Rimpatrio giuridico anche per i liquidi

Rimpatrio giuridico anche per i liquidi

Roma, 20 ott – Non solo per immobili, gioielli o yatch. Anche i capitali liquidi collocati nei paesi paradisi fiscali al di fuori dello spazio economico europeo possono essere messi in regola attraverso il ‘rimpatrio giuridico’.


Quindi senza necessita’ di rientrare fisicamente in Italia.

Lo ha chiarito il direttore centrale amministrazione, pianificazionre e controllo dell’Agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, a margine di un convegno sullo scudo fiscale.


”Il rimpatrio giuridico e’ possibile per tutto.


Normalmente pero’ – ha spiegato Di Capua – il rimpatrio sono tutti soldi che rientrano”. In ogni caso, il rimpatrio giuridico comporta ”la nazionalizzazione fiscale ma fisicamente i capitali possono restare fuori”. D’altra parte, ha concluso il direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate, anche chi sceglie il rimpatrio fisico delle disponibilita’ puo’, subito dopo, trasferirle di nuovo all’estero, ma questa volta alla luce del sole.

Tradotto in pratica questo vuol dire che i capitali attualmente dislocati in Svizzera, il Paese dove e’ stata trasferita la maggior parte delle ricchezze italiane portate fuori, possono restare oltralpe ma regolarizzate. Il risvolto negativo della medaglia e’ che in questo modo i capitali non saranno reinvestiti in Italia.

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