Le imprese in “SCIA” Ecco il Regolamento. Entrerà in vigore il 27 marzo: i settori interessati e la facoltatività
ALESSANDRO CARLI SCIA: dal 27 marzo sarà in vigore il Regolamento attuativo degli articoli 42 e 43 della Legge 7 Agosto 2017 N. 94 in materia di segnalazione certificata di inizio attività.
In pratica la SCIA consente al professionista incaricato dall’imprenditore, sia esso legale o commercialista, di certificare il possesso dei requisiti previsti per legge e di ottenere l’immediato rilascio della autorizzazione ad operare, rimandando ad un secondo momento i controlli da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
Il nuovo strumento quindi non solo estenderà la pratica dell’autocertificazione e consentirà di accelerare notevolmente i tempi delle pratiche burocratiche, ma introdurrà anche una diversa relazione, prevedendo la possibilità che, nel caso di eventuali difformità, gli uffici pubblici possano aiutare l’imprenditore suggerendo i necessari correttivi da adottare, evitando quindi drastici provvedimenti. (…)
La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi ricadenti nelle zone urbanistiche come le “Zone a verde Esistente”, le “Zone da attrezzare a verde pubblico”, le “Zone a Parco”, “Zone A: Zone omogenee di carattere storico ambientale”, le Zone E: Aree Agricole”. La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi riferiti a manufatti rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 28 ottobre 2005 n.147. (…)
La SCIA – chiarisce il Regolamento – non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi effettuati su edifici di particolare interesse storico, ambientale e culturale ricadenti in “Zone A: zone omogenee di carattere storico ambientale” e su manufatti con valore monumentale.
Articolo tratto dal settimanale Fixing