Immobili all’estero, paradisi fiscali. Italia Oggi

Immobili all’estero, paradisi fiscali. Italia Oggi

Italia
Oggi

Non si
applica il credito d’imposta.

Immobili,
colpiti i paradisi fiscali

 Francesco  Squeo


L’imposta patrimoniale sugli immobili
all’estero si abbatte sugli immobili situati nei paradisi fiscali. Ciò perché
detti Paesi, in via generale, non applicano un’imposta patrimoniale sugli
immobili. E quanto emerge dall’analisi dell’art.19, commi da 13 a 17, della
manovra Monti. Le convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la
potestà impositiva sul patrimonio costituito da beni immobili, allo Stato in
cui questi sono localizzati. Detto principio è stato puntualmente considerato
dal legislatore italiano, in sede d’introduzione dell’Ivie: ai fini della
determinazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, il
comma 16 dispone un meccanismo di credito d’imposta. Questo è finalizzato a
eliminare la doppia imposizione giuridica internazionale che sorge quando
(anche) lo Stato in cui è localizzato l’immobile applica un’imposta
patrimoniale su tale bene: «Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile-. Soggetto
inciso dall’Ivie è la persona fisica residente fiscale in Italia, sui beni
immobili esteri di cui esprima il possesso mediante la proprietà ovvero la
titolarità di diritti reali immobiliari, limitatamente al periodo di possesso.
L’ammontare della patrimoniale applicata nello Stato estero è superiore o
uguale alla nuova imposta italiana: nessuna imposta sarà dovuta in Italia, per
via del meccanismo del credito d’imposta. Invero la modalità di cui all’art.19,
comma 16, salvo diversa interpretazione di cui all’emanando decreto
direttoriale, consentirà di dedurre pienamente dall’imposta italiana (Ivie)
quella già assolta all’estero. Ove l’imposta patrimoniale estera corrisposta
fosse inferiore allivie, sarà da versarsi la differenza. Ai sensi dell’art.19,
comma 15, il valore da assumere quale base imponibile su cui applicare
l’aliquota dello 0,76 per cento: «È costituito dal costo risultante dall’atto
di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile-. La modalità di
valorizzazione è conforme a quella prevista in sede di scudo fiscale (si veda
la circolare 43/E del 2009). Emersione che mediante la dichiarazione riservata
prodotta all’Agenzia delle entrate vincolerà anche ai fini dell’assolvimento
dell’Ivie. Si pensi ai molteplici immobili situati in Paesi da cui non era
possibile attuare la regolarizzazione (si veda la lista dei Paesi da cui era
consentito regolarizzare, di cui alla circolare 43/E del 2009), che sono stati
scudati mediante il rimpatrio giuridico, perfezionato tramite il conferimento
di un mandato di amministrazione fiduciaria (dell’immobile) a una società
fiduciaria residente. Trattasi di beni situati in paradisi fiscali ovvero in
Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni a fini fiscali con
l’Italia. Il bene permane nella proprietà e titolarità esclusiva del
contribuente, in modo che le conseguenze fiscali del possesso dell’immobile si
realizzano direttamente in capo a questi, consentendogli comunque l’esonero
dalla compilazione del modulo RW, in costanza di rapporto fiduciario. In
costanza di mandato ad amministrare il bene necessiterà per la fiduciaria
ricevere dal contribuente la provvista finanziaria per il pagamento dellivie,
considerato il rapporto di segretazione che permea il rimpatrio e i sottesi
obblighi derivanti. Cosa accadrà qualora il contribuente non provveda alla
fornitura della provvista? L’art.19 nulla dice in merito, differentemente
dall’obbligo di segnalazione che incombe invece sugli intermediari finanziari,
di cui all’art.19, comma 8, con riferimento all’applicazione dell’imposta di
bollo speciale sulle attività finanziarie segretate. Si ricorderà che anche le
quote di Sci monegasca (la società semplice di matrice francese che detiene
immobili) erano state fatte oggetto di rimpatrio giuridico con la predetta
modalità. E interessante osservare che, a mente della circolare 49/E del 2009,
quesito 2.5, era consentita l’iscrizione in dichiarazione riservata delle quote
tra le altre attività finanziarie (rigo B2) ovvero tra i beni immobili e
diritti immobiliari (rigo B3). Nel primo caso dovrà essere versata l’imposta di
bollo speciale (trattandosi di attività finanziarie segretate) in misura dell’1%
nel 2012; nel secondo caso potrebbe invece derivare un indebito vantaggio con
assenza di tassazione (ai fini dell’Ivie), laddove si guardasse all’immobile
riferendone la proprietà a fini fiscali alla Sci anziché alla persona fisica.
Altra disparità di trattamento si verificherà, tra l’altro, nel caso in cui si
siano regolarizzate le quote di una società che detenga un immobile, che non
dovrebbe quindi assolvere allivie perché diversa dalla persona fisica, mentre
le quote concorreranno ai fini del versamento dell’imposta patrimoniale dello
0,1% per il 2011 e il 2012, in quanto trattasi di attività finanziarie (non
segretate) detenute all’estero.

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