La Serenissima. Insidie pesanti dietro il “trionfale” scambio di lettere che introduce sul Titano la fatturazione elettronica
(…) All’art.15 del Titolo III, relativo a vendite a distanza verso l’Italia, dello scambio di lettere del ministro Daniele Franco (Mef) e del segretario di Stato alle Finanze della Repubblica, Marco Gatti – con il quale viene superato il precedente scambio di lettere del 1993 riformulando alcune procedure e introducendo nelle operazioni commerciali fra i due Paesi la modalità di fatturazione elettronica – si ribadisce che sulla cessione di beni a distanza, ad esempio l’acquisto online, si applica la fiscalità del Paese di destinazione degli stessi beni. Un aspetto che, seppure vada a confermare il principio già in essere anche antecedentemente allo scambio di lettere dei giorni scorsi, introdurrebbe delle nuove condizionalità che sembrano andare a restringere le “eccezioni” che permettevano a un venditore online sammarinese di cedere beni a privati italiani senza dover applicare l’Iva ma ricaricando sul prezzo soltanto la monofase. Infatti, allo stesso articolo si legge: “Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l’imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell’altro stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia superato nell’anno in corso”. (…)
Articolo tratto da La Serenissima
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