Commissione consiliare d’inchiesta su Banca Cis

Commissione consiliare d’inchiesta  su Banca Cis

COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA BANCA CIS (opposizioni, 7 giugno 2019)

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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGETTO DI LEGGE

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHJESTA SU PRESUNTE

RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA RECENTI

VICENDE CHE HANNO COINVOLTO BANCA CIS

 

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

abbiamo l’onore di illustrare il progetto di legge “ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’TNCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA RECENTI VICENDE CHE HANNO COINVOLTO BANCA CIS” presentato dai Partiti e Movimenti di opposizione. Prima di passare alla disamina del provvedimento è necessaria una doverosa premessa che evidenzi le motivazioni alla base dello stesso.

Il rilancio del sistema economico sammarinese nel suo complesso è fortemente connesso e condizionato da quello del settore finanziario. Le note difficoltà e criticità che gravano in particolare sul sistema bancario richiedono l’ adozione di scelte che probabilmente rappresentano la decisione strategica più importante per il Paese.

In particolare le vicissitudini che hanno orbitato attorno alla BANCA CIS, con l’avvio di indagini penali che coinvolgono anche ex esponenti di Banca Centrale e soggetti esterni, stanno condizionando la stabilità ed il rilancio dell’intero sistema.

Per la risoluzione della crisi occorre essere consapevoli che le strategie che verranno assunte, indipendentemente dalla loro efficacia, potranno avere molteplici impatti: sul Bilancio del Stato, sugli operatori del sistema finanziario e i suoi dipendenti, sul mercato immobiliare, sull’operatività delle imprese, sulla vita delle famiglie.

Tutti questi potenziali impatti possono in linea teorica essere giudicati dai cittadini accettabili o meno sulla base di valutazioni di opportunità che sottintendono una piena conoscenza della strategia che si vuole mettere in campo e una assoluta trasparenza nei processi decisionali. Questa riflessione di buon senso si scontra con una situazione di fatto che riteniamo non accettabile per i cittadini.

Da una parte, le forze di opposizione e i cittadini sono ancora all’oscuro, o comunque solo parzialmente informati, dei fatti che hanno determinato la crisi di BANCA CIS, delle vicende che hanno condizionato negativamente tutte le scelte nel settore finanziario dai primi del 2016 sino alla nomina deI! ‘attuale dirigenza di Banca Centrale e dei possibili coinvolgimenti e responsabilità politiche.

Potremmo dilungarci a lungo sui suddetti aspetti e nel sottolineare le tante incongruenze che rileviamo su fatti e scelte che hanno inciso e continuano ad incidere sul sistema economico finanziario del Paese ma, ciò che riteniamo vitale in questo momento assolutamente delicato della vita del Paese è consegnare ai cittadini la sicurezza e la certezza che ogni scelta, ogni decisione, ogni passaggio istituzionale, sia immune da condizionamenti ad opera di soggetti privati, interni o esterni che possono trarre profitti o vantaggi personali in conflitto con l’interesse collettivo.

 Alla luce di quanto precede, e per i motivi che abbiamo sin qui sintetizzato, riteniamo che l’istituzione di una commissione consigliare d’inchiesta rappresenti la soluzione in grado di offrire ai cittadini quelle garanzie necessarie affinché un problema di natura economica non diventi causa di conflitto sociale ed elemento di sfiducia nella politica e nelle istituzioni.

Il mandato che il provvedimento conferisce alla commissione è quello di “eventuali responsabilità politiche o amministrative che hanno gravitato intorno alla Banca Partner e alla Banca CIS, con speciale riferimento: a) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall’Autorità di Vigilanza; b) alfa eventuale commistione di interessi di esponenti politici con le proprietà o con gli esponenti aziendali, c) alla eventuale commistione di interessi di esponenti sammarinesi con soggetti esteri che potrebbero aver interferito sulle attività  di vigilanza.”

Il provvedimento trae spunto dalle recenti esperienze di costituzione di commissioni d’inchiesta con particolare riferimento a ciò che riguarda i poteri, il funzionamento e la composizione e nomina della stessa. Riteniamo in particolare che l’esperienza già sperimentata di composizione paritetica fra forze di maggioranza e di opposizione rappresenti, su questi temi, l’elemento di garanzia imprescindibile per assicurare un operato equilibrato nel solo interesse della verità.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ci appelliamo al senso dello Stato di ogni singolo Collega Consigliere, e al dovere di fedeltà alle parole pronunciate in sede di giuramento, per richiedere una condivisione su questa proposta che superi i confini degli schieramenti e dei partiti e che assicuri ai cittadini una condizione di trasparenza e di conoscenza dei fatti, condizione essenziale in un contesto così delicato ed importante per la vita del Paese e per la tutela della sua sovranità statuale.

San Marino, 7 giugno 2019

(I consiglieri delle forze di opposizione)

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PROGETTO DI LEGGE (7 giugno 2019)
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA VICENDE CHE HANNO COINVOLTO BANCA CIS

Art.l (Istituzione e compiti della Commissione)
l. Ai sensi del Capo II della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 “Regolamento del Consiglio Grande e Generale”, è istituita una Commissione Consiliare d’Inchiesta allo scopo di individuare eventuali responsabilità politiche e lo amministrative che hanno gravitato intorno alla Banca Partner e alla Banca CIS, con speciale ma non esclusivo riferimento: a) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall’Autorità di Vigilanza; b) alla eventuale commistione di interessi di esponenti politici con le proprietà e/o con gli esponenti aziendali; c) alla eventuale commistione di interessi di esponenti sammarinesi con soggetti esteri che potrebbero aver interferito sulle attività di vigilanza. 2. I lavori della Commissione procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti. 3. L’ audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale. 4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che vengono citati nella relazione stessa. 5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E’ esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi. 6. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale. 7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell’autorità giudiziaria, degli organi di vigilanza di BCSM e dell’ AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria internazionale.

Art.2 (Nomina e composizione)
l. La Commissione, in deroga alle nonne sulla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, è composta da dieci consiglieri, di cui cinque indicati dalle forze di maggioranza e cinque dalle forze di minoranza, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale. 2. Non possono far parte della Commissione: a) i Consiglieri libero professionisti iscritti all’ Albo degli Avvocati e Notai e all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o che abbiano intrattenuto rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi; b) i Consiglieri che sono stati dopo il 3 maggio 2002 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di enti soggetti alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LlSF); c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati dopo il 1° gennaio 2002 a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio.

Art.3 (Presidente)
l. Tra i Consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione. 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l’esterno e con gli altri soggetti istituzionali. 3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Art.4 (Specifiche)
l. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
2. La Commissione:
a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione
all’avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
b) può invitare membri di Governo o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o intendimenti;
c) ha potere di audizione nei confronti dei Magistrati, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza,
controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale
con una dettagliata relazione, entro un anno dalla sua istituzione. Il termine di durata potrà essere
prorogato, per motivate esigenze, con apposita deliberazione del Consiglio Grande e Generale.
4. La Commissione trasmette all’Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.5 (Regime delle sedute)
l. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa. 2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico. 3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario dell’ Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42. 4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.

Art.6 (Entrata in vigore)
l. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

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Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul  sito del Consiglio Grande e Generale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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