Legge sullo scambio delle informazioni fra San Marino ed altri Stati

Legge sullo scambio delle informazioni fra San Marino ed altri Stati

Legge sullo scambio di informazioni  approvata ieri dalla Commissione Finanze, testo non ufficiale.

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L’ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI (iniziativa Psd)
che assume il titolo:
Disposizioni per l’implementazione dell’assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni

TITOLO 1
Disposizioni Generali sullo Scambio di informazioni
Articolo 1
(Promozione delle intese bilaterali)
Il Congresso di Stato è impegnato nell’attività di rafforzamento delle intese bilaterali in materia di cooperazione fiscale attraverso la sottoscrizione, con gli Stati e le Giurisdizioni disponibili, di accordi per evitare le doppie imposizioni e di accordi per lo scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall’OCSE.
Nell’ambito di tali trattati il Congresso di Stato è altresì impegnato a negoziare e sottoscrivere accordi che contemplino forme di assistenza amministrativa su base spontanea, a richiesta od automatica, in linea con quanto previsto dal “Memorandum of Understanding” approvato dall’OCSE e/o con le disposizioni della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale, adottata dal Consiglio dell’UE il 15 febbraio 2011.

Articolo 2
(Scambio di informazioni in materia fiscale)
Lo scambio di informazioni in materia fiscale fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e Giurisdizioni avviene nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito negli accordi internazionali in vigore, delle disposizioni del Decreto Legge  24 febbraio 2011 n.36 e di quelle della presente Legge.
Nelle more della conclusione ed entrata in vigore di accordi fra la Repubblica di San Marino ed altri Stati o Giurisdizioni per evitare le doppie imposizioni e/o favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli standard OCSE, le disposizioni del Titolo III definiscono le modalità con le quali la Repubblica di San Marino fornisce informazioni fiscali su richiesta a detti Stati o Giurisdizioni con i quali l’accordo negoziato, parafato in conformità al diritto internazionale, non sia ancora entrato in vigore.
Successivamente all’entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente lo scambio di informazioni avviene nelle modalità ed in conformità con quanto in essi stabilito e nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia fra le quali quelle della presente legge.

Articolo 3
(Definizioni)
Ai fini delle disposizioni del presente titolo, salvo diversa definizione:
a)    il termine “Stato richiedente” indica lo Stato o la Giurisdizione che richiede informazioni ai sensi della presente Legge;
b)    il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c)    con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
d)    con il termine “imposta” si intendono le imposte definite negli accordi nonchè quelle definite nell’articolo 10 al fine dell’applicazione delle disposizioni del Titolo III;
e)    con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte richiedente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
f)    con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;
g)    con il termine “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato richiedente;
h)    con l’espressione “legislazione penale” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;
i)    con il termine ”accordo negoziato” si intende un accordo per lo scambio di informazioni od un accordo per evitare le doppie imposizioni per il quale si è conclusa la fase negoziale attraverso la parafatura del testo oppure è avvenuta la sottoscrizione ma non ancora la ratifica o l’entrata in vigore.

TITOLO II
Scambio di informazione sulla base di accordi bilaterali
Articolo 4
(regole e criteri per l’implementazione dello scambio di informazioni)
Fatto salvo quanto espressamente previsto negli accordi di cui al precedente articolo 2 l’invio delle richieste di informazioni alle autorità competenti e il ricevimento da queste delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle formalità e delle indicazioni stabilite dall’OCSE, nel ”MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES – MODULE 1 ON EXCHANGE OF INFORMATION ON REQUEST (2006)” e successive modificazioni.

Articolo 5
(valutazione delle richieste pervenute)
L’Ufficio Centrale di Collegamento prima di attivare le procedure interne tese ad acquisire le informazioni oggetto di una richiesta proveniente da una autorità estera verifica gli elementi della stessa valutandone l’ammissibilità rispetto a quanto stabilito negli accordi, ai criteri generali di cui al precedente articolo 4, alle disposizioni della presente Legge ed a quelle del Decreto Legge  24 febbraio 2011 n.36.
In caso di richiesta valida e completa, l’Ufficio Centrale di Collegamento procede all’acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste, ai fini dello scambio.
L’Ufficio Centrale di Collegamento, qualora valuti la richiesta inamissibile per incompletezza delle informazioni o per i motivi di cui al successivo articolo 6, ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente dello Stato richiedente la quale può integrare gli elementi della richiesta o formularne una nuova corretta.

Articolo 6
(Cause per il rifiuto di una richiesta)
L’Ufficio Centrale di Collegamento non dà luogo alle forme di assistenza displinate nella presente legge, ivi comprese quelle del TITOLO III, qualora:
a)    sia accertato che la parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
b)    l’evasione della richiesta e la comunicazione delle informazioni alla parte richiedente sia contraria all’ordine pubblico;
c)    le richieste non contengano elementi sufficenti a dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste all’amministrazione ed attuazione delle leggi interne degli Stati o Giurisdizioni  richiedenti;
d)    la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificare la richiesta secondo il termine utilizzato in ambito OCSE di ”fishing expedition”, ovvero come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni;
e)    nell’ambito delle forme di collaborazione disciplinate nel TITOLO III della presente legge la richesta non contenga gli elementi di cui all’articolo 11 comma 6.
L’Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto ad astenersi dal fornire informazioni:
a)    che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, o una procedura commerciale;
b)    che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni siano:
a.    prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale;
b.    prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
L’Ufficio Centrale di Collegamento può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, oppure un obbligo correlato, che discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.
L’Ufficio Centrale di Collegamento non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che si trovano nella Repubblica di San Marino.
In ogni caso, l’Ufficio Centrale di Collegamento non dà luogo allo scambio di informazioni, se la richiesta non è effettuata nel rispetto e in conformità all’accordo bilaterale applicabile.
Articolo 7
(misure per la raccolta di informazioni)
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 15 bis della Legge 18 giugno 2008 n.95 così come modificata dal Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36 l’Ufficio Centrale di Collegamento può acquisire le informazioni  direttamente da  persone che detengono o hanno il controllo delle informazioni oggetto della richiesta.
L’acquisizione di cui al comma precedente  può avvenire:
a)    in base a richiesta diretta, la quale deve:
1.    essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;
2.    contenere gli elementi utili ad individuare l’informazione oggetto di richiesta;
3.    contenere il riferimento alla circostanza di esecuzione di un accordo o di una delle forme di collaborazione di cui al successivo titolo III;
4.    richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;
5.    indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta;
b)    richiedendo la collaborazione degli uffici e delle autorità di cui agli Articoli 12 e 17 bis della Legge 18 giugno 2008 n.95 così come modificata dal Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36 in base alle rispettive competenze e le rispettive funzioni.
Con riferimento al precedente comma 2 punto a) l’assegnazione di termini dovrà tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all’evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.
Inoltre, qualora la richiesta diretta sia rivolta ad una persona diversa da quella cui l’informazione è relativa, la prima ha l’obbligo di informare la seconda dell’avvenuta richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento.
 
Articolo 8
(Richiesta di assistenza ad autorità estere)
La richiesta di informazioni in materia fiscale ad autorità è attivata dall’Ufficio Centrale di Collegamento su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti nell’attività di controllo e accertamento delle imposte oggetto di applicazione degli  accordi  di cui  all’articolo 2.
La richiesta di cui al precedente comma 1 dovrà contenere gli elementi e dovrà essere formulata nelle modalità previste dagli accordi e dalle disposizioni della presente Legge.

TITOLO III
Scambio di informazioni nelle more dell’entrata in vigore degli accordi

Articolo 9
(ambito di applicazione delle disposizioni del Titolo III)
L’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) fornisce assistenza alle competenti autorità degli Stati o Giurisdizioni di cui al precedente articolo 2 comma 2 attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all’amministrazione ed attuazione delle leggi interne a detti Stati o Giurisdizioni concernenti le imposte di cui al successivo articolo 10. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all’accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti d’imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.
Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente titolo a prescindere ed indipendentemente dal contenuto del rilevante accordo, non ancora entrato in vigore.
I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa nella Repubblica di San Marino restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 10
(Imposte contemplate)
Le imposte oggetto dello Scambio di informazioni secondo le disposizioni del presente Titolo III sono le imposte prelevate dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore al momento della richiesta.

Articolo 11
(Modalità di evasione delle richieste di informazioni)
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, l’ufficio Centrale di Collegamento fornisce, su richiesta, le informazioni di cui all’articolo 9 all’autorità competente dello Stato richiedente. Tali informazioni sono fornite a prescindere dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato penale ai sensi della legislazione sammarinese, purché tale condotta sia stata posta in essere all’interno della Repubblica di San Marino.
Ai fini dell’acquisizione da parte dell’Ufficio Centrale di Collegamento delle informazioni oggetto di richiesta si applicano le disposizioni del Decreto Legge  24 febbraio 2011 n.36 e sucessive modificazioni.  
L’Ufficio Centrale di Collegamento si adopera affinchè le richieste di informazioni possano essere evase, di norma, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la complessità della richiesta imponga tempi superiori il CLO ne dà comunicazione all’autorità competente dello Stato richiedente.
I costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza ai sensi della presente legge sono a carico dell’Amministrazione Sammarinese. Qualora la fornitura di assistenza richieda il sostenimento di costi straordinari, l’Ufficio Centrale di Collegamento ne dà notizia all’autorità dello Stato richiedente e l’evasione della richesta di informazioni è subordinata a specifiche intese in merito alla ripartizione di detti costi.
Qualora specificamente interpellato dall’autorità competente dello Stato richiedente, l’Ufficio Centrale di Collegamento potrà fornire le informazioni ai sensi della presente legge, nella misura consentita dalla legislazione sammarinese, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.
L’autorità competente dello Stato  richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all’Ufficio Centrale di Collegamento quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:
a) l’identità della persona sotto esame o indagine;
b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Repubblica di San Marino;
e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente di detto Stato sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le proprie leggi o nel normale corso della pratica amministrativa;
g) una dichiarazione attestante che l’autorità richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
Gli Stati o le Giurisdizioni di cui al precedente articolo 9 che intendono avvalersi delle forme di assistenza disciplinate dalla presente legge devono comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso il canale diplomatico le generalità delle autorità competenti ad attivare la  richiesta di assistenza fornendo, ed eventualmente aggiornando nel tempo, ogni altra utile informazione atta ad individuare i referenti di dette autorità.
La  Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica all’Ufficio Centrale di Collegamento l’elenco degli Stati e Giurisdizioni di cui al precedente articolo 9 per i quali è applicabile lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge fornendo periodicamente i necessari aggiornamenti al mutare delle condizioni di applicabilità di cui al citato articolo.
Articolo 12
(Riservatezza)
Le informazioni fornite allo Stato richiedente ai sensi del presente titolo III debbono essere trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione dello Stato richiedente:
a)    incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte;
b)    incaricate dell’attuazione di procedimenti concernenti tali imposte (con facoltà di utilizzo delle informazioni nel corso di udienze o nei giudizi);
c)    competenti in merito alle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Le persone o autorità di cui al comma precedente possono utilizzare le informazioni solo per detti scopi.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, le informazioni non possono essere rese note a nessun’altra persona, entità o autorità, o a nessun’altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono da parte di persone o di autorità dello Stato richiedente comporta la sospensione delle forme di assistenza disciplinate nel presente titolo III nei confronti di detto Stato richiedente con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

TITOLO IV
Disposizioni Finali

Articolo 13
(Disposizioni Finali)
L’Ufficio Centrale di Collegamento è autorizzato a prestare le forme di assistenza disciplinate dal Titolo III della presente legge successivamente all’entrata in vigore della stessa e per informazioni relative a fattispecie reddituali di competenza del periodo d’imposta che ha inizio a far data dal 1° gennaio 2011 e successivi.
L’applicazione dell’Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004, non impedisce le forme di scambio di informazioni disciplinate nella presente legge, le quali pertanto si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati nel citato accordo.

Articolo 14
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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