La nuova interpretazione del segreto bancario (Bcsm) e la nuova normativa sullo scambio di informazioni (Aif), emessa in applicazione della Circolare Banca d’Italia, modifica notevolmente le condizioni di operatività nella Repubblica di San Marino delle dodici banche
e delle cinquantotto finanziarie.
Il prof. Emanuele Fisicaro ha parlato delle conseguenze con Franco Cavalli di San Marino Oggi.
Afferma, fra l’altro, Fisicaro: ‘con l’interpretazione fornita da Banca Centrale, nel momento in cui, a seguito di un’operazione con l’estero, viene richiesta l’adeguata verifica sul beneficiario effettivo, l’operatore sammarinese fornisce i dati senza violare il segreto bancario e li acquisisce la banca che riceve l’operazione. In Italia e in Europa, se arriva una richiesta alla banca da parte di un’autorità, magistratura in primis, ma anche ad esempio dalla Guardia di Finanza, o dall’agenzia delle entrate, la banca è obbligata a fornire tutti i dati in suo possesso. I dati dell’operazione sono contenuti nell’anagrafe centrale dei rapporti, mentre quelli dell’adeguata verifica del cliente sono in possesso della banca.‘
In conclusione ‘ le banche europee (anche italiane n.d.r.) possono acquisire tutti i dati relativi ad un soggetto non residente a San Marino che fa operazioni da San Marino. In pratica il segreto bancario vige così solo all’interno del Titano. Ovviamente i dati non vengono divulgati automaticamente, ci deve essere una specifica richiesta dell’autorità perché, magari, il soggetto è sottoposto ad un’indagine, anche se di tipo fiscale.‘