Piattaforme digitali: da luglio solo invio dati, soggetti passivi dal 2021. Fatturazione elettronica

Piattaforme digitali: da luglio solo invio dati, soggetti passivi dal 2021. Fatturazione elettronica

Il Sole 24 Ore (25 Aprile 2019)

 vendite a distanza

Piattaforme digitali: da luglio solo invio dati, soggetti passivi dal 2021

Alessandro Mastromatteo E  Benedetto Santacroce

Entro luglio 2019 primo invio dei dati relativi a ciascun fornitore da parte delle piattaforme digitali, comprese le informazioni delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop; contestuale differimento al 1° gennaio 2021 del ruolo di soggetti passivi di imposta per i “marketplace” in concomitanza con l’avvio della operatività della direttiva 2017/2455/Ue; obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino: queste alcune delle misure di contrasto all’evasione e di semplificazione per i contribuenti contenute nel Dl crescita approvato dal Consiglio dei ministri.

Considerata la necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/45 sulle vendite a distanza, è stata differita al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 11-bis del Dl semplificazioni 135/18, con cui è stato attribuito il ruolo di soggetti passivi d’imposta alle piattaforme digitali che vendono cellulari, tablet, pc e console. Tuttavia, per favorire l’emersione della base imponibile Iva, con il Dl crescita in capo a tutte le piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di beni ceduti, sono stati imposti obblighi di natura informativa. Infatti, entro il mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi marketplace che facilitano, attraverso piattaforme digitali, le vendite a distanza di beni importati o di beni già all’interno della Ue dovranno trasmettere, secondo le modalità che verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate, una serie di dati per ciascun fornitore, e in particolare denominazione, residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica, numero totale di unità vendute in Italia e, a scelta dell’obbligato, l’ammontare totale dei prezzi di vendita ovvero il prezzo medio delle unità cedute nel territorio nazionale. Il primo invio dei dati deve essere effettuato a luglio 2019. Il soggetto passivo che non trasmette i dati o lo fa in maniera incompleta sarà responsabile dell’imposta dovuta a meno che non dimostri che la stessa è stata assolta dal fornitore. Sempre entro luglio 2019 i marketplace dovranno trasmettere gli stessi dati per le transazioni relative a tablet, pc e console realizzate tra il 13 febbraio 2019, data di conversione del Dl 135/18, e la data di entrata in vigore del Dl crescita.

Semplificazione degli adempimenti certificativi, sia per le operazioni attive che per quelle passive, per gli operatori economici italiani che hanno rapporti commerciali con San Marino, attraverso la previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica analogamente a quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive.

Questa misura richiede la modifica del Dm del 24 dicembre 1993 il quale disciplina ai fini Iva i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio a San Marino. Le modifiche al Dm saranno adottate in attuazione di un accordo tra i due Stati e le relative specifiche tecniche verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate.

 

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