Nuova normativa sui permessi. Segreteria Esteri

Nuova normativa sui permessi. Segreteria Esteri

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Pasquale Valentini, ha presentato oggi alla stampa i punti salienti della nuova disciplina sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica, adottata dal Consiglio Grande e Generale nella giornata di ieri.

Si è voluto porre l’accento sulle  principali modifiche apportate alla Legge n. 118 del 28 giugno 2010, illustrando le singole fattispecie oggetto della nuova regolamentazione.

Valentini ha voluto far conoscere esattamente la ratio del nuovo provvedimento legislativo, che risponde ad una serie di riflessioni e di suggerimenti legati, sia all’esperienza applicativa della legge e delle norme in vigore, sia alle raccomandazioni provenienti dagli Organismi Internazionali, in primis ECRI e GRETA e che  traduce in termini legislativi alcune disposizioni contenute nell’ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 19 settembre 2014, che faceva seguito all’Istanza d’Arengo n.10 del 6 aprile 2014.

Il Segretario di Stato ha richiamato in esordio la semplificazione introdotta nel rilascio dei permessi per istruzione e l’istituzione di una nuova forma di permesso di soggiorno per programmi vacanzalavoro, per consentire ai cittadiniresidenti di aderire a programmi di vacanzalavoro in ambito internazionale, permettendo di accogliere a San Marino giovani di differenti nazionalità in regime di reciprocità. Ciò consente di creare le basi per future intese con Paesi che già prevedono tipologie di scambio di tal genere.

E’ inoltre prevista una modifica afferente il permesso stagionale e temporaneo per i lavoratori stranieri; sempre su sollecitazione dell’ECRI,  è stato infatti prolungata la sua validità da 11 a 12 mesi, rinnovabile per 3 volte consecutive.

Altra disposizione significativa riguarda l’abrogazione  degli articoli che prevedevano la revoca del permesso di soggiorno o della residenza in caso di separazione avvenuta prima dei 5 anni di matrimonio, qualora non fosse nata prole.

Viene inoltre prevista l’estensione del permesso per fini umanitari alle vittime di tratta e di violenza.

La nuova disciplina  toglie inoltre la disparità di trattamento  tra cittadini sammarinesi originari e assunti e i cittadini naturalizzati e per matrimonio, ai fini  della possibilità di concessione della residenza per i figli legittimi, naturali e adottivi e viene inserito anche uno specifico articolo che introduce la possibilità di concessione di residenza anche in capo ai figli naturalizzati o per matrimonio.

Nell’ottica del pieno ricongiungimentoriavvicinamento famigliare ed al fine di tutelare l’unità famigliare e d il rapporto genitoriale, sono stati ampliati i permessi di soggiorno per l’intero nucleo famigliare del residente.

Si prevede inoltre la concessione della residenza ai bambini in affido a coppie sammarinesi eo residenti, in sostituzione del permesso umanitario.

Un sensibile ampliamento dell’art.16 3) comma della Legge n.118 va a regolamentare la possibilità di concedere residenza anagrafica o permesso di soggiorno in capo a stranieri che presentino particolari programmiprogetti di carattere economico e imprenditoriale, che rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società, che occupino un significativo numero di dipendenti o che svolgano incarichi dirigenziali in strutture sanitarie, in istituti bancari e finanziari ed altre fattispecie  di rapporti particolarmente significativi inper la Repubblica.

Si è poi dato atto di una serie di norme che va a disciplinare in maniera analitica i casi di revoca della residenza, individuando le autorità competenti per verificare il permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Un punto saliente, sul quale Valentini ha voluto chiarire posizioni e significati attribuiti alla nuova disciplina, riguarda il permesso di convivenza per fini solidaristici e di mutuo aiuto.

A tal riguardo Valentini, nel richiamare la Legge n.118 che ha introdotto il permesso per convivenza more uxorio, ha confermato con la modifica aggiuntiva  la volontà di estendere  quanto previsto dalla norma vigente, attuando in tal modo la richiesta dell’Istanza d’Arengo n.10 del 2014.

San Marino, 23 luglio 2015/1714 d.f.R.

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