NON CE L’HAN DETTA TUTTA: SULL’ ICI PRIMA CASA

<b>NON CE L’HAN DETTA  TUTTA: SULL’ ICI PRIMA CASA </b>

Con nota prot. 160662 del 10/09/2008 l’Assessore Antonella Beltrami, in risposta ad interrogazione del sottoscritto su ‘Esenzione ICI case locate’ si esprimeva così::

‘La risposta fornita dal Ministero… si limita a riproporre, senza nulla aggiungere, la tesi riportata nella circolare n. 12/08 e cioè che la previsione regolamentare, indipendentemente dalle limitazioni presenti, determinerebbe l’assimilazione all’abitazione principale e, quindi, l’esenzione in esame.’

‘……. si valuta opportuno proseguire le verifiche interpretative e giuridiche necessarie, al fine di poter giungere ad una corretta definizione della questione, in tempo utile rispetto al prossimo appuntamento della scadenza della rate del saldo ICI, nell’interesse di tutti i contribuenti.’

‘ 3) Per ciò che riguarda la richiesta circa un possibile ‘rimborso generalizzato’ si evidenzia che non è giuridicamente ammissibile l’adozione di provvedimenti di rimborso a carattere generale, in base alla normativa vigente in materia, che prevede inderogabilmente la presenza di una domanda precisa di rimborso; certamente il Comune faciliterà al massimo la restituzione delle somme de quo, qualora qualificate come non dovute.’

Successivamente (seduta Consiglio Comunale del 27 novembre u.s.), in occasione della discussione dell’assestamento di bilancio, sono stati computati i rimborsi ICI dallo Stato ma si ribadiva invece che i cittadini per ottenere il rimborso ICI prima casa in locazione devono presentare una specifica domanda..

‘Sed lex dura lex’.

Pur tuttavia l’Assessore si è impegnata a chiarire l’assimibilità anche dei contratti di locazione stipulati con patti in deroga, con contratto registrato a soggetto come abitazione principale.

Ma a tutt’oggi tutto tace e delle buone intenzioni espresse non si ha alcuna notizia.

E allora guarda un po’ che t’abbiamo scoperto?

RIMBORSI AI CONTRIBUENTI.

Abbiamo scoperto che, al punto 8), la circolare si interessa proprio della modalità dei rimborsi ai contribuenti, che avessero già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto l’esenzione dal tributo.

La circolare precisa che i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell’art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Considerato che, negli anni scorsi, quando un contribuente voleva usufruire della riduzione ICI al 6 per mille (per i patti territoriali al 2 per mille), doveva presentare in Comune una copiosa documentazione, compresa la copia del contratto registrato chi, meglio del Comune è in grado, elenchi alla mano, di restituire tempestivamente ai cittadini i soldi versati e non dovuti.

Ci pensa la Beltrami quanta burocrazia in meno, ci pensa che risparmi per la collettività, e per i singoli cittadini, evitare file e perdite di tempo?

Ci pensa quanto le conviene far bella figura mostrando finalmente efficienza anche quando deve restituire?

‘Sed lex dura lex’.

In ogni caso la prudenza non è mai troppa e allora la circolare precisa che il contribuente può, a norma del comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, presentare l’istanza di rimborso al Comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non abbia, ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza. Lo stesso discorso vale anche per i contribuenti che, attraverso la compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno utilizzato il credito IRPEF in compensazione dell’ICI dovuta per l’abitazione principale.

E poi per concludere in bellezza!

L’IMPATTO DELL’ESENZIONE SULL’IMPOSTA DI SCOPO

Rispetto ad alcuni dubbi emersi in Consiglio, la “diabolica” Circolare DF12/2008 precisa che l’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale produce effetti anche in merito all’applicazione dell’imposta di scopo – ISCOP – Dal momento che il comma 148 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabilisce espressamente che per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI,

Diviene quindi automatica l’esenzione dall’imposta di scopo per tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale prima casa ed assimilate.

Consigliere Eraldo Giudici

POPOLARI -LIBERALI – PDL

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