San Marino. L’imputato è morto, ma il processo per riciclaggio va avanti

San Marino. L’imputato è morto, ma il processo per riciclaggio va avanti

L’Informazione di San Marino: Si dovra’ celebrare il primo processo col morto 

Nonostante il decesso dell’imputato si procederà comunque in forza norma del 2014 che prevede come, per decidere sulla confisca dei denari ritenuti illeciti si debba comunque giungere a sentenza

Antonio Fabbri

Il caso è quello di Bruno Benito Pierro, condannato in primo grado a 4 anni e 4 mesi per riciclaggio di 2,7mlioni ritenuti di origine illecita legati all’usura. La vicenda, dopo il primo grado, è in attesa dell’appello. Nel frattempo, però, l’imputato è deceduto. Il processo, tuttavia si farà ugualmente. Si tratterà, come già è stato definito tra gli avvocati, di un processo con il morto. Infatti la nuova legge prevede che il giudice, anche qualora sia estinto il reato, ad esempio per prescrizione o, come in questo caso, per il decesso dell’imputato, debba comunque procedere per stabilire relativamente alla confisca. Si tratterà, così, del primo caso di processo nei confronti di persona deceduta. 

In primo grado la difesa di Pierro, sostenuta dagli avvocati Rossano Fabbri e Rodolfo di Martino, aveva sostenuto l’assenza del reato presupposto nel capo di imputazione e chiesto l’assoluzione. Non dello stesso avviso il giudice Gilberto Felici che aveva quindi emesso sentenza di condanna. I difensori hanno quindi fatto appello che, stando alle alla norma approvata nell’ambito della legge sull’assestamento di bilancio del 2014, si dovrà dunque celebrare nonostante il decesso dell’imputato. La norma, contenuta nell’articolo 25 della Legge 146 del 19 settembre 2014 recita infatti: “ In caso di archiviazione per estinzione del reato, il giudice inquirente dispone che sia mantenuto il sequestro qualora siano già acquisiti indizi e prove circa la penale responsabilità ed i beni sequestrati risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato dal prevenuto ai fini dell’imposte sul reddito o all’attività economica svolta al tempo in cui venne disposto il sequestro.

In tal caso il procedimento prosegue al solo fine di accertarere le condizioni per disporre la confisca”. Già in vari casi questa norma è stata applicata e si è pervenuti alla confisca definitiva dei denari di provenienza illecita. Poi, però, la norma aggiunge anche: “In caso di morte del prevenuto, il procedimento per l’applicazione della confisca prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari”. Questo caso non si è, invece, ancora verificato fino ad oggi. La vicenda, secondo i legali del defunto Pierro, pone dunque dei problemi anche di forma giuridica e di procedura, trovandosi a dover discutere in sede penale, dove notoriamente la responsabilità è personale e la confisca è sanzione legata a quella responsabilità, di applicazione di pene senza che ci sia più, perché deceduto, il presunto il reo. Secondo i legali si tratterebbe di una questione che andrebbe trattata più appropriatamente in ambito civilistico. Quando dunque arriverà il processo di appello si prospetta un confronto legale che di certo farà giurisprudenza.

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