Progetto di legge rilascio soggiorni e residenze

Progetto di legge rilascio soggiorni e residenze

RELAZIONE
Il seguente progetto  di legge interviene nel settore del rilascio di soggiorni e residenze, con un provvedimento stralcio atto a eliminare una discriminazione sorta fra cittadini sammarinesi.
I disposti del Decreto Legge 204/2011 hanno introdotto di fatto una grave discriminazione nell’ordinamento sammarinese, differenziando le modalità di richiesta di residenza in ragione della tipologia di cittadinanza detenuta ( originaria, naturalizzazione, acquisita).
La sussistenza di tale elemento è un principio di forte discriminazione fra cittadini e un segnale contradditorio rispetto alla recente norma di naturalizzazione decisa dal Consiglio Grande e Generale.
A ciò si aggiunge il fatto, in termini di riflessione, che a norma di legge il nostro stato può concedere residenze a forensi che intraprendono attività economiche – ma parimenti – un cittadini naturalizzato non può chiedere la residenza per i figli non conviventi.
E’ da tempo che Governo e rappresentanze consiliari discutono circa l’opportunità di addivenire a un aggiornamento della normativa in materia di soggiorni e residenze e l’auspicio è che essa possa divenire realtà nel giro di pochi mesi.
Tuttavia la materia trattata nel progetto di legge, pur non rappresentando in termini numerici un fenomeno rilevante, rappresenta dal punto di vista del principio un elemento da considerare con urgenza affinché ogni disparità fra cittadini, dal punto di vista del principio, sia eliminata.
E’ per queste semplici ragioni che è stato redatto il progetto di legge e l’auspicio è che il Consiglio Grande e Generale, in attesa della riforma complessiva della materia, intenda avviare all’iter istituzionale il progetto arrivando a una sua approvazione.
San Marino, 10 novembre 2014
Marco Podeschi
Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica
 
PROGETTO DI LEGGE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO – LEGGE 28 DICEMBRE 2011 N. 204 E ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 – LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA
 
Art. 1
(Abrogazioni Decreto Legge 28/12/2011 n. 204)
E’ abrogato il comma 10 contenuto nell’articolo 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2011 n. 204 che integra l’articolo 13 Legge 28 giugno 2010 n. 118
Art. 2
(Integrazioni Legge 28 giugno 2010 n. 118)
Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche sono inseriti i seguente comma:
“7. Il sammarinese residente può richiedere il rilascio della residenza per il figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall’autorità giudiziaria.”
Art. 3
(Norme di raccordo)
Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.
Art. 4
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
 
San Marino, 10 novembre 2014
Marco Podeschi
Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy