[c.s.] “L’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino rende noto che in attuazione dell’art art. 17 comma 5 della Legge 92/2008 e succ. mod., è stato istituito il “REGISTRO SOGGETTI NON FINANZIARI”.
In tale Registro devono iscriversi entro e non oltre il 15 aprile 2019 i soggetti che svolgano almeno una delle attività di cui all’art. 19 della medesima Legge di seguito sintetizzate:
- prestatori di servizi relativi a società o trust
ðtutti i trustee che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità ad eccezione dei soggetti finanziari
ðtutti gli affidatari in un contratto di affidamento fiduciario che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità
- confidi
- agenti immobiliari
- case da gioco
- custodia e trasporto valori
- commercio di preziosi
- casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche
- attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c); in particolare rientrano a titolo di esempio in questa categoria:
ðconsulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- società di servizi.
L’iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm).
I soggetti rientranti nelle categorie di cui al predetto art. 19 sono tenuti, per maggior completezza d’informazione, a prendere visione della Circolare n. SNF001 disponibile sul sito dell’AIF (www.aif.sm) e del relativo manuale operativo per l’iscrizione al registro qualora non intendano farsi assistere direttamente da un Professionista.
Con la medesima procedura, i soggetti designati provvedono altresì a comunicare ad AIF il nominativo del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (c.d. “RIA”).
La mancata iscrizione nel termine fissato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 10.000 così come previsto dall’art. 65 quater della Legge 92/2008″.