Giorgio Costa, IlSole24Ore. Italia-San Marino, scambio di dati

Giorgio Costa, IlSole24Ore. Italia-San Marino, scambio di dati

IlSole24Ore

Fisco internazionale. Pubblicata in ‘Gazzetta’ la legge 88/2013 che ratifica
l’intesa tra i due Paesi

Italia-San Marino, scambio di dati

Il segreto bancario cade in caso di indagini per evasione fiscale

Giorgio Costa

 

Sempre più vicina l’applicazione concreta del trattato sulle doppie imposizioni tra Italia e San Marino. Ora – dopo la pubblicazione della legge 19 luglio 2013 n. 88 sulla Gazzetta ufficiale n. 177 di ieri che prevede la ratifica italiana della convenzione sulle doppie imposizioni tra i due Stati – mancano solo le notifiche tra le due repubbliche delle relative ratifiche cosa che potrebbe avvenire nell’arco di pochi giorni.

Da quel momento saranno operative alcune norme di grande importanza come quelle che prevedono lo scambio di informazioni bancarie tra i due Paesi – di fatto la caduta pressoché totale del segreto bancario a San Marino – in tutti i casi in cui ciò serva a contrastare l’evasione e le frodi fiscali negli Stati contraenti. Invece, le norme sui nuovi regimi di tassazione (ad esempio su dividendi, canoni e interessi) e sulle altre imposte sui redditi entreranno in vigore sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio 2014.

In questo modo, dopo oltre 11 anni dalla firma del 21 marzo 2002 e a poco più di un anno dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012, la convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia con la Repubblica di San Marino diventa operativa. Tra le previsioni di maggiore rilievo della Convenzione vi è quella contenuta all’articolo 26 sullo scambio di informazioni, modificato dal protocollo del 13 giugno 2012 per tener conto delle nuove direttive Ocse, che prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti «si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione (…) nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale».

Al paragrafo 5 dell’articolo 26 si prevede che gli Stati contraenti non potranno opporsi allo scambio di informazioni per il fatto che le stesse sono coperte da segreto bancario, o che «sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona». Quindi, di fatto, anche tra Italia e San Marino viene eliminato il segreto bancario che diverrà non più opponibile alle richieste di entrambi le parti contraenti.

 Tra gli altri punti salienti della convenzione emerge, in fatto di dividendi, che il paragrafo 2 dell’articolo 10 dispone l’esenzione totale da ritenuta (ora al 20%) a condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia «una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla data della delibera di distribuzione dei dividendi»; in tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà superare il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi.

Nelle ipotesi in cui non valga l’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties. Inoltre, l’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale privilegiando la sede di direzione effettiva dell’impresa e chiarendo nel dettaglio coma debba intendersi la “stabile organizzazione” (ad esempio non basta il semplice deposito della merce o lo stoccaggio ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa).

Cosa cambia

SEGRETO BANCARIO
L’accordo prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni «verosimilmente pertinenti» per applicare le disposizioni della Convenzione nonché per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. Una svolta storica nei rapporti tra Italia e San Marino

TASSAZIONE RIDOTTA
Per i dividendi si dispone l’esenzione totale da ritenuta (ora al 20%) a condizione che l’effettivo beneficiario del reddito sia una società diversa da una società di persone che detiene almeno il 10% del capitale della società che distribuisce gli utili.

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