Replica del Segretario di Stato Ivan Foschi all’associazione dei giornalisti sulla libertà di informazione

Replica del Segretario di Stato Ivan Foschi all’associazione dei giornalisti sulla libertà di informazione

In merito alla nota dell’USGI sulla riforma della procedura penale devo fare rilevare che, se si leggono attentamente le disposizioni contenute nell’articolato, ed in particolare gli articoli 15 e 16, è assolutamente fuori luogo parlare di “bavaglio alla libera informazione”.
Abbiamo inteso apportare alla normativa vigente una serie di regole necessarie per raggiungere un valido punto di equilibrio tra tutte le diverse esigenze in gioco, non solo quelle dei giornalisti, ma anche quelle del cittadino indagato, il quale ha diritto a non essere giudicato preventivamente ed in maniera impropria, ma soprattutto quelle della Giustizia, e cioè il rispetto del segreto istruttorio a garanzia dell’indagine che gli inquirenti possono compiere solo operando in segretezza.
È vero che la legge affida all’inquirente il potere di decretare, a sua discrezione, lo stato di segretezza temporanea, ma questo deve avvenire solo in casi di effettiva necessità per l’utile compimento delle indagini e la durata complessiva non può superare in alcun caso i nove mesi dall’inizio dell’indagine.
È altresì vero, e mi spiace che questo aspetto sia visto in maniera distorta, che l’art. 15 del progetto di legge, non limita affatto l’informazione ma al contrario la agevola, garantendo la pubblicità di tutte le sentenze e dei provvedimenti di archiviazione (ad eccezione di dati sensibili come ad esempio le generalità dei minori coinvolti), alle quali i giornalisti avranno accesso assicurato.
Nei confronti fatti nei mesi scorsi con l’USGI, con le rappresentanze dei giornalisti e degli editori si è parlato più volte di regolamentare al meglio i rapporti tra la stampa e le Istituzioni, quali ad esempio la Magistratura e le forze di polizia, e la nuova legge sulla stampa dovrà appunto stabilire tutta una serie di dati accessibili che dovranno essere forniti dalle autorità pubbliche in maniera puntuale e non distribuiti a discrezione.
Abbiamo inteso operare anticipatamente in questo provvedimento garantendo alla stampa l’accesso alle sentenze e ai provvedimenti di archiviazione, cosa finora non sempre permessa, attuando una restrizione esclusivamente per quelle indagini che si svolgono in regime di segretezza temporanea e limitatamente al periodo sopra indicato, ritenendo che l’esigenza di assicurare alla Giustizia i responsabili di gravi reati, che spesso provocano gravi danni alla cosa pubblica o causano delle vittime, debba ritenersi superiore alle altre.
Occorre evitare che si crei un meccanismo per cui è sufficiente individuare una “talpa” all’interno del Tribunale e di conseguenza potere farsi beffe di un segreto che viene utilizzato nell’interesse esclusivo della Giustizia. Ricordiamo infatti che in questa fase nemmeno l’indagato è a conoscenza delle accuse a suo carico!
Desidero fare notare a margine che la legge non è più modificabile in seconda lettura e che gli emendamenti presentati dall’opposizione erano ancora più restrittivi, in quanto tendevano a estendere la punibilità a tutta la fase istruttoria e addirittura alle notizie sui fascicoli archiviati, i quali sarebbero rimasti secretati, per cui si sarebbe potuto scrivere solo di quanto appreso nelle udienze pubbliche.
Regole certe, dunque che se da un lato garantiscono la segretezza effettiva delle indagini per un periodo di tempo limitato, a differenza di ora, poiché non sono previsti limiti alla durata del segreto che può protrarsi anche oltre l’archiviazione, dall’altro garantiscono appieno la libertà di informazione mettendo ordine in una normativa finora confusa e spesso soggetta ad interpretazioni.

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