Secondo l’art. 4 della Legge Qualificata n. 145/2003, “I Giudici d’Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre.
Il Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell’attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall’incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d’atto”. Il Prof. Francesco Caprioli, che ha prestato giuramento come Giudice d’Appello nel mese di aprile del 2018, ha dunque concluso il suo triennio di prova, senza che il Consiglio Grande e Generale sia stato informato sulle determinazioni in merito alla conferma ovvero alla cessazione. Il 22 aprile 2021 poi, abbiamo appreso da un sito web di possibili dimissioni dal proprio incarico dello stesso Caprioli.
Leggi il comunicato integrale
——