San Marino. Consiglio Grande e Generale del 19 febbraio

San Marino. Consiglio Grande e Generale del 19 febbraio

I lavori ripartono con l’esame e la ratifica del  Decreto Legge n.181, “Proroga dei termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 5 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 introdotto dall’articolo 4 del Decreto Delegato n. 16/2017”. Il provvedimento prevede la proroga al 31 gennaio 2019 del termine per la predisposizione del Regolamento di gestione del servizio idrico integrato, già adottato dal congresso di Stato. Rete coglie l’occasione per presentare emendamenti che intervengono nel merito del Regolamento, ma il Segretario di Stato per il Territorio, Augusto Michelotti, sottolinea come non sia la sede giusta per modificarlo. Gli emendamenti di Rete sono tutti respinti, il decreto viene approvato con 27 voti a favore, 18 contrari e 2 astenuti.     

            Concluso l’esame e la ratifica dei decreti rimasti all’ordine del giorno, l’Aula affronta il comma 5,  dedicato al tema della giustizia, con la nomina di due membri di maggioranza della Commissione Affari di Giustizia e l’esame in seconda lettura del Pdl di Adesso.sm per la modifica delle regole relative alla composizione della Commissione stessa.

            Come emerge dai primi intervenuti al dibattito, l’opposizione – dopo più votazioni in cui non ha permesso di raggiungere il quorum necessario alla nomina dei due componenti di maggioranza- ha dato la sua disponibilità, nel corso di questa sessione consiliare, a consentire la sostituzione, a fronte però di una richiesta: il ritiro del Progetto di legge dei gruppi di maggioranza, volto a cambiare le regole per la nomina dei membri della Commissione Giustizia, progetto che avrebbe bypassato comunque quindi l’ostacolo del quorum.

Diversamente, non solo la maggioranza ha comunque portato in Aula il Progetto di legge giunto in seconda lettura, ma lo ha fatto presentando un emendamento che interviene anche su un altro impasse relativo alla giustizia: ovvero il nodo della nomina del Prof. Guzzetta quale dirigente del tribunale, non magistrato. Dal momento della sua nomina infatti, l’opposizione ha più volte sollevato la questione dell’opportunità di aver messo a dirigere il tribunale una figura esterna, non togata, a cui la legge attribuirebbe solo una funzione temporanea e amministrativa. Come spiega il capogruppo di Ssd, Giuseppe Maria Morganti, l’emendamento fa chiarezza sulla normativa del 2011 che ha istituito la figura del dirigente del tribunale, senza però definirne le attribuzioni. E la proposta della maggioranza abbraccia così “una interpretazione più esplicita- chiarisce- per cui le funzioni del dirigente devono essere assimilate a quelle del magistrato dirigente, escluse quelle giurisdizionali”.  L’iniziativa viene fortemente criticata dall’opposizione: per Teodoro Lonfernini, Pdcs, l’emendamento è “un fulmine a ciel sereno”:  “Solo un quarto d’ora fa ho ricevuto gli emendamenti che cambiano l’oggetto in discussione- stigmatizza- prima, si trattava della composizione della Commissione Affari di giustizia, mentre oggi gli emendameti modificano una legge sul potere giudiziario”. In questo modo,  prosegue,“rispondete a una provocazione politica in modo aberrante dal punto di vista istituzionale.” 

Il dibattito proseguirà in seduta notturna, sono 45 gli iscritti ad intervenire.

Di seguito un estratto della prima parte degli interventi al comma 5.

Comma 5

Sostituzione di S.E. Luca Santolini in seno alla Commissione Consiliare per gli Affari di

Giustizia per il semestre 1° ottobre 2018 – 1° aprile 2019

  1. b) Nomina di un membro nella Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in

sostituzione del Consigliere Eva Guidi, nominato Segretario di Stato

  1. c) Progetto di Legge Qualificata “Modifica dell’art.8 della Legge Qualificata 30 ottobre

2003 n.145” (presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza) (II lettura)

Giuseppe Maria Morganti, Ssd

Un organo fondamentale del nostro Stato oggi è stato completamente bloccato nelle sue funzioni. Dal momento in cui, per la prima volta nella storia della Repubblica, dal 2011, da quando il legislatore ha voluto inserire una figura dirigente all’interno della struttura giudiziaria, ha fatto sì che le attribuzioni di questa nuova figura non venissero regolate dalla legge. Questa mancanza di regolazione, che risale al 2011, ha determinato un impasse. Il Consiglio giudiziario, nella sua forma plenaria e ordinaria, si interroga infatti sulle possibilità di un dirigente, nominato a tutti gli effetti, di partecipare e amministrare le funzioni organizzative del lavoro giudiziario. E’ un impasse che deve essere assolutamente superato. Prima di questo, si è avuto un altro impasse, relativo alla composizione e al  funzionamento della Commissione Giustizia, che non ha potuto contare sulla piena titolarità dei propri membri, perché le forze di opposizione hanno deciso che la nomina non potesse avvenire in quest’Aula con la nomina di una maggioranza dei tre quarti. A fronte di ciò, mai accaduto prima, la maggioranza ha previsto una modifica normativa che consentisse di nominare i membri con maggioranza qualificata e, alla terza votazione, con una maggioranza meno qualificata per poter completare l’organismo. La Commissione Affari Giustizia ha una funzione che dovrebbe essere al di là degli schieramenti politici e dovrebbe ragionare per gli interessi dello Stato.

            Credo poi che tra i doveri dei consiglieri vi sia quello di trovare il metodo più rapido ed efficace affinché il tribunale possa funzionare nel pieno delle sue facoltà, ma anche che l’organizzazione stessa del tribunale sia suffragata dalla piena e totale funzione.  L’interpretazione delle norme su questo fronte si sprecano, da quello che ho ascoltato ci sono due scuole di diritto, una prevalente, che è quella che, siccome definisce il dirigente del tribunale all’uopo del magistrato dirigente, è ovvio che -esclusi i poteri giurisdizionali- tutti gli altri poteri devono essere riconosciuti a questa figura.  All’interno dell’organo che doveva essere regolamentato si è fatta quindi una lunga discussione sulle peculiarità che il dirigente non magistrato deve avere nelle sue prerogative ed è emersa una interpretazione più esplicita per cui le funzioni del dirigente devono essere assimilate a quelle del magistrato dirigente, escluse quelle giurisdizionali. Questo è quanto ci ha portato a ritenere fosse  opportuno procedere con la massima speditezza affinchè  il Consiglio giudiziario fosse messo nelle condizioni di operare e che le prerogative del dirigente fossero chiarite in un progetto di legge scevro da interpretazioni.  Intorno a questo ragionamento si è lavorato a un piccolo emendamento che è più un elemento interpretativo che modificativo delle funzioni, che sono chiarite nel passaggio tra funzione dirigenziale e giurisdizionale, oggi ci troviamo a discutere quindi un testo che vede l’applicazione di questa interpretazione.

Per quanto riguada l’intervento all’articolo 6: il fatto di dire espressamente che il dirigente è parte di quell’organismo e manifesta determinati poteri, con tutte le guarantigie che questo prevede. Conteporanemente c’è una parte che prevede l’introduzione del supplente del magistrato dirigente, per superare l’impasse in cui dirigente non ha la possibilità oggettiva di svolgere le sue funzioni, come per il compianto prof. Ferroni, quando il tribunale si è trovato sprovvisto improvvisamente della sua figura. Quindi nulla di trascendentale, se non l’unico obiettivo, quello di far funzionare nostra giustizia in tutte le sue parti. Ci auguriamo il dibattito politico di oggi non bistratti questo organismo. Una parte del ragionamento riguada la figura che ha assunto il ruolo di dirigente, il prof. Guzzetta, una componente su cui l’opposizione si sta esprimendo relativamente alla compatibilità del ruolo. Questo non fa parte del dibatitto odierno che riguarda esclusivamente la funzionalità dell’organo. Quella parte sarà favorita dando operatività all’organismo che potrà sciogliere il nodo su quella questione.

Nicola Renzi, Sds Affari Esteri

La legge che era stata presentata a novembre aveva l’intento di mettere fine ad  un impasse che si era generato, un impasse importante  che è stato oggetto di discussione in quest’Aula e in dibattiti pubblici in cui abbiamo potuto toccare con mano una posizione forte da parte della stragrande maggioranza dell’opposizione, che non voleva consentire, e non vuole consentire, l’integrazione della Commissione Affari di Giustizia, per quanto attiene due membri, ovvero il sostituto per sua Eccellenza Santolini, Capitano Reggente- giunto ormai a fine del suo mandato, dato che abbiamo fatto 4-5 votazioni diverse senza risultato- e il sostituto del Segretario di Stato Eva Guidi. Di fronte alla provocazione di far mancare il quorum dei due terzi richiesto dalla legge, si era deciso di percorrere questa via. Si è arrivati a varie votazioni prima del deposito di questa legge, non è stato immediato. E’ un problema serio, se si somma al problema del funzionamento della Commissione Affari Giustizia, criticata poi perché ‘non lavora adeguatamente’.             Poi c’è un altro dato: il legislatore, quando ha fatto la legge, aveva benissimo presente quale dovesse essere ruolo del dirigente in asaenza del magistrato dirigente. Non è possibile pensasse a un dirigente che allora non doveva fare nulla. La legge dice chiaramente quali devono essere i compiti del dirigente, per fare in modo che risponda alle esigenze della cittadinanza. Oggi parliamo di legge, di meccanismi burocratici e quorum dei 2/3 che attendono agli addetti ai lavori e che dobbiamo rispettare. Ma dietro tutto questo c’è un interesse prioritario: che il tribuale funzioni una volta per tutti. E’ un interesse che tutti i cittadini hanno ben presente. Un dirigente che deve intervenire nei lavori del tribunale, come può farlo senza conoscere i carichi di lavoro?

Nelle discussioni si è arrivati al tema dell’interpretazione, se quella legge, così come fatta, possa essere interpretata o meno. E abbiamo avuto varie scuole di pensiero: chi diceva ‘per carità la legge non è interpretabile’, e sono partite interpellanze e interrogazion. Quindi la richiesta da più parte è stata: non dovete interpretare le leggi ma le dovete fare. Io credo che la legge come era formulata oggi fosse già ampiamente chiara e fosse necessaria una intepretazione ragionevole e ragionata per condividere tutti che le attribuzioni del dirigente fossero quelle assimilabili a quelle del magistrato dirigente, salvo le attribuzioni giurisdizionali, come specificato dagli emendamenti che saranno discussi e votati. Credo che della legge cambierà ben poco, solo una cosa: che viene valutata anche la possibilità di inserire la figura di un supplente, cosa oltremodo utile rispetto quello che abbiamo vissuto qualche mese fa, quando il tribunale si è trovato in una situazione di vacatio oggettiva per la prematura scomparsa del Prof.Ferroni.

Teodoro Lonfernini, Pdcs

Forma e sostanza istituzionale devono essere concetti insuperabili. Ma rilevo che forma e sostanza da parecchio tempo a questa parte sono superate quando ci piace e quando ci pare, indipendenteente che sia la maggioranza o l’opposizione.

Quello che presentate oggi è uno spartiacque sul tema giudiziario che si ritorcerà contro l’intero Paese.  Forma e sostanza stridono con le parole da poco ascoltate sia dal Sds Giustizia che dal collega Morganti. Il Segretario per la Giustizia dice che gli emendmenti presentati cambiano ben poco della legge esistente: falso, perché la cambiano. Forma e sostanza istituzionale dicono che lei sta modificando una legge che predispone i poteri giudiziari. Lei deve rispettare le regole, per cambiare le leggi costituzionali si prevono 39 voti. Voi oggi, rispetto alla mancata nomina dei commissari, rispondete a una provocazione politica in modo aberrante dal punto di vista istituzionale. Solo un quarto d’ora fa ho ricevuto gli emendamenti che cambiano l’oggetto in discussione: prima, si trattava della composizione della Commissione Affari di giustizia, mentre oggi gli emendameti modificano una legge sul potere giudiziario, ditemi se non è un fulmine a ciel sereno. Voi rispondete con diritto di seguito interpretato a una provocazione politica, è normale? Io credo di no.

Dobbiamo rispettare le forme previste. Cosa c’entrano le questioni del prof. Guzzetta con la mancata sostituzione dei membri di commissione Giustizia? Sono d’accordo che quella persona nominata deve lavorare, ma è comprovato che Guzzetta non ha mai avuto la competenza che la legge indica, ovvero 5 anni di compravata esperienza in una struttura similare, non li ha. Cercate di risolvere una questione impellente con la nomina fatta contro la legge 145, modificando in modo frettoloso una legge costituzionale.

Pierluigi Zanotti, Rf

L’emendamento si rende necessario perché  dove la logica e buon senso non prevalgono, evidentemente si deve precisare anche ciò che la razionalità sembrerebbe imporre naturalmente. Gli 

argomenti che diversi dell’opposizione  portano avanti con questo afflato, con questa passione costituzionalista che li anima e il dolore a comando per la ferita all’ordine giudiziario, mi paiono alquanto confusi, anche paragonandoli con la disinvoltura con cui da mesi ci si rifiuta di far funzionare la Commissione Affari Giustizia impedendo- cosa mai successa prima- la nomina di due sue membri. Il dolore è stato sostituito da tattiche dilatorie e ostruzionistiche.  

Ricordo tra l’altro che non stiamo modificando la costituzione sammarinese o l’ordinamento giudiziario, questa è una legge qualificata di rango non costituzionale, legge inferiore, mi stupisco che un consiglier esperto come Lonfernini possa fare confusione su questo aspetto.

La figura del dirigente  ha tutte le competenze e funzioni del magistrato dirigente-  

che sono ricordo compiti organizzativi distribuzione del lavoro giudiziario, sorveglianza, coordinamento, anche relazione sullo stato della giustizia, relazione per la nomina dei giudici di appello ….ecco tutti questi compiti di fatto, se si si legge alla lettera la legge, il dirigente e non li per portare avanti. E’ possibile che una legge possa dire queste cose? Il dirigente non può partecipare al consiglio giudiziario plenario, a quello ordinario?  Il fatto che il dirigente non sia magistato non toglie nulla ai suoi poteri,  il dirigente non può entrare nel merito del processo delle indagini e degli altri magistrati, quindi il suo essere un dirigente non proviene tante dall’essere magistrato, ma dai compiti che questa legge gli ha dato 

Denise Bronzetti, Ps

Mi rivolgo agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, quale suprema Magistratura, al Segretario alla Giustizia. Sono certa i consiglieri di maggioranza si ritrovano a votare per l’ennesima volta norme e leggi di cui non coprendono le conseguenze gravissime. Segretario Renzi, ma lei la differenza tra un magistrato e un dirigente pubblico la conosce? Quando afferma che a Guzzetta non vengono date le stesse funzioni di un magistrato dirigente dice una falsità, perché è scritto l’esatto contrario negli emendamenti consegnati un quarto d’ora prima dell’inizio del comma. Cosa succede con questa legge? Che un dirigente del tribunale avrà stesse funzioni di un magistrato dirigente senza essere magistrato. Ma la legge aveva previsto due figure con competenze diverse: un magistrato dirigente e in casi eccezionali un dirigente con funzioni limitate a necessità amministrative. Forse Segretario le interessa a chi vengano assegnati certi fascicoli. Con questi emendamenti si sana un illecito.

Iro Belluzzi, Psd

Il presidente della Commissione Affari di Giustizia e il segretario di Stato per la Giustizia avevano selezionato e reclutato chi doveva svolgere la funzione di dirigente all’interno del tribunale. Da lì è partito l’increscioso percorso che ha portato alla non sostituzione dei membri di maggioranza in  commissione Affari di Giustizia. Nello scorso Consiglio, attraverso il confronto con le forze di maggioranza, avevamo chiesto come forze di minoranza il ritiro del loro Pdl, dietro la disponibilità che doveva essere portata avanti che non si giocasse più tra maggiroanza e opposizione nel non trovare i numeri necessari a definire i membri di commissione. A fronte di questo si chiedeva il ritiro del Pdl che individuava soltanto quelle modifiche interne all’ordinamento giudiziario relative alla nomina dei componenti della Commissione Giustizia. Abbiamo presentato anche una mozione d’ordine, affinché non si andasse avanti con l’approvazione Pdl in seconda lettura. Oggi capita che ci siano trovati 5 minuti prima di iniziare il comma modifiche ed emendamenti che vanno a stravolgere l’ordinamento giudiziario, non con 39 voti come si prevederebbe. Ma la maggioranza va avanti con i numeri, se ne frega delle norme e della minima democrazia, andando a incidere nell’ordinamento giudiziairo stesso. Cosa gravissima è il fatto che si acuirà così lo scontro con le forze politiche, sociali e datoriali contro questa maggioranza che non è più in grado di garantire lo stato di diritto. Avete fatto fatto una nomina fuori da quelle che sono le leggi, una nomina sbagliata- non nei termini del professionista, ma non utile per raggiungere gli obiettivi- una nomina completamente al di fuori delle utilità, perché si ricreassero le condizioni di buon funzionamento del tribunale.

Sandra Giardi, Rete

Ci aspettavamo di arrivare in Aula e trovare solo la modfica all’articolo 8, invece ci siamo trovati tutt’altri emendamenti. Come ha detto il Segretario Renzi, questo Pdl è stato fatto per uscire dall’impasse di sostituire due membri in Commissione giustizia: non credo sia necessario per questo una modifica della legge. Il legislatore ha deciso che per le nomine di questa commissione siano richiesti 39 voti e dal 2003 ad oggi la legge non ha avuto, da parte dei governi precedenti, nessun problema, la domanda forse se la dovevano porre i membri del Consiglio. Oltretutto la Commissione non ha mai cessato la sua attività, per quanto ci fosse solo un numero di differenza tra maggioranza e opposizione. Così come il Tribunale stesso non ha cessato la sua attività perché in Commissione Giustizia mancavano due membri.  Forzare una legge qualificata solo perché si vuole uscire da un impasse mi sembra fuori luogo. Soprattutto, se è stato inserito quel numero di voti, un motivo ci sarà: gli organismi internazionali chiedono infatti che certe nomine, all’interno di certe commissioni, non possono essere determinate dal potere politico. E’ il Consiglio grande e generale, non sol governo e maggioeanza, che partecipa alla nomina dei membri di quelle comissioni con 39 voti. Se poi il modo di procedere è questo invece,  è come dire ‘tolgo diritto di sciopero perché non approvo che la gente scioperi in piazza’. Nessuno degli interventi fatti ha impedito a commissione e Consiglio giudiziario di andare avanti. Gli emendamenti vanno solo nella direzione di dare legalità a una nomina di un dirigente che ha già incompatibilità rilevate all’interno dell’Aula. Si fanno forzature per bypassare un scoglio. Segretario, non sono la dimostrazione di una persona che dovrebbe avere a cuore la giustizia insieme a tutto il comparto del Paese.

Marco Gatti, Pdcs

Governo e maggioranza non fanno più mancare niente a questo Paese. Al di là di quello che si dice, sarebbe importante spiegare perché sono cambiate determinate norme e perché al di là delle conferenze stampa in cui si richiede condivisione, la condivisione non si cerca mai.

Nella legge non ci sono i dirigenti, ci sono i magistrati. Oggi voi cambiate la norma che attribuiva solo funzioni amministrative, assegnando al dirigente le funzioni del magistrato dirigente. Quali funzioni sono? L’evocazione dei fascicoli? Il potere di sorveglianza? Siete voi stessi a dire che gli date queste funzioni, parlate infatti di attività giurisdizionale, gli state assegnando qualcosa contro le norme costituzionale che abbiamo votato e lo fate con una legge ordinaria, vi dovreste vergognare. Sovvertite l’ordine istituzionale delle cose, ed è molto grave. Ci sono sentenze del giudice Esposito. Quando avete deciso di nominare il dirigente, anziché un magistrato dirigente, dovevate capire quali erano i limiti. La legge dice che si fa in caso per esigenze temporanee amministrative. Voi avete fatto la scelta di gestire politicamente il tribunale e questo va contro le leggi della Repubblica e adesso mettete pezze che sono peggio del male generato.   Ritirati gli emendamenti, siamo disponibili a ragionare come migliorare le norme. Se effettivamente un dirigente deve svolgere funzioni amministrative, chi da parte del Consiglio giudiziario plenario che interesse ha di averlo per parlare di questioni amministrative? Il plenario è il luogo di incontro dei giudici insieme ai politici, in cui si parla dei problemi e di soluzioni da portare in Aula consiliare, non si parla di pratiche amministrative. Se non facciamo questi approfondimenti, ma abbiamo solo l’obiettivo numerico per dimostrare di avere i numeri, i danni che faremo al paese saranno sempre maggiori e irreversibili. Spiace solo che agli organismi internazionali stiamo dando del lavoro incredibile su quello che sta avvenendo nel settore giustizia da un anno e mezzo. 

Roberto Giorgetti, Rf

Per ragioni politiche si è tenuta in ostaggio la Commissione di giustizia, per impedire che la maggioranza procedesse. Quando il legislatore ha previsto la maggioranza dei due terzi per la nomina dei suoi componenti, l’ha fatto secondo la logica di far sì che fosse al vaglio nel modo più ampio possibile quali persone avrebbero dovuto far parte della commissione. Ma il fatto è che oggi si è arrivati in Aula, dopo 4-5 votazioni in cui si è negato il completamento dell’organo su basi politiche. Non è quindi per un approccio distorsivo, per finalità politiche su un contesto istituzionale  il motivo per cui siamo oggi in aula con un progetto di legge.  Per chi rileva che la nomina avverrà con la forza dei voti della maggioranza: chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Passiamo al resto: la maggioranza in totale legittimità ha presentato una serie di emendmeni volti a risolvere anche un’altra questione sollevata, l’operatività della figura del dirigente del nostro tribunale, figura prevista perfettamente dalle nostre leggi. Qui qualcuno sta citando a vanvera le nostre leggi, dimostrando di volerle ignorare. La legge qualificata del 2011 è intervenuta specificatamente su questo punto, all’articolo 6 dice che il Consiglio grande e generale può nominare un dirigente del tribunale non magistrato, è quindi una possibilità in linea con le nostre leggi. Chi dice il contrario dice il falso. Magistrato e magistrato dirigente sono invece disciplinati da norme diverse. Le due cose sono su piani diversi. Il legislatore nel 2011 vi sembra possibile possa aver previsto la nomina di un dirigente del tribunale senza le funzioni del magistrato dirigente? Sarebbe una logica assurda.

La legge non ha chissà quale innovazioni, si ribadisce quello che è previsto nel 2011. Trovo strano che da una parte si dica che le leggi non devono essere interpretate, come ne usciamo? Con la paralisi del tribunale? E’ questo l’obiettivo di qualcuno? Dite cha abbiamo nominato noi il dirigente del tribunale, noi chi? Lo ha nominato il consiglio giudiziario plenario, non potete dirlo che lo ha nominato la maggioranza.

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