Giampaolo Giuliani, Sole 24 Ore, Si amplia il ventaglio di operazioni con l’obbligo della comunicazione

Giampaolo Giuliani, Sole 24 Ore, Si amplia il ventaglio di operazioni con l’obbligo della comunicazione

Sole 24 Ore
Si amplia il ventaglio di operazioni con l’obbligo della comunicazione
Giampaolo Giuliani
Paesi black List. Invio dal 2 novembre
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Si allarga il numero di operazioni che rientrano nella comunicazione telematica da inviare a partire dal 2 novembre.
La proroga a martedì 2 novembre è stata disposta dal decreto del 5 agosto e riguarda la presentazione della comunicazione telematica da parte degli operatori nazionali che hanno intrattenuto rapporti di scambio di beni e servizi con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata nei mesi di luglio e di agosto. Lo stesso decreto, con l’articolo , estende tale adempimento anche alle prestazioni effettuate dal i di settembre ‘che non si considerano effettuate nel territorio dello stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto’.
Quest’ultima disposizione non è di facile interpretazione datala diversa terminologia utilizzata nell’articolo 3 rispetto a quella contenuta nel Dm 30 marzo 2010 e alle istruzioni per la compilazione dei modesimi, dove si dispone l’obbligo di effettuare la comunicazione per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ‘non soggette all’imposta sul valore aggiunto’.
Volendo attribuire un significato logico e coerente a questo diverso impiego di termini si deve rilevare come l’espressione ‘non soggette ad imposta’ sia stata utilizzata dal legislatore nella legge Iva in modo non univoco con riguardo alle operazioni escluse dal diritto alla detrazione di cui all’articolo 19 del Dpr 633/72, alle operazioni soggette al regime monofase di cui al successivo articolo 740, ancora, a quelle prive del presupposto territoriale per le quali ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633 vi è comunque l’obbligo di emissione della fattura. Segnatamente, l’articolo 21 comma 6 prevede che ‘la fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro stato membro della Comunità, non soggette all’imposta nell’articolo 7 ter’.
Atteso ciò, se l’intento dell’amministrazione è stato quello di aggiungere nuove operazioni, si deve ritenere che fino alle modifiche introdotte dal decreto del 5 agosto quelle da inserire nella comunicazioni si limitavano alle fatture delle cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7bis, comma 1, e alle fatture delle prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro stato membro della Comunità, non soggette all’imposta nell’articolo 7 ter.
A queste operazioni non soggette devono essere aggiunte le prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale effettuate dal i settembre prossimo, ancorché non vi sia l’obbligo di emettere fattura.
In termini pratici questa interpretazione, se confermata, determinerà che le uniche operazioni da non inserire nella comunicazione saranno le cessioni tra operatori nazionali e quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata di beni mobili e immobili ubicati fuori dal territorio dello stato.
E questo il caso, ad esempio, della vendita da parte di un’impresa italiana dibenistrumentali a imprenditori svizzeri nel corso di una fiera tenutasi in Svizzera, o la vendita di un ufficio ubicato in territorio della Repubblica di San Marino ceduto da una società sammarinese a una italiana.
Da ultimo c’è il problema legato a quando inserire le operazioni fuori campo nella comunicazione telematica che, non essendo rilevanti ai fini del tributo, evidentemente non ne seguono le regole le quali dispongono che una prestazione di servizi significativa ai fini Iva si considera effettuata ancorché non materialmente eseguita o ultimata alla data in cui è fatto il pagamento.

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