Prescrizione, deve essere sospesa anche in caso di impedimento dell’imputato. Antonio Fabbri

Prescrizione, deve essere sospesa anche in caso di impedimento dell’imputato. Antonio Fabbri

L’informazione di San Marino

Prescrizione, deve essere sospesa anche in caso di impedimento dell’imputato

La decisione del Collegio Garante nell’ambito del processo “Podeschi Bis” sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura fiscale

Antonio Fabbri

E’ emerso ieri durante l’udienza, poi rinviata, del cosiddetto processo “Podeschi Bis” davanti al giudice Roberto Battaglino: l’articolo 56 del codice penale è incostituzionale nella parte in cui non prevede che il decorso del termine di prescrizione del reato si interrompa qualora vi siano richieste di rinvio per impedimento temporaneo da parte di uno degli imputati o dei suoi difensori

L’eccezione di costituzionalità, dichiarata fondata dal Collegio Garante, era stata sollevata dai Procuratori del Fisco, Roberto Cesarini e Giorgia Ugolini, nell’ambito del procedimento che ha visto numerosi e continui rinvii a causa dello stato di salute di Bilijana Baruca, compagna di Claudio Podeschi e coimputata nel processo a carico anche di Paul Phua, il malese pokerista ex ambasciatore di San Marino in Montenegro. Processo nel quale gli imputati devono rispondere a vario titolo di corruzione, riciclaggio ed emissione di false fatture, proprio quest’ultimo reato a rischio prescrizione. Sono stati disposte anche delle perizie che, nella prossima udienza, verranno prese in esame.

Il Collegio Garante, ha sentenziato, con decisione “additiva” che all’articolo 56 deve essere aggiunta la sospensione del termine di prescrizione anche in caso di un impedimento solo temporaneo e reversibile dell’imputato o del suo difensore. “La mancanza di previsione, tra le cause di sospensione della prescrizione del reato dell’impedimento temporaneo dell’imputato o del suo difensore a presenziare al processo – scrivono nella sentenza i Garanti – presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base della sospensione del processo (gli stessi argomenti applicati all’imputato vanno estesi per analogia anche al suo difensore, gravitando quest’ultimo – per la necessità della rappresentanza tecnica – nell’ambito dello stesso centro di interessi del primo).

Tale ratio è legata, tra l’altro, alla salvaguardia di due interessi che costituiscono le due facce della stessa medaglia da un lato il diritto di difesa, che esige la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento, dall’altro la tutela dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato dal legislatore, quanto ai tempi necessari, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati”.

I Garanti sottolineano che “l’attuale normativa, incentrata sulla sola sospensione del processo, senza una corrispondente sospensione della prescrizione, appare disciplinata in modo tale da sacrificare irragionevolmente gli interessi della parte pubblica, che è sempre presente nell’esercizio della sua potestà punitiva, ed eventualmente anche della parte privata (se la persona offesa si costituisce parte civile)”.

Spetterà dunque al legislatore, adesso, dare corso alla sentenza additiva del Collegio Garante, inserendo nel codice penale la sospensione del termine di prescrizione anche nel caso di legittimo impedimento temporaneo.

 

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