Interpellanza Vitali a Tremonti al Senato per Delta e risposta

Interpellanza Vitali a Tremonti al Senato per Delta e risposta

Interpellanza presentata dal Senatore del Partito Democratico Walter Vitali di Bologna nel maggio 2009 al Ministro per l’Economia Giulio Tremonti.
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Atto n. 4-01555


Pubblicato il 26 maggio 2009

Seduta n. 216

VITALI – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il gruppo bancario Delta è una holding costituita nel 2002 dalla Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e dalla società di management finanziario Estuari, con sede a Bologna;

esso riunisce società operative, specializzate nell’erogazione di prodotti finanziari, e società di servizi, specializzate nella fornitura di prodotti personalizzati, dedicati a privati, aziende ed enti pubblici, con l’obiettivo di fornire supporto finanziario e consulenza qualificata per una gestione integrata del credito;

a seguito del nuovo contesto normativo, il 17 agosto 2007 la Banca d’Italia ha comunicato l’avvenuta iscrizione del gruppo all’albo dei gruppi bancari;

dal 2003 al 2008 il gruppo Delta ha creato 900 nuovi posti di lavoro dipendente, di cui il 60 per cento sono donne con un’età media di 30 anni. Di questi, 300 circa operano a Bologna, altri 140 in Emilia-Romagna ed i rimanenti su tutto il territorio nazionale;

l’indotto del gruppo bancario, costituito dalle rete delle agenzie, impiega a sua volta circa 1.000 persone a cui vanno aggiunti 13.000 fornitori. Vi sono 17.000 rivenditori convenzionati e oltre 2 milioni di clienti per la maggior parte consumatori a cui nel corso degli anni sono stati concessi crediti al consumo per oltre 10 miliardi di euro;

il risultato economico del gruppo Delta è stato finora positivo con un utile nel 2008 di 6 milioni di euro interamente reinvestito;

in data 3 maggio 2009 i vertici della Cassa di risparmio di San Marino e l’amministratore delegato del gruppo Delta sono stati colpiti da provvedimento di custodia cautelare. Quest’ultimo perché nel 2005, tre anni dopo la costituzione del gruppo Delta, era entrato a far parte anche del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di San Marino;

le accuse nei confronti dei dirigenti della Cassa di risparmio di San Marino sono di abusiva attività finanziaria e bancaria, di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza e di riciclaggio;

ai vertici del gruppo Delta viene contestato il fatto che, tramite un supposto controllo dominante della Cassa di risparmio di San Marino sulla capogruppo Delta, la stessa Cassa di risparmio avrebbe esercitato per mezzo delle società finanziarie controllate da Delta attività bancaria e finanziaria in Italia senza avere la prescritta autorizzazione;

gli effetti sul gruppo Delta sono stati devastanti, nonostante la presenza di Banca d’Italia, intervenuta con il commissariamento già il giorno successivo al provvedimento di custodia cautelare;

la fiducia del sistema bancario e dei clienti depositanti è crollata sotto il peso delle notizie di stampa e il gruppo Delta sta oggi vivendo una pesantissima crisi di liquidità, con 300 milioni di euro di revoche di fidi e depositi dal 3 maggio 2009 ad oggi. E permane quotidianamente lo stillicidio delle revoche, che viene minacciato anche sui rapporti a scadenza futura;

la mancanza della liquidità necessaria al gruppo per operare, che ha già prodotto una pesante contrazione delle erogazioni, rischia di fermare a brevissimo termine tutta l’attività del gruppo con pesanti conseguenze sull’occupazione dei lavoratori,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, indipendentemente dall’accertamento giudiziario che deve fare il suo corso, per assicurare la continuità nell’attività del gruppo Delta e per garantire l’occupazione dei lavoratori.

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SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 671

Risposta all’interrogazione n. 4-01555
Fascicolo n.65
RISPOSTA. – Al riguardo, la Banca d’Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato di aver disposto la gestione provvisoria di Delta SpA e di SediciBanca SpA, in relazione alle gravi irregolarità accertate nell’ispezione di vigilanza presso la capogruppo tra settembre 2008 e febbraio 2009.
Con riferimento al procedimento di iscrizione del citato gruppo nell’albo dei gruppi bancari, occorre precisare che l’iscrizione non costituisce un’autorizzazione, che attribuisce poteri discrezionali all’autorità di vigilanza, bensì un atto dovuto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, intervenute a seguito del recepimento di normative comunitarie.
L’iscrizione nel citato albo del gruppo Delta ha determinato la sottoposizione del conglomerato a un regime di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva su base consolidata, che ha consentito alla Banca d’Italia di estendere i poteri informativi e di controllo sull’intero gruppo, rendendo possibile lo svolgimento dei citati accertamenti sulla capogruppo Delta e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei soci e del gruppo.
Le rilevanti irregolarità riscontrate in tale contesto e, soprattutto, l’accertamento di un assetto proprietario diverso da quello comunicato all’autorità di vigilanza hanno determinato l’avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni, in capo a vari soggetti collegati alla Cassa di risparmio di San Marino, a detenere partecipazioni in Delta, nonché la sottoposizione di Delta SpA e di SediciBanca SpA alla procedura di gestione provvisoria. A seguito della gravità delle violazioni riscontrate, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, in data 27 maggio 2009 ha disposto la sottoposizione di Delta SpA e di SediciBanca SpA alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nell’ambito della procedura, gli organi straordinari, sotto il controllo della Banca d’Italia, sono impegnati ad assicurare la regolare prosecuzione dell’attività, rimuovendo le irregolarità, accertando la situazione aziendale e promuovendo le opportune soluzioni.

A quest’ultimo proposito, va richiamata la circostanza che nella riunione del G20 svoltasi a Londra il 2 aprile 2009, è stata accolta la proposta dell’OCSE di predisporre una lista (cosiddetta lista grigia) di Paesi che, pur avendo assunto impegni di collaborazione nella lotta all’evasione fiscale, di fatto non prestano tale collaborazione. Tra i Paesi inclusi nella lista figura la Repubblica di San Marino.

Il Governo italiano è, comunque, impegnato a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie tra soggetti italiani e sammarinesi al fine di prevenire i fenomeni del riciclaggio dei proventi criminali e dell’evasione fiscale.

Infatti, il 31 marzo 2009 è stato firmato l’accordo in materia di cooperazione economica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Nel negoziato dell’accordo, tuttora in corso, l’Italia ha chiesto alla Repubblica di San Marino di introdurre una normativa che imponga ai soggetti sottoposti alla propria giurisdizione, che prestano servizi di trasferimento di fondi, di applicare le medesime regole stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1781 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Per quanto attiene alla disciplina fiscale, le due Parti hanno manifestato, nella dichiarazione congiunta del 31 marzo, l’intenzione di inserire nella convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le frodi fiscali, l’art. 26 del modello di convenzione OCSE 2005 per lo scambio di informazioni in materia fiscale.

A tal fine si sono tenuti incontri negoziali tra le rispettive delegazioni allo scopo di aggiornare, mediante un apposito protocollo di modifica la suddetta convenzione. Inoltre, sono state discusse disposizioni aggiuntive volte ad esaminare la questione in materia di residenza fiscale e a rivedere l’accordo amministrativo per l’applicazione della convenzione del 19 maggio 1978 in materia di sicurezza sociale.

Per rendere più efficace l’azione di controllo e vigilanza sul sistema sammarinese, nell’ambito di detti negoziati, è stato delineato, dalla parte italiana, un meccanismo di entrata in vigore simultanea degli Accordi di cooperazione economica, collaborazione finanziaria e convenzione fiscale.

Allo stato attuale, in ragione delle carenze del sistema sammarinese evidenziate in un recente rapporto di valutazione dal Moneyval – il gruppo di esperti sulla valutazione dei Paesi membri del Consiglio d’Europa circa il sistema normativo vigente nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – gli Stati membri dell’Unione europea hanno ritenuto di non poter includere la Repubblica di San Marino nell’elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Conseguentemente, anche nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 agosto 2008, la Repubblica di San Marino non è stata inserita nella cosiddetta “White List”. Non possono, dunque, essere applicati agli enti creditizi e finanziari sammarinesi gli obblighi semplificati di identificazione, né è possibile avvalersi di intermediari situati nel territorio sammarinese per l’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi.

In relazione ai quesiti proposti circa le anomalie dei flussi di denaro contante verso la Repubblica di San Marino, si soggiunge che l’Italia applica nei confronti di quest’ultima i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, e dal decreto legislativo n. 195 del 2008, concernente le modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005, relativa ai controlli sul denaro contante e sui valori assimilati, basati su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta.

Il Ministro dell’economia e finanze

TREMONTI

(14 gennaio 2010)

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