Rimini. Entra in vigore dal 2 maggio l’ordinanza contro la zanzara tigre

Rimini. Entra in vigore dal 2 maggio l’ordinanza contro la zanzara tigre

Al via a Rimini, dal prossimo 2 maggio, l’ordinanza contro la zanzara tigre.

Partiranno il 2 maggio e resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2022, spiega in una nota il Comune di Rimini, le “misure per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus) e dalla zanzara comune (Culex Pipiens)”. 

Un insieme di prescrizioni previste da un’ordinanza firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad che ha l’obiettivo di “debellare la diffusione delle zanzare tigre e di prevenire le malattie da queste trasmesse, attraverso azioni e adeguati trattamenti larvicidi volti a rimuovere eventuali focolai di sviluppo larvale”.
La campagna è rivolta a “tutti i cittadini ed ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree di sistemi di raccolta di acque meteoritiche”, i quali sono chiamati a:

– non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; 

– garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua; 

– procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; 

– trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. 

– evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; 

– assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; 

– riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; 

– svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; 

– tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Inoltre, i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante, fiori e attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

A questo link è disponibile l’ordinanza completa, con tutte le informazioni utili: https://www.comune.rimini.it/documenti/atti-normativi/ordinanze/ordinanza-misure-la-prevenzione-ed-il-controllo-delle-malattie-0.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy