Emendamenti decreto manovra correttiva

Emendamenti decreto manovra correttiva

Sinistra Unita ha contestato il metodo del decreto legge adottato per definire la manovra correttiva.
Non è infatti corretto utilizzare lo strumento legislativo del Decreto per introdurre di fatto nuove disposizioni fiscali.
Oltre al mezzo legislativo utilizzato Sinistra Unita ha contestato fortemente anche i contenuti dei Decreti 144,156 che di fatto sono poverissimi sul fronte del reperimento di nuove risorse economiche e sul piano dell’equitá.
Infatti dopo roboanti dichiarazioni di intenti provenienti anche da diverse parti della maggioranza i contenuti finali di fatto si riducono ad una trasformazione da opzionale ad obbligatorio del quadro dei redditi prodotti all’estero, ad una riduzione della imposta monofase non utile a ridurre i prezzi al consumo, ad uno stop alla regolarizzazione del precariato e ad un doppio condono edilizio che soprattutto per quanto concerne il nuovo emendamento predisposto dal governo ha in sè procedimenti non degni di un Paese civile.
Infatti il secondo condono, che si applica agli accertamenti del 2007, ovvero il primo anno dove si sono accertate anche imprese del settore edile ed immobiliare, non viene attuato a fine accertamento, ma durante il periodo dello stesso.
Viene chiamato ravvedimento operoso, ma di fatto è un ulteriore sconto a quegli operatori che grazie ai crediti concessi dal sistema bancario e di finanziamento e in qualche caso anche a crediti di dubbia provenienza hanno di fatto sfruttato a fini speculativi il nostro territorio, con la complicitá della Politica senza alcuna logica di programmazione.
Un unico dato positivo è quello dela emersione degli immobili non accatastati, che di fatto si rivalutano a fini fiscali, ma detto questo null’altro viene fatto sui diversi fronti aperti.
Per questi motivi Sinistra Unita ha predisposto 16 emendamenti correttivi alla manovra per introdurre forti elementi di equitá in settori a forte criticitá del nostro sistema.
In sintesi gli emendamenti sono tesi a:
gestire la riduzione della imposta monofase attraverso la SMAC CARD in modo da ottenere una reale riduzione dei prezzi al consumo.
Introdurre una imposta sull’interscambio di beni con l’italia per quelle imprese che hanno meno di 5 dipendenti assunti a contratto a tempo indeterminato e che hanno un volume di interscambio nel 2010 superiore a 500.000 Euro.
Stabilire un tetto massimo da definire con la contrattazione sindacale per le retribuzioni complessive a nucleo famigliare dei proventi derivanti da persone dipententi a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, il settore pubblico allargato e gli enti partecipati.
Introdurre una imposta sui beni di lusso.
Introdurre una imposta straordinaria progressiva sugli immobili non occupati.
Rinegoziare le convenzioni e i contratti sfavorevoli per la pubblica amministrazione.
Introdurre una contributo di solidarietá per le pensioni superiori a 3500 euro al mese.

Qui Allegato potete trovare gli emendamenti presentati

Emendamenti al testo del Decreto Legge 13 Settembre 2010 n. 156
comprensivo delle proposte di emendamento presentate dal Governo

Articolo 1, emendamento abrogativo:

Abrogare commi 1, 2, 3.
Il comma 4 diventa comma 1.

Articolo 1, emendamento in subordine:
Sostituire il comma 3 con: ‘I due punti di monofase devono essere accreditati dai gestori nella ‘Smac Card’

Articolo 2, emendamento abrogativo:
Abrogare intero articolo.

Articolo 2 bis, emendamento abrogativo:

Abrogare articolo 2 bis.

CAPO 1 bis, emendamento aggiuntivo:
Introdurre il capo 1 bis denominato ‘Interventi di solidarietà ed equità’.

Articolo 2 ter emendamento aggiuntivo:

‘In attesa della riforma previdenziale è introdotta per l’anno 2010 una imposta speciale di solidarietà per le pensioni erogate in regime stato e in regime ISS.

L’imposta viene applicata con i seguenti coefficienti a scaglione sull’importo netto della pensione percepita, calcolato su base mensile:

2% da € 2.500 a € 3.000

8% da € 3.000 a € 3.500

15% per le pensioni superiori a € 3.500

L’imposta sarà calcolata sugli importi percepiti nell’anno 2010 e sarà applicata direttamente alla fonte mensilmente nel corso dell’anno 2011.

Si dà mandato alla Direzione amministrativa dell’ISS e al Consiglio per la Previdenza di predisporre le modalità di riscossione.’

Articolo 2 quater, emendamento aggiuntivo:

‘In attesa di una riforma fiscale complessiva è istituito un tetto massimo per le retribuzioni ed i compensi erogati dalla Pubblica Amministrazione, dal settore pubblico allargato, dagli enti partecipati dalla Eccellentissima Camera.

Tale tetto, concordato con le Organizzazioni Sindacali, dovrà tenere conto delle condizioni familiari complessive.’

Articolo 2 quinquies, emendamento aggiuntivo:
‘È istituita una tassa straordinaria sui beni di lusso iscritti nel registro automezzi, e nel registro per l’aviazione civile e la navigazione marittima.

L’imposta si applica sul valore del singolo bene il cui valore nel periodo 2005-2010 superi gli €. 100.000, ad eccezione dei beni adibiti al trasporto merci e persone a fini commerciali.

L’importo dell’imposta viene calcolato nella misura dello 0,5% del valore registrato.

L’imposta su beni in proprietà di Società di locazione finanziaria sarà applicata al conduttore del contratto di locazione.

L’Ufficio Tributario, in collaborazione con le autoritá di registro sopra elencate, provvede ad emettere le cartelle esattoriali di competenza.’

Articolo 2 sexies, emendamento aggiuntivo:

‘Si da mandato al Congresso di Stato di rivedere tutti i contratti che comportano un costo per lo Stato.

Entro dicembre 2010 il Congresso di Stato dovrá predisporre un progetto di legge finalizzato alla rinegoziazione delle concessioni e dei contratti gravosi o non sufficientemente remunerativi per la parte pubblica.’

Articolo 2 septies, emendamento aggiuntivo:

‘Si da mandato al Congresso di Stato di definire entro Dicembre 2010 una riforma fiscale mirata a realizzare l’equitá fiscale, a perseguire l’evasione fiscale e prevedere il prelievo per i redditi prodotti all’estero.’

Articolo 2 octies emendamento aggiuntivo
(tassazione sull’interscambio)

In attesa di una riforma fiscale e al fine di stabilire principi di equitá si istituisce un una imposta straordinaria per il 2010 sull’interscambio commerciale.

L’imposta sará applicata ai soggetti economici che hanno un numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato inferiore a 6 unitá, che nell’anno 2010 hanno presentato richiesta di rimborso monofase per importi di merce importata superiore a 500.000.
L’imposta applicata è stabilita nella misura dello 0,5% sulla richiesta di rimborso monofase.

Si da mandato all’Ufficio Tributario in collaborazione con l’Ufficio del Lavoro di predisporre le relative cartelle esattoriali per i soggetti economici colpiti dalla presente imposta.

Articolo 17, comma 2 bis, emendamento aggiuntivo:
‘Sui beni immobili, terreni e fabbricati concessi in locazione finanziaria, l’Imposta Generale sui Redditi è riscossa alla fonte dalla società di leasing come sostituto d’imposta mediante ritenuta del 17%. Le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria, ove si realizzi una sopravvenienza attiva fra il prezzo di cessione e il valore antecedente del bene condotto, sono tassate con l’Imposta Generale sui Redditi riscossa alla fonte dalle società di leasing come sostituto d’imposta mediante ritenuta del 3%.’

Articolo 17, comma 2 ter, emendamento aggiuntivo:

‘Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto.’

Articolo 17 bis, emendamento aggiuntivo:

‘Per l’anno in corso viene istituita una imposta straordinaria su tutte le unità immobiliari accatastate e per tutti i fabbricati non accatastati, per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell’articolo 168 comma 4 della legge 19 Luglio 1995 n.87, che non risultano essere occupati.

L’imposta straordinaria è determinata moltiplicando i seguenti coefficienti per i rispettivi mq.:

€ 2 per abitazione;

€ 1 per autorimesse e magazzini;

€ 1,5 per negozi;

€ 1,5 per laboratori;

€ 2 per uffici e studi professionali.

Gli importi dell’imposta vengono moltiplicati per 1,5 per la parte eccedente se il numero di metri quadri di proprietá di una singola persona fisica o giuridica, o conduttore di locazione finanziaria superano la soglia di 300 mq per ogni tipologia.

Gli importi dell’imposta vengono moltiplicati per 2 per la parte eccedente se il numero di metri quadri di proprietá di una singola persona fisica o giuridica, o conduttore di locazione finanziaria superano la soglia di 600 mq per ogni tipologia.

L’imposta in caso di fabbricati di proprietà di società di locazione finanziaria saranno applicate al conduttore del contratto di locazione.

L’Ufficio del Catasto in collaborazione con l’Ufficio Industria, l’Ufficio di Stato Civile e l’Ufficio Urbanistica redigerà l’elenco dei fabbricati oggetto del presente articolo corredato dalle relative imposte, e provvederà ad inviare un’apposita cartella esattoriale ai proprietari e/o ai conduttori dei suddetti fabbricati.’

In Subordine:

Articolo 17 bis, emendamento aggiuntivo:

‘E’ istituita l’Imposta Patrimoniale sui terreni e sui fabbricati posseduti, ad eccezione della casa in cui si è residenti, nella misura dello 0,5% sul valore imponibile indicato dall’Ufficio del Registro ed Ipoteche o, in mancanza di questo, da apposita dichiarazione di stima redatta da tecnico abilitato. Tale imposta viene riscossa annualmente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dall’Ufficio del Registro ed Ipoteche. Qualora il pagamento dell’imposta non venga effettuato nei termini stabiliti, l’Ufficio del Registro ed Ipoteche, su riscontro diretto o per obbligatoria segnalazione da parte dell’Ufficio del Catasto, procederà all’accertamento della stessa con immediata attivazione della procedura di riscossione ai sensi della Legge n. 70/2004 e con l’applicazione di una sanzione pari ad una volta l’imposta.’

Articolo 17 ter, emendamento aggiuntivo:

‘I contratti di locazione e sublocazione in comodato gratuito concessi ad operatori economici sono vietati.’

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