto e migliorare la partecipazione delle donne. Gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso in generale soddisfazione riguardo al quadro giuridico e l’hanno considerato una base adeguata per lo svolgimento di elezioni democratiche.
Il sistema elettorale prevede un “premio di stabilità”, che mira a garantire al governo almeno 35 seggi parlamentari. Pertanto, se la lista vincitrice non ottiene 35 seggi, ad essa viene assegnato il numero richiesto di seggi dalle liste che hanno ottenuto la percentuale più bassa di voti. Benché tale disposizione abbia lo scopo di incoraggiare la stabilità di governo, essa è in contrasto con i paragrafi 6 e 7.9 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990.
L’amministrazione elettorale strutturata su tre livelli e guidata dall’Ufficio Elettorale dello Stato gode di un elevato grado di fiducia pubblica e non sono state sollevate preoccupazioni particolari riguardo ai preparativi tecnici e allo svolgimento delle elezioni. Le votazioni avvengono in 52 seggi elettorali distribuiti su tutto il territorio e lo spoglio delle schede avviene in 17 Uffici Elettorali Sezionali.
La registrazione degli elettori è passiva e tutti i cittadini sammarinesi maggiori di 18 anni di età hanno diritto a votare. Circa un terzo dei 33.158 elettori registrati risiede in maniera permanente fuori da San Marino. Le liste elettorali vengono compilate e rese pubbliche una volta all’anno. Benché numerosi interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR abbiano indicato che una revisione delle liste elettorali potrebbe avvenire maggiormente a ridosso del giorno delle elezioni, tutti hanno espresso fiducia nella qualità generale delle liste elettorali.
E’ possibile esprimere il voto solo presso un seggio del distretto in cui un elettore risiede. Gli elettori che risiedono in maniera permanente all’estero devono recarsi a San Marino per esprimere il proprio voto di persona. Alcuni interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso preoccupazioni riguardo alle attuali disposizioni ed hanno sottolineato che occorrerebbe considerare metodi di votazione alternativi per facilitare la votazione dall’estero.
Le procedure di registrazione dei candidati sono definite chiaramente e in generale complete. Tuttavia, contrariamente al paragrafo 7.5 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990, la legge non ammette singoli candidati indipendenti, ma solo gruppi di candidati indipendenti. Esistono alcune incompatibilità con la candidatura e queste hanno lo scopo di prevenire i conflitti di interesse. Tuttavia, tali ampie restrizioni possono in maniera irragionevole limitare i diritti alla candidatura.
Benché le donne siano ampiamente rappresentate nell’amministrazione elettorale, esse rimangono sottorappresentate a livello di mandato elettivo. L’impatto di una “quota rosa” sulle liste dei candidati può essere limitato per via del sistema relativo al voto di preferenza.
Il finanziamento della campagna elettorale è meno regolamentato di quanto non vorrebbero alcuni interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR e molti hanno espresso preoccupazioni su di un possibile voto di scambio, soprattutto in relazione ad incentivi che si presume vengano offerti da alcuni candidati agli elettori esteri. L’attuale dibattito politico riflette l’opinione diffusa secondo la quale la questione del finanziamento dei partiti e della campagna elettorale dovrebbe essere ulteriormente affrontata.
La Segreteria di Stato per gli Affari Interni è incaricata di informare il pubblico riguardo alle liste dei candidati e ai relativi programmi e ciò avviene attraverso manifesti, un sito web dedicato alle elezioni e la distribuzione di opuscoli. I dibattiti elettorali sono inoltre organizzati a spese dello Stato, sia a San Marino che fuori. I comizi elettorali possono essere organizzati dai candidati separatamente mediante notifica e nessun interlocutore della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR ha sollevato preoccupazioni riguardo alla capacità di fare campagna elettorale liberamente.
I media operano in un contesto caratterizzato dal pluralismo. L’ente radiotelevisivo pubblico, San Marino RTV, trasmette l’unico canale televisivo sammarinese ed ha elaborato un programma di trasmissioni che copre in maniera equa tutte le liste di candidati, inclusa la comparazione fra i programmi elettorali. Taluni interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla diffamazione, che resta un reato penale.
Benché i reclami e i ricorsi siano regolamentati dalla Legge Elettorale, le procedure e i termini non sono sempre definiti chiaramente, il che potrebbe limitare i diritti delle parti interessate in termini elettorali ad un ricorso effettivo. Le violazioni di molti diritti elettorali sono soggette a sanzioni penali.
La legislazione non include specifiche disposizioni per gli osservatori internazionali o nazionali. Tuttavia, un’eventuale attività dell’OSCE/ODIHR di osservazione delle elezioni è stata accolta favorevolmente da tutti gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR, riconoscendo che i processi elettorali possono sempre essere migliorati e che a ciò potrebbe contribuire una valutazione esterna indipendente.
La Missione NAM dell’OSCE/ODIHR è stata la prima attività legata alle elezioni messa in campo a San Marino. In altre circostanze, la Missione NAM dell’OSCE/ODIHR avrebbe raccomandato l’invio di una Missione di Valutazione delle Elezioni. Tuttavia, considerando il poco tempo che manca alle elezioni e le risorse umane e finanziarie già impegnate quest’anno, l’OSCE/ODIHR non è in grado di svolgere una tale missione per le elezioni parlamentari anticipate del 2012. L’OSCE/ODIHR è comunque pronto ad assistere San Marino riguardo ad un’eventuale riforma elettorale futura, compresa una revisione dell’attuale legge elettorale.
III. RISULTATI
A. BACKGROUND E CONTESTO POLITICO
San Marino è una repubblica parlamentare con una lunga esperienza in termini di elezioni democratiche. Il potere legislativo è esercitato da un parlamento monocamerale, il Consiglio Grande e Generale, composto da 60 membri ed eletto attraverso il voto popolare per un mandato di cinque anni. Il potere esecutivo è esercitato dal Congresso di Stato, un organo collegiale composto da dieci Ministri e nominato dal Parlamento fra i suoi membri. La carica di Capo dello Stato è ricoperta congiuntamente da due Capitani Reggenti, nominati per un mandato semestrale dal Parlamento. San Marino è diviso in nove distretti amministrativi, i Castelli, ognuno dei quali elegge una giunta locale ed un Capitato ogni cinque anni.
Il 6 agosto 2012, i Capitani Reggenti hanno sciolto il Parlamento ed hanno indetto nuove elezioni per l’11 novembre. Le ultime elezioni parlamentari si sono svolte il 9 novembre 2008 ed hanno visto confrontarsi due coalizioni. Il Governo uscente era composto dalla coalizione Patto per San Marino, di centro destra, che comprendeva Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), Alleanza Popolare (AP), Lista delle Libertà (LL) e Unione Sammarinese dei Moderati (USM). L’opposizione parlamentare era formata dalla coalizione Riforme e Libertà, di centro sinistra, composta da Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), Sinistra Unita (SU) e Democratici di Centro (DDC).
B. QUADRO GIURIDICO E SISTEMA ELETTORALE
Il quadro giuridico che regolamenta le elezioni parlamentari consiste principalmente nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese del 1974 (emendata l’ultima volta nel 2002) e nella Legge Elettorale del 1996 (emendata l’ultima volta nel 2008), nonché in altri decreti e regolamenti governativi. La legislazione secondaria include leggi e decreti su media e informazione, finanziamento dei partiti politici e sistema giudiziario. Gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso in generale soddisfazione riguardo al quadro giuridico e l’hanno considerato una base adeguata per lo svolgimento di elezioni democratiche.
Nel 2007-2008, numerose parti della Legge Elettorale sono state emendate in maniera significativa attraverso un processo che gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno descritto come inclusivo e costruttivo. Gli emendamenti sono stati principalmente introdotti al fine di superare la frammentazione dei partiti politici e promuovere la stabilità di governo, prevenire il voto di scambio, garantire la segretezza del voto e migliorare la partecipazione delle donne. Numerosi partici politici hanno indicato la possibilità di una futura riforma elettorale, con particolare riferimento ai diritti elettorali dei cittadini esteri.
Benché la Missione NAM dell’OSCE/ODIHR sia stata informata del fatto che l’accesso verrebbe garantito nel caso in cui si svolgesse un’attività legata alle elezioni, non vi sono disposizioni di legge relative all’osservazione internazionale o nazionale delle elezioni. Ciò non è pienamente in linea con il paragrafo 8 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990. Tutte le liste di candidati registrate, tuttavia, hanno il diritto di nominare rappresentati presso i seggi elettorali.
I 60 membri del Parlamento vengono eletti in base ad un sistema proporzionale di rappresentanza in un’unica circoscrizione nazionale. Il sistema elettorale prevede la possibilità di esprimere voti di preferenza attraverso liste aperte di candidati. Utilizzando un’unica scheda elettorale, gli elettori scelgono una lista di candidati e possono in aggiunta scrivere un massimo di tre nomi di candidati appartenenti a quella lista. Gli elettori che risiedono in maniera permanente fuori da San Marino possono esprimere il voto solo per una lista di candidati e non hanno il diritto di indicare i loro candidati preferiti.
Vi è una soglia minima per l’assegnazione dei seggi, che va dallo 0,4 al 3,5 percento a seconda del numero di partiti o movimenti separati componenti una lista di candidati. I seggi vengono assegnati alle liste di candidati utilizzando il sistema d’Hondt. Ai candidati vengono poi assegnati i seggi a seconda del numero di voti di preferenza che hanno ricevuto. In caso di parità, la preferenza è determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri: candidato di genere femminile; maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale; maggior età anagrafica. Se un membro del Parlamento viene nominato in Congresso di Stato, il suo mandato è sospeso e lo stesso membro viene sostituito dal successivo candidato nella lista.
Perché i rappresentanti di una lista formino il governo, la lista deve ottenere più della metà dei voti validi espressi o un minimo di 30 seggi. Se nessuna lista di candidati soddisfa tale requisito, il ballottaggio ha luogo due settimane dopo fra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La lista di candidati che ottiene la maggioranza dei voti validi espressi al ballottaggio riceve il mandato di formare il governo. Al fine di promuovere la stabilità, il governo può essere composto solo dai rappresentanti della lista di candidati che ha ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni.
Gli emendamenti alla Legge Elettorale del 2007-2008 hanno introdotto un “premio di stabilità”, che mira a garantire al governo almeno 35 seggi parlamentari. Pertanto, se la lista vincitrice non ottiene 35 seggi, ad essa viene assegnato il numero richiesto di seggi dalla lista, o dalle liste che hanno ottenuto la percentuale più bassa di voti. Benché tale disposizione miri ad incoraggiare la stabilità di governo, essa è in contrasto con i paragrafi 6 e 7.9 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990, secondo i quali la volontà del popolo dovrebbe costituire la base del governo e i candidati che ottengono il necessario numero di voti richiesti dalla legge dovrebbero assumere debitamente la carica.
E’ possibile esprimere il voto solo durante il giorno delle elezioni presso un seggio del distretto in cui un elettore risiede. Gli elettori che risiedono in maniera permanente all’estero devono recarsi a San Marino per esprimere il proprio voto di persona presso uno dei nove seggi appositamente designati. Alcuni interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno sottolineato che occorrerebbe considerare metodi alternativi di votazione per facilitare la partecipazione dell’elevato numero di elettori esteri. Per poter votare, un elettore deve presentare un certificato elettorale e mostrare un adeguato documento identificativo. I certificati elettorali vengono inviati per posta almeno due settimane prima del giorno delle elezioni e coloro che perdono il proprio certificato elettorale possono richiedere un duplicato. Un elettore sprovvisto del documento di identificazione può comunque votare a condizione che un membro del seggio o due elettori registrati presso quel seggio attestino la sua identità.
D. AMMINISTRAZIONE ELETTORALE
Le elezioni vengono amministrate attraverso una struttura a tre livelli guidata dall’Ufficio Elettorale dello Stato e composta da 17 Uffici Elettorali Sezionali e da 52 Seggi Elettorali. In totale, le donne compongono quasi il 60 percento dell’amministrazione elettorale.
L’Ufficio Elettorale dello Stato è composto da 11 membri, di cui 7 nominati dal Parlamento e un rappresentante ciascuno dell’Ufficio di Stato Civile, del Tribunale Unico, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. L’Ufficio Elettorale dello Stato è presieduto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, ha un mandato di cinque anni e ciascun nuovo Parlamento procede alla sua formazione. L’Ufficio Elettorale dello Stato è tenuto ad adottare le decisioni a maggioranza e le sue responsabilità includono la conferma delle liste elettorali e delle liste di candidati, la nomina e la formazione dei membri dei Seggi Elettorali, la preparazione delle schede elettorali e del materiale elettorale, nonché la tabulazione e l’annuncio dei risultati.
I Seggi Elettorali sono principalmente responsabili dello svolgimento delle procedure elettorali durante il giorno delle elezioni. I Seggi Elettorali sono composti da un Presidente e da due Scrutatori, i quali vengono sorteggiati da una lista di elettori che hanno espresso la volontà di svolgere tali ruoli. Tutti i 52 seggi elettorali si trovano a San Marino, compresi i 9 seggi riservati agli elettori esteri. Un seggio speciale è situato presso l’Ospedale di Stato e il voto a domicilio è consentito agli elettori intrasportabili, previa richiesta all’Ufficio Elettorale dello Stato e presentazione di un certificato medico almeno 15 giorni prima del giorno delle elezioni.
Gli Uffici Elettorali Sezionali sono composti dai Presidenti di un numero compreso fra due e quattro Seggi Elettorali e vengono istituiti temporaneamente, ed esclusivamente, per il conteggio dei voti. Le procedure iniziali di riconciliazione avvengono presso i Seggi Elettorali e gli Uffici Elettorali Sezionali. Successivamente, le schede di ciascun Seggio Elettorale vengono mischiate e ridistribuite fra i membri degli Uffici Elettorali Sezionali ai fini del conteggio. Tali misure sono state introdotte nel 2007-2008 al fine di garantire la segretezza del voto. Benché gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR considerino positivamente tali procedure, esse potrebbero essere in contrasto con i diritti ad un ricorso effettivo in caso di reclami concernenti le procedure espletate durante il giorno delle elezioni e la tabulazione dei risultati.
Tutti gli interlocutori incontrati dalla Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso in generale fiducia nell’amministrazione elettorale e non sono state sollevate particolari preoccupazioni riguardo ai preparativi tecnici e allo svolgimento delle elezioni.
E. REGISTRAZIONE DEGLI ELETTORI
Tutti i cittadini sammarinesi che abbiano almeno 18 anni di età il giorno delle elezioni, compresi coloro che risiedono in maniera permanente all’estero, hanno diritto a votare. Le uniche eccezioni riguardano coloro che sono stati temporaneamente privati del loro diritto di voto per infermità di mente o nell’ambito di una sentenza penale. Al 15 ottobre, gli elettori aventi diritto ad esprimere il proprio voto durante le prossime elezioni erano 33.158, fra cui 11.219 cittadini residenti all’estero. Il 56 percento degli elettori è rappresentato da donne.
La registrazione degli elettori è passiva e le liste elettorali si basano su informazioni contenute nel registro elettronico permanente della popolazione. Le liste elettorali vengono compilate e rese pubbliche una volta all’anno, entro il 31 gennaio. Le liste elettorali vengono affisse per poter essere consultate pubblicamente presso i seggi elettorali, presso la sede dell’Ufficio Elettorale di Stato e presso le sedi diplomatiche e consolari all’estero fino al 28 febbraio. Durante tale periodo, è possibile presentare ricorsi all’Ufficio Elettorale di Stato riguardo all’indebita inclusione o esclusione di elettori, all’attribuzione errata ad un seggio elettorale o allo stato civile non corretto. Eventuali reclami vengono risolti dal Tribunale Unico, senza possibilità di ricorso, entro il 15 marzo. Prima delle elezioni, l’Ufficio Elettorale di Stato è tenuto ad eliminare dalle liste gli elettori che nel frattempo sono deceduti o sono stati privati dei loro diritti di voto a seguito di una sentenza del tribunale. Benché numerosi interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR abbiano indicato che una revisione delle liste elettorali potrebbe avvenire maggiormente a ridosso del giorno delle elezioni, tutti hanno espresso fiducia nella qualità generale delle liste elettorali.
F. REGISTRAZIONE DEI CANDIDATI
Le procedure di registrazione dei candidati sono definite chiaramente e in generale complete. Il diritto di registrare una lista di candidati è garantito a qualsiasi gruppo, a condizione che la sua lista riceva il sostegno di 90 elettori e che sia presentata 40 giorni prima del giorno delle elezioni. Gli elettori possono firmare a sostegno di una sola lista di candidati. Benché una lista di candidati non debba necessariamente essere presentata da un partito politico, nella pratica le liste vengono solitamente presentate da partiti politici o movimenti politici, sia separatamente che come parte di una coalizione. Al fine di sostenere la stabilità di governo, ciascuna lista di candidati è tenuta a pubblicare anticipatamente un programma di governo unitario. Contrariamente al paragrafo 7.5 del Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990, la legislazione non ammette singoli candidati indipendenti, ma solo gruppi di candidati indipendenti, poiché ciascuna lista deve includere un numero di candidati compreso fra 12 e 60. Sei liste di candidati sono registrate per le prossime elezioni, tre delle quali sono coalizioni.
Al fine di incoraggiare la rappresentanza politica femminile, la legge prevede che almeno un terzo dei candidati di una lista debba essere di genere diverso. Poiché gli elettori possono liberamente scegliere i propri candidati preferiti all’interno di una lista, ciò non garantisce l’elezione di rappresentanti di genere femminile. Numerosi partiti politici hanno indicato alla Missione NAM dell’OSCE/ODIHR che la quota ha influito negativamente sulla percezione dei candidati di genere femminile. La rappresentanza politica femminile resta bassa e degli attuali 60 membri del Parlamento, 9 sono di genere femminile, mentre fra i 10 Ministri vi sono 2 donne. Per le prossime elezioni, il 37 percento di tutti i 364 candidati è di genere femminile.
Oltre a dover soddisfare i requisiti di elettore, la legge impone ai candidati di aver compiuto almeno 21 anni di età nel giorno delle elezioni e di essere residenti a San Marino. La legge identifica altresì un’ampia gamma di incarichi pubblici e non che sono incompatibili con la candidatura. Ad esempio, tali incompatibilità riguardano i membri delle forze di polizia, gli incarichi diplomatici, taluni incarichi nell’ambito del sistema giudiziario, nonché incarichi elettivi, giuridici o dirigenziali in alcune associazioni di categoria, sindacati, federazioni e istituti finanziari. Inoltre, non possono essere contemporaneamente membri del Parlamento coloro che sono vincolatida rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio. Benché tali incompatibilità siano chiaramente definite e mirino a prevenire conflitti di interesse, tali ampie restrizioni potrebbero irragionevolmente limitare i diritti alla candidatura.
G. CAMPAGNA ELETTORALE E RELATIVO FINANZIAMENTO
La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente a quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00del giorno antecedente a quello delle elezioni. Benché prima del suddetto periodo sia vietata ogni forma di propaganda elettorale diretta, numerosi partiti politici hanno indicato alla Missione NAM dell’OSCE/ODIHR che stavano già propagandando i loro partiti e i punti facenti parte dei loro programmi elettorali. Si prevede che la campagna si incentrerà su questioni economiche, inclusi il bilancio e la disoccupazione, la trasparenza e l’efficienza delle istituzioni pubbliche, le relazioni politiche con l’Italia e gli aspetti legati all’integrazione nell’Unione Europea.
Durante la campagna elettorale, l’affissione di stampati è limitata agli spazi a ciò destinati dalle amministrazioni locali ed è proibita la propaganda fisica privata. I comizi elettorali sono consentiti sulla base di una preventiva notifica alle forze di polizia. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni è incaricata di informare il pubblico riguardo alle liste dei candidati e ai relativi programmi e ciò avviene attraverso manifesti, un sito web dedicato alle elezioni e la distribuzione di opuscoli. I dibattiti elettorali sono inoltre organizzati a spese dello Stato, sia a San Marino che presso le principali sedi consolari all’estero. Nessun interlocutore della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR ha sollevato preoccupazioni riguardo alla capacità di fare campagna elettorale liberamente.
Le disposizioni sul finanziamento della campagna sono in generale limitate. Lo Stato garantisce ai partiti politici un sussidio annuale, in proporzione alla loro rappresentanza parlamentare, che viene raddoppiato durante l’anno delle elezioni. I partiti politici sono tenuti a presentare un rendiconto finanziario annuale. Quando i candidati si registrano, essi sono tenuti a presentare una copia della propria dichiarazione dei redditi e a fornire informazioni su eventuali azioni che detengono in società o su altri redditi. Tutto ciò viene reso pubblico. Tuttavia, i candidati o i rappresentanti di liste di candidati non sono tenuti a comunicare le entrate e le spese relative alla campagna prima del giorno delle elezioni.
Numerosi interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso preoccupazioni su di un possibile voto di scambio, soprattutto in relazione ad incentivi che si presume vengano offerti da alcuni candidati agli elettori esteri. Alcune sanzioni penali sono state introdotte nel 2007-2008 al fine di prevenire il voto di scambio, compreso il divieto di rimborsare viaggi e alloggio. La legge vieta altresì agli elettori di portare con sé nelle cabine elettorali telefoni cellulari o dispositivi in grado di registrare immagini.
Una missione di valutazione del 2011 da parte del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa ha evidenziato che San Marino necessita di rafforzare gli strumenti anti-corruzione e di prestare maggiore attenzione alla trasparenza nel settore pubblico. Preoccupazioni analoghe sono state espresse nell’ambito di una recente inchiesta parlamentare in materia di corruzione. Nell’attuale dibattito politico vi è un’opinione diffusa secondo la quale le disposizioni relative al finanziamento delle campagne elettorali, nonché sul finanziamento politico in senso più ampio, dovrebbero essere ulteriormente affrontate.
H. MEZZI DI INFORMAZIONE
Il contesto in cui operano i mezzi di informazione a San Marino è limitato per via delle dimensioni della sua popolazione. L’ente radiotelevisivo pubblico, San Marino RTV, trasmette un canale televisivo e due stazioni radio, nonché notizie online in streaming attraverso il proprio sito web. I cittadini sammarinesi possono altresì ricevere dozzine di altri canali televisivi e radiofonici dalla vicina Italia. Inoltre, vengono pubblicati tre quotidiani, vale a dire La Tribuna Sammarinese, L’Informazione di San Marino, e Lo Sportivo, nonché un settimanale, San Marino Fixing. Sono altresì attive alcuni siti Internet di informazione, fra cui Libertas e San Marino Notizie, mentre i partiti e i candidati fanno sempre più uso dei social network. Gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno descritto il contesto in cui operano i mezzi di informazione come pluralistico e per lo più caratterizzato da libertà, benché siano state sottolineate alcune questioni relative alla trasparenza della proprietà dei media, alla professionalità del giornalismo e alla mancanza di regolamentazione dei social network. Taluni interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla diffamazione, che resta un reato penale.
In base alla legge, le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l’Informazione sono tenute ad assicurare a tutte le liste di candidati uguale accesso e spazio nelle trasmissioni radiofoniche e televisive. I dettagli relativi alla copertura televisiva e radiofonica vengono concordati in anticipo con i rappresentanti di tutte le liste di candidati e i relativi costi sono sostenuti dallo Stato. Per le prossime elezioni, San Marino RTV ha elaborato un programma che copre in maniera equa tutte e sei le liste di candidati, comprese trasmissioni speciali in cui si confrontano i programmi elettorali. Mentre San Marino RTV è soggetta al controllo parlamentare, i mezzi di comunicazione privati operano sulla base dell’autoregolamentazione.
I. RECLAMI E RICORSI
I reclami e i ricorsi vengono regolamentati dalla Legge Elettorale, anche per quanto riguarda la registrazione degli elettori, la registrazione dei candidati, la campagna elettorale, la segretezza del voto e l’annuncio dei risultati. Le violazioni di molti diritti elettorali sono soggette a sanzioni penali. Le procedure e i termini per i reclami e i ricorsi non sono sempre definiti chiaramente, il che potrebbe limitare i diritti delle parti interessate in termini elettorali ad un ricorso effettivo.
L’Ufficio Elettorale di Stato è responsabile della tabulazione e dell’annuncio dei risultati preliminari. La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale con il compito di esaminare la documentazione ricevuta dall’Ufficio Elettorale di Stato, ascoltare i ricorsi presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, decidere in merito a potenziali incompatibilità dei candidati eletti e, qualora soddisfatta, proporre al Consiglio Grande e Generale la convalida dei risultati. La legge prevede che le elezioni vengano annullate e ripetute in caso di gravi irregolarità.
IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Tutti gli interlocutori della Missione NAM dell’OSCE/ODIHR hanno espresso grande fiducia nell’integrità del processo elettorale e nella capacità dell’amministrazione elettorale di organizzare le elezioni in modo professionale e trasparente. Tuttavia, la maggior parte degli interlocutori hanno affermato che accoglierebbero favorevolmente una possibile attività di osservazione dell’OSCE/ODIHR per le elezioni, riconoscendo che il processo elettorale potrebbe essere ulteriormente migliorato e che a ciò potrebbe contribuire una valutazione esterna indipendente. In particolare, alcuni aspetti potrebbero essere maggiormente allineati con gli impegni dell’OSCE e con gli standard internazionali, fra cui le disposizioni relative alla registrazione dei candidati, il finanziamento della campagna e l’osservazione delle elezioni. Anche le attuali discussioni riguardanti il voto estero potrebbero beneficiare dell’esperienza esterna sulle buone pratiche in questo campo.
La Missione NAM dell’OSCE/ODIHR è stata la prima attività legata alle elezioni messa in campo a San Marino. In altre circostanze, la Missione NAM dell’OSCE/ODIHR avrebbe raccomandato l’invio di una Missione di Valutazione delle Elezioni. Tuttavia, considerando il poco tempo che manca alle elezioni e le risorse umane e finanziarie già impegnate quest’anno, l’OSCE/ODIHR non è in grado di svolgere una tale missione per le elezioni parlamentari anticipate del 2012. L’OSCE/ODIHR è comunque pronta ad assistere San Marino riguardo ad un’eventuale riforma elettorale futura, compresa una revisione dell’attuale legge elettorale.
ALLEGATO: ELENCO DEGLI INCONTRI
Istituzioni pubbliche
Antonella Mularoni, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici
Valeria Ciavatta, Segretario di Stato per gli Affari Interni
Giovanna Crescentini, Dirigente della Segreteria Istituzionale Silvia Berti, Funzionario del Protocollo Diplomatico
Federica Bigi, Direttore degli Affari Politici del Dipartimento Affari Esteri
Maria Alessandra Albertini, Funzionario del Dipartimento Affari Esteri
Maria Antonella Giardi, Funzionario della Segreteria Istituzionale
Lucia Marfori, Funzionario della Segreteria Istituzionale
Nazzarena Raschi, Rappresentante dell’Ufficio Rapporti con le Comunità all’Estero, Dipartimento Affari Esteri
Ufficio Elettorale di Stato
Sabrina Sarti, Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile
Viviana Merlo, Cancelliere del Tribunale Unico
Stefano Stolfi, Funzionario del Dipartimento Affari Esteri
Sestino Spadoni, Membro
Santina Salvi, Membro
Ennio Vittorio Pellandra, Membro
Tribunale
Valeria Pierfelici, Magistrato Dirigente del Tribunale Unico
Gilberto Felici, Commissariodella Legge
Alberto Buriani, Commissario della Legge
Isabella Pasini, Commissario della Legge
Partiti e movimenti politici
Andrea Zafferani e Marco Rossi, Movimento Civico 10
Alvaro Selva e Emilio Della Balda, Per San Marino
Claudio Felici, Partito dei Socialisti e dei Democratici
Roberto Giorgetti e Stefano Palmieri, Alleanza Popolare
Oscar Mina, Partito Democratico Cristiano Sammarinese
Simone Della Valle e Mickael Borkholz, San Marino 3.0
Angela Venturini, Moderati Sammarinesi
Paolo Crescentini, Partito Socialista
Nicola Selva e Marco Podeschi, Unione per la Repubblica
Ivan Foschi e Alessandro Rossi, Sinistra Unita
Gabriele Bucci, Noi Sammarinesi
Gloria Arcangeloni, Marianna Bucci, Adele Tonnini, Grazia Zafferani e Gian Matteo Zeppa, Movimento Civico R.E.T.E.
Mezzi di informazione
Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino
Saverio Mercadante, San Marino Fixing
Enrico Terenzi, San Marino Notizie
Marino Cecchetti, Libertas
Franco Cavalli, San Marino Oggi
Corrado Carattoni, Ufficio Stampa del Congresso di Stato
Società civile
Marco Macina, Camera di Commercio
Giuliano Tamagnini, Segretario Generale della Confederazione Sammarinese dei Lavoratori
Mirko Battazza e Marco Tura, Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi
Augusto Valentini e Amedeo Grandoni, Commissione Nazionale delle Libere Professioni
Pier Paolo Fabbri, Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese
Carlo Giorgi, Segretario Generale dell’Associazione Industriali Sammarinesi
Sandro Pavesi, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
Emanuele D’Amelio, Unione Sammarinese Operatori del Turismo
Carlo Emanuele Lonfernini, Presidente dell’Unione Commercianti Sammarinesi
Francesco Biordi, Segretario Generale, e Giorgia Giacomini,Unione Sammarinese Lavoratori.