San Marino. Campagna elettorale, diffuse le norme di disciplina

San Marino. Campagna elettorale, diffuse le norme di disciplina

SAN MARINO. Diffuse questa mattina le norme per la disciplina della campagna elettorale

(…) La Commissione Elettorale, mio tramite, raccomanda il rispetto delle regole per le comunicazioni di propaganda elettorale da parte di tutti: liste, candidati e anche organi di informazione. La Legge n.36/1997 all’articolo 1, comma 1, fissa la durata della campagna elettorale in venti giorni, pertanto la campagna elettorale, dovendo cessare alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, si apre lunedì 31 ottobre 2016 e termina alle ore 24,00 di venerdì 18 novembre 2016.

La precitata legge all’articolo 1, comma 2, dispone altresì che prima e dopo il termine di apertura e di chiusura della campagna elettorale è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata. Pertanto, al di fuori di tale periodo, (31 ottobre – 18 novembre) le comunicazioni di carattere politico non devono contenere indicazioni di voto dirette o indirette e non devono riportare riferimenti alle prossime consultazioni.

Si porta a conoscenza che, a chi svolge qualsiasi attività di propaganda prima dell’apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi impedisce e turba una riunione di propaganda, si applica la pena disposta dall’articolo 398 del Codice Penale (articolo 10, comma 3, Legge 14 marzo 1997 n.36).

Si rappresenta, inoltre, che l’affissione del materiale di propaganda può avvenire solo negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione Elettorale, attraverso tabelloni collocati nei singoli Castelli. (…)

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