Risposta a Tamagnini su ‘Stiamo solo prendendo in giro l’Italia’

Risposta a Tamagnini su ‘Stiamo solo prendendo in giro l’Italia’

In merito alle accuse mosse dal Sig. Tamagnini, SU, nell’articolo dal titolo: “Tamagnini: “Stiamo solo prendendo in giro l’Italia”, pubblicato sul quotidiano l’Informazione ieri, 18 agosto,, si evidenzia come le accuse generiche, senza citare in alcuna parte la legge in questione e i presunti punti in base a cui sostenere che il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio “con la sua legge sulle s.a. sta prendendo in giro l’Italia”, siano del tutto infondate. La legge n. 98/2010 infatti non solo abolisce le società anonime ma rende completamente trasparenti gli assetti societari dei soggetti che svolgono attività fiduciarie, non direttamente ai cittadini, come del resto è in tutti i Paesi del mondo, ma alle Autorità di vigilanza., mentre per le altre partecipazioni azionarie già l’art. 6 della legge n. 47/2006 prevede la conoscibilità degli assetti societari. Ciò che sta avvenendo oggi, è il frutto di una passato recente in cui i Governi succedutisi non hanno adottato i provvedimenti che oggi ha avuto il coraggio di adottare questo Governo. E’ vero che spesso si è costretti a ricorrere anche alla Decretazione d’urgenza, ma se, ribadiamo, in passato ci si fosse progressivamente adeguati agli standard di trasparenza internazionali adesso “non si dovrebbe correre ai ripari”. Il recupero di credibilità dello Stato di San Marino non è ad esclusivo appannaggio di uno schieramento politico ma di tutti, è quindi difficile capire perché le azioni che cercano di rilanciare questo Paese con fatti e normative ad hoc, vengano sistematicamente criticate dopo una lettura superficiale delle leggi, minando così il lavoro che si sta facendo, lavoro che chi critica non ha mai fatto negli anni in cui ha avuto responsabilità di governo in prima persona o ne ha avute il Partito di cui fa attivamente parte. A volte sembra che l’intento reale di certi commenti sia quello di ostacolare il cammino deciso verso il ripristino della legalità che è stato intrapreso, anziché stimolare lo stesso con scelte sempre più rapide e coerenti. Si speranza che tale comunicato ponga fine o almeno ponga un limite ad un autolesionismo che non ha alla base alcun fondamento nella normativa emanata ma che crea confusione e danneggia ulteriormente l’immagine di San Marino.

È quindi necessario a questo punto chiarire anche l’infondatezza di diverse illazioni in merito alla legge n. 98/2010 “Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese” contenute nell’articolo “Marchiati a fuoco: San Marino capofila in compagnia di pochi altri Stati fra cui Svizzera, Liechtenstein, Panama”, pubblicato in data 4 agosto 2010 dal quotidiano Tribuna. Innanzitutto si ricorda che in forza dell’art.2 della sopracitata legge le informazioni sui fiducianti e/o titolari effettivi sono già presenti dal 23 luglio nell’Archivio ivi previsto e tenuto da Banca Centrale, infatti l’art. 2 recita “Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (ossia il 23 luglio) e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi”. Ovviamente le comunicazione effettuate in merito alla partecipazione fiduciaria in Società Anonime saranno invece pienamente disponibili solo dopo il 30 settembre 2010, data prevista come termine ultimo dell’obbligo di rendere nominative le azioni al portatore. Inoltre l’art. 7 della medesima legge recita: “L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche e l’Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L’accesso e l’utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche”. Questa disposizione implica ovviamente che le informazioni presenti nell’Archivio di Banca Centrale sono già utilizzabili al fine dello scambio di informazioni tra le competenti autorità ma non a chiunque come del resto è anche in Italia, altrimenti non vi sarebbe alcun senso per l’esistenza dei mandati fiduciari. Infatti le Camere di Commercio italiane rendono disponibili i nomi dei soci ma se sono fiduciarie si limitano a riportare il nome della Fiduciaria. In conclusione la legge sulle licenze, citata nell’articolo, e la sua tempistica, non ha nulla a che fare con questioni legate alle attività di carattere fiduciario per cui non può essere che sia “questo l’elemento a far balzare San Marino in testa alla classifica dei Paesi da sottoporre a stretta vigilanza”, come sostenuto invece da chi ha redatto l’articolo in questione. Comunque i vertici dell’Amministrazione Italiana hanno già ricevuto tutte le leggi aggiornate e quindi sono a conoscenza del fatto che ora possono avere rapide informazioni anche sui mandati fiduciari.

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