Riforma Fiscale. Osservazioni e proposte fatte dall’Usl al Segretario Valentini

Riforma Fiscale. Osservazioni e proposte fatte dall’Usl al Segretario Valentini

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori, in un contesto economico-sociale come quello attuale, ritiene imprescindibile trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di bilancio ed il concetto di maggiore equità sociale.
Occorre che la riforma apra una nuova fase della vita socio-economica del nostro Paese, valorizzando la professionalità e l’impegno dei lavoratori, la centralità della famiglia, il ruolo delle imprese virtuose che operano in trasparenza creando occupazione e valore aggiunto al sistema Paese.
Fondamentale è la tutela delle fasce di reddito più basse, maggiormente esposte agli effetti della crisi e del crescente costo della vita, con particolare riferimento alle nuove generazioni, alle donne, ai lavoratori precari ed ai pensionati.
Contestualmente, si dovranno limitare il più possibile fenomeni distorsivi, di evasione ed elusione fiscale,  facendo sì che ogni soggetto fisico o giuridico dia il proprio contributo alla spesa pubblica in maniera proporzionale al reddito effettivamente percepito.
Tutto ciò, mantenendo l’attrattiva fiscale che il nostro territorio deve poter offrire alle imprese sane che intendano investire nel nostro paese.
In particolare, ad integrazione delle linee generali già espresse dalla nostra Organizzazione sulla Riforma Tributaria contenute nel documento del luglio 2011, intendiamo sottolineare alcuni aspetti critici contenuti nella versione licenziata dalla Commissione Finanze, che a nostro parere sono suscettibili di correzione e miglioramento:
•    In riferimento agli art. 8 e 9 dell’articolato siamo a chiedere ulteriori spiegazioni visto che gli articoli di cui sopra ci appaiono in contrasto, in particolare “anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”.
•    Con riferimento all’art. 24 punto 4 occorre specificare che l’adesione al secondo pilastro pensionistico “Fondiss” non è obbligatorio per i lavoratori che, al momento di entrata in vigore della legge 191/2011 (22/12/2011), abbiamo raggiunto un età anagrafica di anni 50 e che pertanto secondo il progetto di legge non vedranno riconosciuto come contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori da detrarre alla base imponibile del reddito lordo.
Accertamenti:
•    Nell’art. 110 lettera c, ove si parla di “criteri indicatori di capacità contributiva” non vengono minimamente indicati i parametri da utilizzare per la verifica della consistenza del reddito, vanificando così la norma.
•    la frase aggiunta all’art. 111 comma 1 concede la possibilità all’Ufficio Tributario di accedere presso la sede del contribuente allo scopo di rilevare dati e notizie solo dopo che il contribuente abbia rifiutato l’esibizione della documentazione fiscale, burocratizzando eccessivamente le procedure di controllo.
Allargamento base imponibile:
•    Nell’ art. 56 punto 3 non si condividono le ragioni di esenzioni che portano ad esentare le plusvalenze relative a partecipazioni in Società Immobiliari che pertanto non concorrono alla formazione del reddito d’impresa restringendo la base imponibile.
•    Pur apprezzando il meccanismo di deduzioni degli oneri deducibili ed in particolare quelle specificate nell’art. 14 lettera a, resta da capire, con riferimento particolare ai lavoratori frontalieri, come essi possano beneficiarne visto il loro obbligo di dichiarazione del reddito solamente nello stato di residenza.
•    Pur condividendo in linea di principio la parificazione di trattamento fiscale di ogni contribuente ed in particolare dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nei fatti essa diventa una discriminazione se oltre le aliquote di riferimento non vengano estese a tutti i soggetti le stesse forme di deduzione o agevolazioni; inoltre resta aperto il capitolo relativo all’individuazione di strumenti efficaci diretti all’’accertamento dei redditi reali dei singoli contribuenti, ciò peraltro in una logica di un allargamento della base imponibile, che si ritiene necessaria. Con l’obiettivo di riequilibrare la tassazione dei redditi da lavoro autonomo e dipendente si propone di ampliare le passività deducibili a favore dei lavoratori dipendenti (art. 14, punto 2) di 2 punti percentuali togliendo il massimo di euro 10.000, cosa che comporterebbe inoltre la riemersione di redditi sommersi.
•    Si richiede il ripristino della tassazione separata dei redditi da pensione per riconoscere l’accresciuto ruolo sociale del pensionato a sostegno delle famiglie, soprattutto in questa fase di crisi occupazionale.
•    Non si comprende il perché non sia stata minimamente presa in considerazione la nostra proposta di defiscalizzazione dei premi di produzione: “Nell’ottica di incentivare lo sviluppo del mercato del lavoro sammarinese ed elevare la professionalità e l’impegno dei lavoratori, l’Unione Sammarinese dei Lavoratori propone di defiscalizzare i premi di produzione, ed ogni elemento retributivo premiale legato alla meritocrazia, alla maggiore produttività ed ai risultati raggiunti precedentemente concordati fra le parti per via negoziale”. Ciò favorirebbe, attraverso un circolo virtuoso, l’aumento della produttività aziendale, con conseguente aumento di utile e relativa tassazione e riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali.
•    Pur condividendo il principio della detassazione degli utili reinvestiti (art. 61 e 62) come importante strumento di sviluppo delle imprese, riteniamo necessario una maggiore selezione degli obiettivi per conferirli, in particolare collegandoli ad effettivi investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione.
•    Pur condividendo il principio di incentivare le aziende che incrementano il “numero medio di lavoratori dipendenti occupati” (art. 69) si ritiene necessario che tale incentivazione venga collegata all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, escludendo dai benefici le imprese che hanno effettuato riduzioni di personale negli ultimi 6 mesi.
•    Per evitare un uso improprio delle deduzione dal reddito imponibile d’impresa si ritiene che quanto contenuto nell’art. 30 punto 4 sia applicabile solo in caso di perdite derivanti da attività ordinaria e comunque nella misura non superiore al 50%.
•    Per quanto riguarda la tassa patrimoniale, in un ottica di salvaguardia delle famiglie e delle fasce deboli, non riteniamo opportuno tassare la prima casa mantenendo la tassazione degli ulteriori immobili proporzionandolo in base alla “ricchezza famigliare”.

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