Rientri dall’estero, ecco i Paesi dai quali si può arrivare sul Titano senza preventiva comunicazione
È stato pubblicato ieri il decreto legge n. 108, che di fatto stabilisce la fine dell’emergenza sanitaria e, con essa, una graduale e piena ripresa delle attività. Per quanto attiene ai rientri dall’estero dei cittadini e dei residenti, in particolare, l’art. 10 del succitato dl dispone l’obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento Affari Esteri (o, nei casi di urgenza, alla Centrale operativa interforze) solamente in caso di provenienza da Paesi non membri dell’Unione europea; Paesi non aderenti all’Accordo di Schengen. Pertanto, non sono soggetti a tale disposizione i viaggiatori che arrivano da uno dei 27 Paesi Ue (Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); da uno degli Stati parte dell’Accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; dal Principato di Andorra, di Monaco e dallo Stato della Città del Vaticano. (…)
Articolo tratto da L’Informazione di San Marino
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