Riforma della Pa, commisione disciplinare

Riforma della Pa, commisione disciplinare

Norme disciplinari per la PA, arriva la stagione del rigore
La commissione disciplinare, nuova nella composizione
e nell’operatività giura di fronte alla Reggenza


La riforma della PA parte davvero. La nuova fase comincia con l’insediamento della Commissione Disciplinare che ha giurato oggi pomeriggio, alle ore 17, nelle mani del Segretario di Stato agli Affari Interni Valeria Ciavatta, di fronte alla Reggenza.
E’ una Commissione del tutto nuova rispetto al passato, non solo per la sua composizione, ma anche per le norme che ne regolano attività e poteri, sancite dalle legge 106/09 del il 31 luglio scorso.
Infatti, non è più composta da Consiglieri, ma da soggetti esterni, in parte indicati dal Congresso di Stato, in parte dalle Organizzazioni Sindacali .

Ma la cosa fondamentale è la sua nuova operatività, in ossequio a quell’obiettivo di buona gestione del personale che non può prescindere da adeguati controlli e da un apparato normativo che rappresenti un valido deterrente e sia in grado di colpire nella maniera più opportuna le eventuali violazioni dei doveri connessi alla posizione lavorativa.

In primo luogo, la legge riafferma la responsabilità del pubblico dipendente e quella del dirigente, il quale ha il dovere di esercitare i controlli e di procedere sul piano disciplinare quando rilevi violazioni.
Tra l’altro va rilevato che, negli anni più recenti, si è riscontrata una vera e propria inefficienza del rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale.

L’Amministrazione doveva attendere molti mesi, se non anni, prima di poter intervenire su vicende per le quali procedesse anche il Tribunale, con conseguenze spesso aberranti. Poteva succedere infatti, che in attesa della comunicazione del Giudice all’Amministrazione, il dipendente indagato sul piano disciplinare e penale non potesse essere rimosso dal servizio all’interno del quale aveva violato la legge.

Da oggi invece, l’Amministrazione può procedere in via disciplinare, anche qualora nei confronti del pubblico dipendente risulti pendente un processo penale per lo stesso fatto. In questo caso il procedimento disciplinare viene azionato e portato a conclusione, fatto salvo il caso in cui si renda indispensabile la sospensione del procedimento disciplinare per acquisire prove dal processo penale.
Fra le violazioni sono stati inseriti anche comportamenti genericamente negligenti, come fenomeni di scarso rendimento volontario. Ad esempio, fra i fatti che giustificano l’applicazione della censura, sono stati inseriti il contegno scorretto verso i superiori, gli altri impiegati o il pubblico nonché l’allontanamento non autorizzato dal servizio.

Naturalmente, per ogni caso previsto dalla legge e in tutte le fasi delle procedure disciplinari, è fatto salvo il diritto del dipendente al contradditorio e alla difesa.

Prossimo passo, la rilevazione delle presenze. Per una PA che si avvicina a grandi passi agli obiettivi di produttività ed efficienza delle imprese private.

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