IlSole24Ore: spesometro e San Marino

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Nello spesometro solo i dati inediti (segue altro articolo su spesometro e black list)

Doppio binario nel 2013 per gli scambi con i «paradisi» e San Marino: possibili le vecchie modalità


LE ALTRE PREVISIONI Diffuso il meccanismo di controllo per l’invio delle informazioni da parte delle banche e degli intermediari 

  
I NUOVI QUADRI PER NON RESIDENTI E SAN MARINO.  Il nuovo modello di spesometro prevede che per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, si potranno usare in alternativa al nuovo modello le precedenti modalità di comunicazione


Rispetto al modello del 2 agosto in questo modello più completo appaiono anche due nuovi quadri: l’FN per operazioni con soggetti non residenti e l’SE per acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino

 

Il Sid (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l’infrastruttura di trasmissione dedicata, nei servizi che ne prevedono l’utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. Per usare questa infrastruttura è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e accreditare un proprio “nodo” di interscambio ovvero selezionare uno dei “nodi” preventivamente accreditati che prestano il servizio di trasmissione

Arriva il nuovo spesometro. L’agenzia delle Entrate ha diffuso nella serata di ieri il modello definitivo per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva previsto dall’articolo 21 del Dl 78 del 2010.

Lemodifiche, con le specifiche tecniche e le istruzioni che sostituiscono il precedente tracciato record cheaveva unaserie di problemi, come previsto dal Provvedimentodel 2 agosto scorso, sono state apportate per recepire le osservazioni delle associazioni di categoria edegli operatori economici. In particolare, per le operazioni black list e gli acquisti da SanMarino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, si potranno utilizzare, in alternativa al nuovo modello “polivalente” composto da 15 pagine, le precedenti modalità di comunicazione.
Adecorrere dal 1˚gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le qualivienerilasciatafatturaoccorrecomunicareperciascuncliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo. Mentreperleoperazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro.

L’Agenzia ha colto l’occasione per chiarire anche molti aspetti della disciplina, dalla registrazione dei documenti riepilogativi alla scheda carburante, dai documenti relativi al noleggio di beni alla periodicità dell’invio. Rispetto al precedente quadro di regole èstatochiaritoche, alfinedilimitarelaplatea deisoggettiobbligatialla comunicazione, restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’amministrazione finanziaria. Inparticolare, nonvannocomunicateleoperazionirelativeacessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede nei Paesi della cosiddetta black list, mentre gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marinovannoesclusivamentecomunicati utilizzando il quadro SE. Non devono essere comunicate, inoltre, le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazioneall’Anagrafetributaria, come ad esempio le operazioni già acquisite tramite i modelli Intra e le operazioni di importo non inferiore ai 3.600 euro effettuate nei confronti d contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva, qualora il pagamento dei corrispettivisiaavvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Rimangonoancoraescluseleoperazionirelative a rapporti tra operatori finanziari confinalità di meroregolamento contabile (peraltro già escluse dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finanziari, trattandosidi operazioni nonrilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione).

Sempre nella serata di ieri l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito il modulo di controllo per i saldi che dovranno, per esempio, essere comunicati da banche e intermediari finanziari entro il 31 ottobre. Il Sid(Sistema di interscambio flussi dati) è l’infrastruttura di trasmissione dedicata allo scambio automatizzato di dati tra amministrazioni, società, enti e ditte individuali. Per utilizzarlo è necessario essere registrati ai servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) e accreditare un proprio “nodo” di interscambioo vvero selezionare uno dei “nodi” preventivamente accreditati che prestano il servizio di trasmissione. L’obbligo di accreditarsi al Sid scatta anche se si ha già la Pec.

 

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Fuori le operazioni black list sotto i 500 euro

 
IL CHIARIMENTO Vanno censite le fatture per i servizi internazionali ma non importazioni ed esportazioni riportate negli Intra

 Le operazioni registrate o soggette a registrazione riguardanti operatori economici aventi sede nei paesi black list sono comunicate in una separata sezione dello spesometro (quadro BL).

Per queste operazioni il relativo quadro viene utilizzato per le comunicazioni periodiche. Siccome le istruzioni precisano che non sono oggetto di comunicazione le operazioni già monitorate dall’amministrazione finanziaria non occorre segnalare le operazioni black list già comunicate mensilmente o trimestralmente. Le operazioni predette di importo inferiore a 500 euro che non sono state oggetto di comunicazione periodica sembrano escluse in quanto citate a pagina tre delle istruzioni insieme alle importazioni ed esportazioni.

Anche gli acquisti da San Marino sono da indicare in un quadro apposito (SE).

Il modello definitivo per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva è accompagnato dalle istruzioni che risolvono qualche dubbio già emerso da un primo esame del provvedimento del direttore della Agenzia n. 94908.

Sono escluse dalla comunicazione oltre alle importazioni ed esportazioni tutte le operazioni che sono state oggetto di modello Intra, ma non le fatture relative ai servizi internazionali (articolo 9, Dpr 633/72) che vanno riportate al netto dei diritti doganali.
Le operazioni con soggetti non residenti vanno indicate nel quadro FN, il quale ha come caratteristica l’indicazione delle generalità del cliente o del fornitore in assenza di un codice identificativo Iva quando il soggetto ne è sprovvisto.

Le fatture registrate nell’ambito della contabilità separata possono essere indicate per intero in unico campo anche se in contabilità è stata suddivisa. Gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo compilano il modello dello spesometro con riferimento alle fatture registrate; quindi le fatture del quarto trimestre 2012 andranno indicate nella comunicazione del 2013.

Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione i soggetti che effettuano operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/72; l’esclusione è estesa alle assicurazioni. I soggetti che hanno optato per la dispensa dalla fatturazione ai sensi dell’articolo 36 bis del decreto Iva non fanno la comunicazione soltanto per le operazioni finanziarie o assicurative ma devono rendicontare le altre operazioni.

Fra i soggetti esclusi dalla compilazione del modello dello spesometro sono previsti soltanto i contribuenti minimi e le istruzioni dimenticano gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari non superiore a 7mila euro). Il Dl 179/12 prevede l’obbligo ma la circolare della Agenzia n. 1/13 ha precisato che la decorrenza scatta dall’anno 2013. I clienti dei contribuenti minimi devono comunicare le fatture ricevute anche se fuori campo Iva.

Viene previsto un quadro “TU” per le operazioni legate al turismo in cui sono previste le generalità del cliente. Si tratta delle cessioni e prestazioni di servizio effettuate dai commercianti al minuto e prestatori turistici nei confronti di soggetti residenti nei paesi extra Ue.

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