Italia Oggi, Emanuele Fisicaro,

Italia Oggi, Emanuele Fisicaro,

Italia Oggi

Stretta societaria a San Marino

In rigore dal 9 luglio scorso il dtecreto attuativo della legge che prende a esempio l’Italia

Responsabilità per i reati compiuti dagli amministratori

Emanuele Fisicaro

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Stretta societaria a San Marino. Arriva, come già accade in Italia e in altri paesi Ue, la responsabilità per gli enti collegata alla commissione di un reato da parte di una persona fisica (direttori generali, amministratori, rappresentanti), nell’interesse o «per conto» della società. Si tratta di una vera e propria responsabilità aggiuntiva finalizzata alla prevenzione del rischio penale d’impresa. Il decreto 24 giugno 2010, n.96, in vigore dal 9 luglio scorso, disciplina l’adozione del modello organizzativo in attuazione della legge 6 del 21 gennaio 2010: con esso la Repubblica di San Marino segna la nascita di una forma di responsabilità punitiva diretta per gli enti collettivi. Alla responsabilità del soggetto-persona fisica, che ha agito come organo della società, si affianca un ulteriore profilo di responsabilità in capo all’ente a vantaggio o «per conto» del quale è stato commesso il reato. In altri termini, dallo stesso fatto storico (il misfatto) discendono due diverse forme dì responsabilità: quella tradizionale, nei confronti del soggetto-persona fisica e quella amministrativa nei confronti dell’ente. C’è una differenza rilevante rispetto alla norma italiana, decreto legislativo 231 del 2001: la disposizione sammarinese indica il termine «per conto» (della societas) anziché «interesse». Ci consente di identificare quando i soggetti apicali (della società) agiscano anche per suo conto, e dunque si tratteggia l’imputazione, sul piano oggettivo, del misfatto all’ente. A differenza dell’indicazione di cui all’articolo 5 della 231 del 2001, l’aver indicato «per conto» presuppone una sorta di voluntas della societas di cui la commistione del reato costituisce una specifica realizzazione. Ergo «per conto» deve essere interpretata in senso «penalistico>, indicando il rapporto di strumentalità dell’agire individuale rispetto a quello collettivo. L’indicazione «per conto» esprime l’esigenza di un rapporto di compenetrazione organica (con l’ente).

A conferma, nel panorama europeo, l’indicazione del termine «per conto» lo si rileva nel codice penale francese nell’articolo 121- 2, che indica la locuzione «pour compte» che si limita solo a richiedere la prova del nesso di causalità tra la realizzazione materiale del reato e l’attività svolta per l’organizzazione. Il decreto delegato prevede quale esimente a favore della persona giuridica l’aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del misfatto, il modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire misfatti della specie di quello verificatosi, nonché il fatto che le persone abbiano commesso il misfatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione. Tuttavia se il modello viene adottato dopo la commissione del misfatto, ma prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la persona giuridica può ottenere la riduzione della metà della sanzione pecuniaria amministrativa. Il decreto individua l’organismo di vigilanza della persona giuridica che dove essere dotato oltre d’indipendenza e di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. A differenza dell’Italia, la Rupe ha voluto escludere in maniera chiara l’eventuale responsabilità penale a carico dell’organismo di vigilanza: esso «non ha obblighi di controllo dell’attività della persona giuridica, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza del modello organizzativo a prevenire i misfatti». Come in Italia, il modello organizzativo deve essere improntato in un vero e proprio codice comportamentale e prevedere un sistema digestione dei rischi per individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i misfatti. In particolare deve prevedere l’adozione di un sistema di controllo e di gestione efficace e l’individuazione dei processi a rischio. Il legislatore sammarinese riguardo alla composizione dell’organismo di vigilanza ha stabilito che deve essere plurisoggettivo per le società medio-grandi, composto da almeno tre membri, di cui un esperto in materia giuridica, uno in materia economica e uno esperto del settore aziendale, mentre le società di piccole dimensioni possono optare per un organismo monosoggettivo. Il riferimento per determinare la grandezza della società e se l’organismo debba essere mono o plurisoggettivo è l’art. 58 della lJgge n. 4f/20O6. I componenti dell’organismo devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale e specifici requisiti di professionalità. Non ne può fare parte chi è stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per uno dei misfatti previsti dalla legge 21 gennaio 2010 n. 6. Inoltre un componente dell’organo di vigilanza della controllante non può ricoprire la carica di membra del consiglio di amministrazione nelle controllate.
L’organismo di vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito istema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del modello.

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