Risposta all’Associazione Micologica sulla questione delle permute

Risposta all’Associazione Micologica sulla questione delle permute

In relazione al Comunicato Stampa in data 16 marzo 2009 dell’Associazione Micologica Sammarinese, la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.P. è a formulare le seguenti precisazioni.


La proposta di legge che sarà esaminata nella prossima sessione consigliare e che l’Associazione Micologica Sammarinese ritiene essere preordinata a consentire “manovre speculative” nella vendita dei terreni pubblici, non va assolutamente a superare le disposizioni della Legge 21 gennaio 2004 n.6 “Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permute” e, anzi, si propone unicamente di coordinare l’impianto di tale legge con le esigenze di una corretta ed efficace gestione dei beni dello Stato improntata a favorire lo sviluppo dei settori produttivi ed artigianali nonché ad agevolare la funzione sociale dello Stato in relazione alle esigenze abitative dei cittadini con maggiori difficoltà economiche.


Occorre, in primis, puntualizzare come le aree oggetto della predetta proposta di legge siano unicamente quelle già escluse dall’applicazione della Legge n.6/2004 e, in particolare, i terreni ad uso produttivo, artigianale e abitativo – da intendersi questi ultimi, sol se ci si soffermi un attimo a leggere la norma con spirito critico e scevro da faziosità, quelli destinati all’edilizia sovvenzionata e non tutte le aree con destinazione residenziale – già disciplinate da apposita normativa che ne regoli i criteri e modalità di alienazione nonché i piccoli appezzamenti di terreno privi di qualsiasi pubblica utilità.


Tutte le altre tipologie di beni immobili di proprietà pubblica restano, pertanto, soggette alla disciplina, ai limiti ed alle procedure di cui alla precitata Legge n.6/2004 nonché al quorum dei 2/3 dei membri del Consiglio Grande e Generale ai fini della loro cessione.


L’attuale formulazione dell’articolo 1 della Legge n.6/2004, inoltre, prevede già che le alienazioni delle aree sopra elencate, proprio in considerazione o delle loro caratteristiche (esiguità della superficie e assenza di utilità per lo Stato) o delle esigenze di carattere economico e sociale sottese alla loro cessione in favore, per le aree artigianali e produttive, delle imprese e, per le aree ad uso abitativo, dei soggetti socialmente più deboli, non ricadano nell’ambito di applicazione della Legge medesima.

L’intervento legislativo proposto dalla Segreteria di Stato, quindi, lungi dal facilitare le “manovre speculative” paventate dall’Associazione Micologica Sammarinese è volto, semplicemente, a consentire il perseguimento delle politiche economiche e sociali che il Governo e la Maggioranza, in quanto scelti dai cittadini per gestire ed amministrare la res publica, hanno la responsabilità di attuare con le modalità maggiormente efficaci, ferma restando, comunque, la garanzia del controllo del Consiglio Grande e Generale su tutti gli atti di trasferimento della proprietà e dei diritti reali su beni pubblici i quali restano soggetti all’autorizzazione del Consiglio stesso.

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