San Marino. Ritenuta straordinaria sulle pensioni sopra ai 1.500 euro. Ecco il Decreto

San Marino. Ritenuta straordinaria sulle pensioni sopra ai 1.500 euro. Ecco il Decreto

È stato emanato pochi minuti fa il Decreto n. 67 “Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da Covid-19”.

La novità più importante di cui si parlava da giorni è la “ritenuta fiscale straordinaria per solidarietà COVID-19” sulle pensioni.

L’articolo 5 del Decreto introduce “in via straordinaria, limitatamente ed esclusivamente per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2020, l’intervento sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a 1.500 euro”.

La ritenuta è “progressiva per scaglioni e con percentuale decrescente rispetto al primo mese di applicazione, aggiuntiva alla ritenuta fiscale di solidarietà introdotta dall’articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.158, come modificata dall’articolo 47 della Legge 20 dicembre 2013 n.174″.

Ecco lo schema:

  • per gli scaglioni fino ad euro 1.500  nessuna ritenuta;
  • per gli scaglioni da euro 1.500,01 è pari al 15% per il mese di maggio, al 10% per il mese di giugno, al 7,5% per il mese di luglio e al 5% per il mese di agosto 2020. 

Quindi la ritenuta si calcola sulla cifra che supera i 1.500 euro mensili. Ad esempio su una pensione lorda di 1.800 euro verranno detratti 45 euro (il 15% di 300 euro) a maggio, 30 euro a giugno, 22,5 a luglio e 15 ad agosto, per un totale di 112,5 euro in quattro mesi.

Le somme raccolte finiranno nel “Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell’economia” previsto dal Decreto n. 63. 

 

Modifiche alla CIG straordinaria

Non solo. Il decreto contiene anche modifiche alla Cassa integrazione straordinaria, introdotta per la prima volta con il Decreto n. 51 e inglobata nei decreti successivi fino al n. 66 oggi in vigore. Modifiche valide fino al 31 dicembre 2020.

Una delle novità più importanti è che, nel caso in cui il dipendente abbia già usufruito del trattamento CIG causa Covid per un bimestre, “gli oneri relativi alle ferie ed alla gratifica natalizia e ogni altra contribuzione compresa, sono a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali”.

Inoltre superati i tre mesi in CIG, l’importo scende al 50% della retribuzione persa, “comprensiva delle ore non lavorate e del relativo salario differito (tredicesima mensilità, indennità di anzianità, ferie). I salari differiti – spiega la norma – vengono calcolati sempre al netto della contribuzione dovuta dal dipendente e maturati nei limiti del valore in percentuale della retribuzione di cui presente comma. Gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro”.

Inoltre non sarà ammesso per tre mesi il ricorso alla CIG qualora nell’azienda venga rilevata: presenza in servizio di lavoratori in CIG; prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale; presenza di lavoratori irregolari; presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusi distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati.

 

Altra modifica importante è quella contenuta nell’articolo 2: Qualora il datore di lavoro non ottemperi al pagamento dell’indennità di Integrazione salariale, “su richiesta degli interessati, l’Istituto per la Sicurezza Sociale erogherà direttamente l’indennità entro i successivi 30 giorni. In tale caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare una penalità pari al 15% dell’importo dell’integrazione salariale non corrisposta”. La multa non è dovuta nel caso in cui “il datore di lavoro dichiari di non detenere, a San Marino o all’estero, sia nei conti correnti aziendali che personali per i lavoratori autonomi o dei soci per le società di capitali, disponibilità liquide superiori al costo dell’integrazione salariale maggiorato del 25%. La penalità non sarà comunque applicata qualora tali disponibilità siano pari o inferiori a euro 10.000”.

 

Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna

All’articolo 3 poi vengono sospese, fino al 31 dicembre 2020, le procedure per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro. Questo “in considerazione degli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sull’economia e sul mercato del lavoro ed al fine di tutelare l’occupazione interna”.

 

Lavoro a distanza nell’Amministrazione

 

L’articolo 9 norma il telelavoro a domicilio per i dipendenti della Pa allargata, prevedendo tra le altre cose che possano essere detratti dall’imposta generale sui redditi le spese per strumenti informatici “qualora non siano forniti dall’Amministrazione e previo accordo con le competenti dirigenze”.

 

Leggi il Decreto.

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