IlSole24Ore: Per gli acquisti da San Marino basta una sola dichiarazione

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Beni mobili. Non serve compilare anche la comunicazione black list

Per gli acquisti da San Marino basta una sola dichiarazione

SERVIZI SOTTO TIRO Per le prestazioni di servizio resta l’obbligo stabilito per i Paesi a fiscalità privilegiata 

 Matteo Mantovani – Benedetto Santacroce

 

Rischiano di moltiplicarsi gli adempimenti comunicativi legati ai commerci con San Marino. Il provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di spesometro, nell’ottica di introdurre modelli di comunicazione uniformi al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha approvato un modello specifico per la comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino.

In proposito, si rammenta che in base all’articolo 16 del Dm 24 dicembre 1993, su tali operazioni l’Iva può essere assolta dal cessionario soggetto passivo nazionale in reverse charge mediante l’integrazione della fattura emessa dall’operatore sammarinese. La fattura va poi sottoposta a doppia registrazione sia nel registro delle fatture emesse che degli acquisti e l’operazione va comunicata dall’acquirente all’agenzia delle Entrate indicando il numero progressivo annuale di detti registri.
Il modello introdotto dal provvedimento del 2 agosto serve proprio ad adempiere a tale obbligo comunicativo. In base alla previsione del paragrafo 1.5 del provvedimento in parola, il modello va trasmesso necessariamente in modalità analitica (quindi operazione per operazione, con esclusione della forma aggregata) a partire dagli acquisti effettuati dal 1˚ ottobre 2013, provvedendo all’invio telematico (Entratel o Fisconline) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’operazione.

Se l’implementazione tecnica del sistema non sembra presentare aspetti critici, problemi non indifferenti – sui quali sarebbe necessaria una pronuncia dell’Amministrazione – si evidenziano in merito al coordinamento di tale adempimento con lo spesometro e gli elenchi black list, considerato che San Marino rientra fra i “paradisi fiscali”. Visto che tutte le comunicazioni previste dal provvedimento del 2 agosto utilizzano una modulistica uniforme (allegata al provvedimento in questione), sarebbe inutile moltiplicare gli oneri a carico dei contribuenti provvedendo, invece, ad acquisire l’informativa rilevante da un solo modello. Pertanto, sembrerebbe logico ritenere che il monitoraggio degli acquisti da San Marino per mezzo della nuova specifica comunicazione dovrebbe legittimare l’esclusione dei medesimi dalla comunicazione black list, fermo restando il monitoraggio delle altre operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio).

Allo stesso modo, sempre per finalità di semplificazione, tali acquisti di beni non dovrebbero neppure essere inclusi nello spesometro.

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