Per San Marino contro il referendum rottama politici

Per San Marino contro il referendum rottama politici

IL REFERENDUM
‘MASSIMO QUINDICI’ E’ COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO?
           

Apprendiamo
dalla stampa che è stato istituito il comitato promotore per promuovere un referendum costitutivo o di
indirizzo per limitare l’accesso al Consiglio di coloro che abbiano esercitato
il mandato parlamentare per almeno 15 anni.

L’intento
dei promotori è certamente lodevole e politicamente apprezzabile; esso,
infatti, corrisponde alla richiesta di rinnovamento
della classe politica
generalmente avvertito dai cittadini. “…
per San Marino, tuttavia, teme che la pur interessante proposta possa essere
respinta dal Collegio Garante per incostituzionalità.

A
tal fine abbiamo interpellato l’Avv. Alvaro
Selva
, co-fondatore del movimento, che ci ha inviato un suo personale
parere, di seguito esposto.

“Mi
scuso se non sarò breve e conciso, come è mia abitudine, ma per rispondere al
quesito che mi è stato posto, dobbiamo tenere in considerazione e commentare
diversi principi soggetti a tutela costituzionale.

In
primo luogo osservo che il divieto di discriminazione per condizioni personali, economiche e sociali contenuto nella nostra
carta costituzionale costituisce una prescrizione di contenuto generale e comunque
integrativo di altre specifiche prescrizioni costituzionalmente tutelate: il
divieto è pertanto finalizzato a vietare comunque discriminazioni basate su
ragioni soggettive e sociali, ovvero di carattere economico.

Inoltre
deve essere tenuto in considerazione il
principio di uguaglianza
, che trova specifica
e sostanziale attuazione nel diritto a tutti garantito costituzionalmente di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche
elettive
“secondo le modalità previste dalla legge”; in particolare, il
diritto di accesso
alle cariche elettive
è ricollegabile al diritto di elettorato passivo
garantito da altra norma costituzionale, anche se limitata ai soli cittadini.

In
generale, per il diritto di voto, la Dichiarazione dei Diritti stabilisce: “Il
suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all’età e alle
condizioni stabilite dalla legge, ha diritto all’elettorato attivo e passivo”. Completa la legislazione
costituzionale sulla materia del diritto di voto la norma della Dichiarazione
Universale: “ La volontà popolare è il fondamento dell’autorità di governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto”.

La
democrazia, che è a fondamento
dell’ordinamento sammarinese, si realizza compiutamente con l’attiva partecipazione del popolo alla
vita politica del Paese; lo Stato democratico deve quindi concedere a tutti
i cittadini
, direttamente o indirettamente, la
possibilità di partecipare alla vita politica. La popolazione perciò partecipa
alla vita democratica della Repubblica attraverso l’elezione di un certo numero
di rappresentanti che hanno il compito di esprimere la volontà popolare.

 

La
legge costituzionale accoglie dunque il principio dell’universalità del
suffragio, attribuendo lo stato di
elettore (elettorato attivo) a tutti
gli individui cui spetta la qualità di cittadino.
Il possesso di questo status (capacità elettorale attiva) è, a sua
volta, condizione per essere eletto (elettorato
passivo
).

Il
diritto di elettorato attivo, in base
alla legge elettorale ed ai principi stabiliti dalle norme costituzionali,
spetta a tutti i cittadini, residenti o non residenti in Repubblica (suffragio universale), maggiorenni,
iscritti alle liste elettorali formate ed aggiornate ogni anno dall’Ufficio di Stato
Civile, e verificate della Commissione elettorale nominata dal Consiglio Grande
e Generale.  Il diritto al voto non può
essere escluso, in osservanza del principio costituzionale dell’eguaglianza
prima richiamato, per ragioni economiche 
o culturali, né discriminato per ragioni di sesso (libertà del voto). La legge elettorale esclude dal diritto di voto
le persone civilmente incapaci e
coloro che hanno subito condanna
definitiva
per taluni misfatti.

L’elettorato
passivo
, che riguarda
esplicitamente il proposto quesito referendario, consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive. In generale, coloro che hanno diritto
all’elettorato attivo sono a loro volta eleggibili.
Pertanto non possono essere eletti quei cittadini
che, per le cause prima indicate, non possono votare; inoltre, la legge
sammarinese prevede il possesso di taluni requisiti
(detti di eleggibilità) senza il
possesso dei quali un elettore non può esercitare il diritto di elettorato
passivo, e sono: a) avere compiuto i 21
anni
di età nel giorno delle elezioni; b) avere il domicilio nel territorio della Repubblica. Non possono infine
essere eletti (condizioni di incompatibilità) coloro che fanno parte dei corpi di polizia,  gli Agenti
diplomatici o consolari
ed i magistrati.
I componenti delle Giunte di Castello devono dimettersi prima della candidatura
per le elezioni del Consiglio Grande e Generale, essendo le due cariche
incompatibili. Altre limitazioni al diritto di essere eletti, oltre a quelle
qui indicate, sono pertanto incompatibili con i principi costituzionali
indicati.

In
relazione a tali regole costituzionale, i
dubbi circa la illegittimità costituzionale del quesito referendario mi
sembrano fondati.
Aggiungo che, a mio avviso, è illegittima
costituzionalmente anche la vigente norma della legge elettorale che discrimina gli elettori residenti
all’estero
i quali, contrariamente a quelli residenti, non possono
esprimere le preferenze. Ma su quest’ultimo argomento mi riservo di esprimere
il mio parere più compiutamente in altra occasione”.

Grazie Avv. Selva!

San Marino, 26 Maggio 2012.

                                                                                  L’Ufficio Stampa

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