Il Tribunale di Rimini ha accolto l’appello proposto dal Comune di Rimini contro la sentenza del Giudice di Pace di Rimini che aveva accolto in primo grado i rilievi mossi dal Signor Guglielmo Guerra in merito alle spese di notifica di una sanzione amministrativa per violazione di un articolo del Codice della Strada.
Il Tribunale di Rimini, riformando totalmente la sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada proposta dal privato, ritenendo fondati tutti i motivi di appello formulati dal Comune di Rimini. Riconoscendo quindi corretta la notificazione del verbale e legittima l’esternalizzazione del servizio; motivata la quantificazione delle spese di notifica.
Il Tribunale di Rimini ha chiarito che non sussiste alcuna illegittimità negli atti di Giunta e Consiglio Comunale di Rimini, né la nullità conseguente della notificazione del verbale di accertamento, essendo detta notifica effettuata attraverso servizio postale e consistendo l’attività del soggetto incaricato ‘in adempimenti meramente materiali’.