I QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO

I QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ufficio Stampa del Congresso di Stato

COMUNICATO STAMPA

I Decreti Delegati approvati ieri dal Congresso di Stato attuano la recente legge “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e concretizzano l’impegno della Repubblica di San Marino per il veloce adeguamento della sua legislazione in materia agli standard internazionali.

I documenti che la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha presentato ieri al Governo sono stati predisposti anche sulla base di un intenso e articolato confronto con le Organizzazioni rappresentative interessate, oltre naturalmente agli organi istituzionali preposti, dimostrando la volontà del Sistema Bancario e Finanziario sammarinese di presentarsi agli “esami” con le norme adeguate e la loro pratica attuazione.

Il Decreto Delegato Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria, detta le caratteristiche, le autonomie e i poteri dell’organo di controllo disponendone l’indipendenza logistica, di custodia e protezione dei dati dalla Banca Centrale presso la quale è istituita;
definisce i requisiti di professionalità e onorabilità del Direttore e del Vice Direttore e soprattutto, le incompatibilità. E’ considerato requisito di indipendenza per le due cariche, il fatto di non avere incarichi di natura politica. Non solo: i ruoli di Direttore e Vice Direttore dell’Agenzia sono definiti “incompatibili con la qualità di socio, amministratore, direttore, sindaco, funzionario, dipendente, revisore contabile” dei soggetti finanziari. Ma anche con l’esercizio dell’attività di promotore e intermediario finanziario, di recupero crediti per conto terzi. Più in generale, la Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria prevede che la carica di Direttore e Vice Direttore sia “incompatibile con lo svolgimento di ogni altro incarico, impiego e attività professionale o di consulenza” e qualora siano dipendenti di Banca Centrale cessano le funzioni presso la stessa. Così che “dall’accettazione della nomina, cessa ogni rapporto di lavoro o incarico in essere”. Rigida è anche la disciplina del conflitto di interessi dei due responsabili che, nell’esercizio delle loro funzioni, devono astenersi dal porre in essere atti e dall’assumere decisioni in situazioni di conflitto di interessi”.

L’autonomia dell’AIF è, inoltre, assicurata anche per quanto riguarda il personale e le risorse finanziarie necessarie.

Il Direttore propone al Comitato per il Credito e il Risparmio la pianta organica e questo, sentito il Consiglio Direttivo di BCSM, la approva.
Il DD affronta l’osservanza del segreto d’ufficio, l’autonomia operativa e di esecuzione delle indagini finanziarie unitamente ai rapporti con l’autorità giudiziaria e la possibilità di avvalersi di personale di Polizia.

Il DD, Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi, tratta del trasferimento di denaro, titoli e valori mobiliari da e verso l’estero, prevedendo le modalità di dichiarazione, a richiesta del personale di polizia , per “ogni persona fisica” che entra o esce dal territorio della Repubblica con una somma di denaro superiore ai 10.000 euro e naturalmente gli adempimenti negli altri casi. L’obbligo di dichiarazione non si applica ai trasferimenti di vaglia e assegni che hanno l’indicazione del beneficiario e sono emessi da personale autorizzato per legge.

Il Decreto affronta, inoltre, gli aspetti dei controlli di polizia e quelli sanzionatori.

Le Norme transitorie relative a libretti di deposito e risparmio al portatore sanciscono l’estinzione e la regolarizzazione dei libretti al portatore; si applica: a quelli con saldo superiore a €.15.000,00 non estinti o non regolarizzati entro il 31.12.2010, e a tutti gli altri che risultano in essere alla data del 1° gennaio 2012.

Il DD, in particolare, indica che la somma presente al momento dell’estinzione dovrà essere restituita dalla banca al titolare del libretto entro i termini previsti dalla legge 165/05. Decorsi i tempi, la banca è tenuta a versare la somma nell’apposito fondo di garanzia per la protezione dei depositanti.

Il decreto, Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, prescrive le modalità di trattamento dei fondi congelati. La disposizione prevede che l’Agenzia di informazione finanziaria comunichi al Commissario della Legge l’avvenuto provvedimento di congelamento, oltre che la procedura di amministrazione dei beni e di nomina di un amministratore, fino alla revoca o esenzione della misura.

CS/cr

San Marino, 30 ottobre 2008

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