San Marino. Emesso il decreto a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in difficoltà

San Marino. Emesso il decreto a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie in difficoltà

Per le famiglie reddito minimo garantito di 580 euro, permesso parentale straordinario per nuclei familiari di 150 ore, garanzia dello Stato su mutui fino a 10.000 euro. Per le aziende credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare dell’affitto, garanzia dello Stato su mutui fino a 500.000, via la minimum tax.

Sono alcune delle misure contenute nell’atteso Decreto Legge 21 aprile 2020 n.63 dal titolo “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID-19”. La norma è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale nella notte.

Gli interventi sono così divisi:

Misure a sostegno dei lavoratori e della famiglia

Viene introdotto, “dal 1° marzo 2020 e fino alla data di cessazione della emergenza sanitaria”, il reddito minimo garantito per le famiglie, “già costituiti alla data del 1° marzo 2020, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento”. L’importo erogato alle famiglie bisognose sarà di 580 euro mensili per ogni nucleo familiare, maggiorato di 150 euro per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l’unione civile, e di 50 euro per ogni altro convivente del nucleo familiare. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell’importo pari al 50% del canone mensile di affitto dell’unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato.

L’importo sarà corrisposto “in via straordinaria e per il periodo contingente all’emergenza sanitaria, mediante l’utilizzo del Fondo Straordinario di Solidarietà” e sarà accreditato sulla San Marino Card del richiedente e in parte liquidato tramite bonifico sul conto corrente indicato sul modulo di richiesta che va presentato utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio. Entro il 31 dicembre 2022 il Comitato Gestore effettuerà i controlli sulle domande presentate e le somme erogate per verificare l’esattezza, la veridicità dei dati dichiarati nella domanda e l’utilizzo delle somme erogate. In caso di difformità o mancanza di requisiti è prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite dal richiedente.

Viene inoltre istituito un “permesso parentale straordinario, utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, non superiore a 150 ore lavorative di cui possono usufruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, per i figli di età non superiore ai 12 anni nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado o per componenti del nucleo familiare disabili o non autosufficienti”.

 

Misure a sostegno di imprese, autonomi e liberi professionisti

Per gli operatori economici vengono innanzitutto modificate le scadenze per gli acconti Igr che saranno due, il primo entro il 30 novembre 2020 ed il secondo entro il 31 dicembre 2020 “calcolato ciascuno nella misura pari al 25% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all’estero su redditi d’impresa e di lavoro autonomo”. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l’attività economica è sospesa o cessata.

Per le aziende che hanno sospeso l’attività per effetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus è riconosciuto, per l’anno 2020, “un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione corrisposto al locatore, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020 e comunque sino al termine dell’emergenza sanitaria, di immobili adibiti all’esercizio dell’attività economica come da licenza d’esercizio o risultanze dell’Ufficio Attività Economiche. La quota parte di affitto che dà diritto al credito di imposta è indeducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile. Il predetto credito d’imposta può essere utilizzato in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2019, 2020, 2021 o 2022 in dichiarazione dei redditi”. 

È stabilito inoltre che per i lavoratori autonomi “non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto riferito al periodo di attività ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50% sulla base del reddito minimo previsto”.

E ancora: “il versamento dei contributi, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza previsto dalle norme vigenti ai competenti uffici dell’Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire, in via straordinaria, in modalità rateizzata, con riferimento al periodo marzo-ottobre 2020″. La rateizzazione è senza penalità ma ha un interesse del 2%.

Viene poi previsto che chi ha sospeso l’attività per il coronavirus non debba pagare la cosìddetta mininum tax e che le perdite fiscali realizzate nell’esercizio d’imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo e di importo.

L’articolo 14 prevede che i contribuenti che vantano un credito verso lo Stato ed il Settore Pubblico Allargato, per la fornitura di beni o prestazione di servizi, è consentito compensare tale credito, qualora già divenuto esigibile nell’anno 2019 secondo le pattuizioni contrattuali, con debiti di qualsiasi natura verso lo Stato.

Per i commercianti infine per tutto il 2020 possono effettuare le vendite promozionali “in ogni periodo dell’anno alla percentuale decisa dall’esercente e senza preventiva comunicazione all’Ufficio Attività Economiche”.

 

Fondo Straordinario a sostegno del rilancio dell’economia

Al capo III del Decreto viene prevista la nascita di un Fondo Straordinario con patrimonio segregato, anche per il tramite di società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, a sostegno del rilancio dell’economia della Repubblica di San Marino. Tale Fondo “potrà essere alimentato con stanziamenti provenienti dal Bilancio dello Stato, da finanziamenti provenienti da enti, istituzioni o istituti, sammarinesi o esteri, da donazioni di persone fisiche, soggetti pubblici o privati, comprese associazioni datoriali o sindacali, sammarinesi o esteri” e potrà emettere obbligazioni e “ricevere garanzia diretta da parte dello Stato, anche per incoraggiare il reperimento di capitali esteri”.

E a proposito di finanze pubbliche, l’articolo 13 prevede che “la riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa attuata in conseguenza della ridestinazione delle somme previste nel Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 2020, allo scopo di finanziare gli interventi previsti nel presente decreto – legge, costituisce causa di risoluzione per pubblico interesse” per appalti, collaborazioni e contratti pubblici.

 

Misure a sostegno della liquidità

Il governo quindi introduce la garanzia dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie di San Marino alle famiglie in difficoltà. L’importo massimo del mutuo è di 10.000 euro per finanziamenti di durata non superiori a 3 anni, con la possibilità per il richiedente di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 6 mesi. Sono esclusi da questa iniziativa i soggetti che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano esposizioni bancarie per crediti non performanti.

Per le aziende invece la garanzia dello Stato si applica a mutui fino a 500.000 euro destinati a “sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali che siano localizzati nel territorio della Repubblica di San Marino, come documentato e attestato, anche con un apposito progetto d’impresa, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa beneficiaria”.

 

Provvedimenti relativi al ramo sanitario

L’ultima parte del decreto parla di sanità. Ad esempio l’art. 21 prevede che “il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza tempo per tempo adottati dal Commissario straordinario, o, solo in caso di sua assenza, dal Direttore dell’Authority Sanitaria, sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’ECDC, del Ministero della Salute Italiano o dell’AIFA, della regione Emilia-Romagna nonché di società scientifiche nazionali o internazionali impegnate direttamente a vario titolo nella lotta all’epidemia da nuovo coronavirus”.

L’Istituto di Sicurezza Sociale inoltre “può attivare, anche in deroga alle norme sui requisiti convenzionali, accordi convenzionali con strutture sanitarie private per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, anche per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”.

Viene poi istituito un Gruppo di lavoro, su nomina del Comitato Esecutivo dell’I.S.S., con l’obiettivo di “realizzare il piano di rientro graduale della struttura ospedaliera ai carichi di lavoro precedenti all’epidemia da Coronavirus nonché predisporre linee guida di interventi sul territorio della Repubblica”.

 

Leggi il Decreto legge n.63 del 21 aprile 2020.

 

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