San Marino. Garante Privacy sanziona il Tribunale

San Marino. Garante Privacy sanziona il Tribunale

L’Informazione di San Marino. Garante Privacy sanziona il Tribunale con una ammenda da 10mila euro

Il giornalista ha fatto il suo lavoro e ha agito correttamente; il commissario della legge ha fatto il suo lavoro e ha agito correttamente; la Cancelleria ha sbagliato e il dirigente del Tribunale non ha dato spiegazioni complete su come venga consentito l’accesso ai fascicoli, previsto per legge, salvaguardando la tutela delle parti legate alla privacy.

Così, in estrema sintesi, il Garante per la protezione dei dati personali motiva una sanzione da 10mila euro a carico del Tribunale, con il provvedimento numero 2 del primo marzo scorso.

Tutto è partito da un esposto al Garante da parte della presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti. Presidente Tomasetti che, con Bcsm e in qualche caso affiancata anche dal Governo, ha fatto tutti gli esposti possibili e immaginabili che poteva fare: in sede di Garante per la privacy, in sede amministrativa, in sede penale, nella sede divenuta di “inquisizione politica” della Commissione Affari di Giustizia, eccetera… a proposito di attacco al diritto di cronaca. Quanto al procedimento instaurato davanti al Garante della privacy, si tratta di quello in cui lo stesso intimava a questo giornale addirittura di rivelare la fonte (vedi l’Informazione del 5 ottobre 2020 e il comunicato della Consulta per l’informazione del 7 ottobre 2020).

Ebbene, in quel procedimento, l’Autorità garante per la privacy riconosce che i fatti trattati dagli articoli pubblicati su queste pagine – e che erano relativi al procedimento, poi archiviato, che ha riguardato la presidente di Banca Centrale per la cosiddetta “consulenza Gozi” – sono stati trattati nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, della professione giornalistica e per fatti di interesse pubblico.

Il Garante riconosce anche che l’accesso al fascicolo in questione, archiviato e pertanto pubblicato, è stato effettuato e consentito secondo i criteri stabiliti dalla legge, con l’esclusione delle parti coperte da segreto bancario. Il Garante della privacy evidenzia anche che, nell’articolo pubblicato che si contesta, non vi era la trattazione di dati sensibili, ma il solo nome della presidente Tomasetti, che è personaggio pubblico, riportato tra l’altro, così come i fatti pubblicati, nel pieno esercizio del diritto di cronaca. Chi viene sanzionato, invece, è il tribunale e la cancelleria penale, perché nella sua risposta al Garante della Privacy il Dirigente del tribunale non ha chiarito quali misure organizzative siano messe in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato a fugare il rischio di accesso a informazioni tutelate dalla normativa sul trattamento di dati personali.

Una decisione, questa, che fa decadere anche la finalità dell’esposto della Presidente Tomasetti e della Bcsm, quest’ultima tra l’altro dichiarata dal Garante non legittimata a presentarlo, trattandosi di dati personali, appunto, con i quali l’ente nulla c’entra. Finalità che era evidentemente quella di colpire il giornale, il giornalista oltre al commissario della legge, ciò confermato anche dalle azioni presentate per questi stessi fatti in altre sedi che, a questo punto, a rigor di logica perdono il loro fondamento.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy