San Marino. Asset Banca: il riferimento di Eva Guidi, Segretario alle Finanze

San Marino. Asset Banca: il riferimento di Eva Guidi, Segretario alle Finanze

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Asset: il riferimento del Segretario alle Finanze 

“Le sentenze amministrative non entrano nel contenuto dei riscontri oggettivi dei provvedimenti di rigore”

E’ un riferimento preciso e tecnico quello che viene fatto dal Segretario di Stato alle Finanze, Eva Guidi, che distingue le illegittimità procedurali rilevate dalle sentenze del commissario Isabella Pasini, che con tutta probabilità vedranno l’impugnazione da parte di Bcsm, dal merito dei provvedimenti relativi allo stato della banca che hanno portato ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza fino alla liquidazione coatta.

“E’ la Banca Centrale della Repubblica di San Marino l’istituzione del nostro Paese cui, per legge, è delegata la funzione di Autorità di Vigilanza del settore bancario, finanziario e assicurativo. È la Banca Centrale, infatti, che attraverso i vari strumenti normativi a sua disposizione tra cui in particolare la LISF – ma anche attraverso l’emissione di specifici Regolamenti e Circolari – gestisce in autonomia tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento della funzione di vigilanza, tra i quali l’applicazione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa oggetto dell’approfondimento odierno, con i basilari obiettivi, tra gli altri, di stabilità del sistema finanziario, tutela dei risparmiatori, dei depositanti e degli investitori, nonché di trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati”.

Quindi il Segretario alle finanze ha sottolineato l’autonomia dell’Autorità di Vigilanza e i passaggi normativi alla base del ruolo di Via del Voltone. Di seguito Eva Guidi ha ripercorso l’iter del Commissariamento, liquidazione coatta, ricorsi amministrativi.

“Il primo grado di entrambi i procedimenti si è concluso il 24 dicembre 2018 con le sentenze di primo grado 38/2018 e 39/2018 che hanno accolto i ricorsi, dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Le due sentenze sono state notificate alla Banca Centrale in data 7 gennaio 2019. Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 28 giugno 1989 – Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative, la Banca Centrale ha trenta giorni correnti per impugnare le sentenze o una di esse, qualora ne ravvisi il fondamento giuridico. La Banca Centrale ha incaricato, separatamente, due professori di diritto regolatorio per effettuare i necessari approfondimenti e decidere, anche sulla base di tali opinioni, tutte le azioni conseguenti. A livello generale, pur non considerando opportuno entrare nel merito delle sentenze che, in quanto atti della Magistratura, vanno sempre doverosamente rispettate in quanto muovono nella complessa ricerca della verità, si ritiene comunque importante considerare che esse attengono allo specifico settore della giurisdizione amministrativa, nell’ambito della quale il Magistrato si pronuncia in merito al rispetto e alla conformità dell’azione amministrativa a quanto disposto dalla legge. Le sentenze di accoglimento dei provvedimenti impugnati non entrano pertanto nel contenuto dei riscontri oggettivi dei provvedimenti di rigore”.

Il segretario alle finanze, dunque, sottolinea che il merito dei provvedimenti presi da Bcsm, esula dal vaglio del percorso amministrativo di cui trattano le “sentenze Pasini”. “Discorso diverso – dice infatti il Segretario alle Finanze – deve invece essere fatto sul merito dei provvedimenti di rigore applicati dall’Autorità di Vigilanza per i quali la stessa deve specificamente rilevare circostanze oggettive riconducibili alla mancanza del fondamentale principio della sana e prudente gestione – che deve sempre essere presente ed essere rigorosamente rispettato in un settore delicato come quello del credito e del risparmio – specificamente determinate ed individuate dalla normativa. In particolare, l’articolo 78 della LISF stabilisce che, con propria delibera, il Coordinamento della Vigilanza può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione o di controllo nel caso si verifichino una o più delle situazioni seguenti:

a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni della sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza che ne regolano l’attività;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;

d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un’alterazione dei documenti contabili;

e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria.

È stato l’aver riscontrato in Asset Banca S.p.A. le gravi circostanze qui sopra indicate, così come dettagliate nella Relazione del Commissario Venturini e riportate nei loro tratti principali in un riferimento ora le effettuato dal Segretario di Stato per le Finanze al Consiglio Grande e Generale nel comma comunicazioni della scorsa sessione di giugno 2017”, gravi circostanze che hanno portato la Vigilanza a disporre i provvedimenti conseguenti tra cui il commissariamento e poi la liquidazione coatta.

“Al fine di completare il presente riferimento occorre fare presente che, sulla base dei riscontri riportati nella relazione del Commissario Venturini, nel 2017 è stato successivamente aperto un procedimento penale a carico degli ex vertici di Asset Banca S.p.A, relativamente al quale gli stessi sono stati rinviati a giudizio lo scorso mese di novembre per i seguenti reati contestati: amministrazione infedele ed ostacolo alla funzione di vigilanza. Sempre a fini di completamento è inoltre necessario aggiungere che, sulla base dei medesimi riscontri, lo scorso novembre la Banca Centrale ha parimenti autorizzato le azioni di responsabilità nei confronti degli ex vertici, degli ex amministratori e, in parte, degli ex membri del Collegio Sindacale di Asset Banca S.p.A”.

Il Segretario alle finanze ha inoltr aggiunto che “il Decreto Legge 10 luglio 2017 n.80, ratificato dal Decreto Legge 27 luglio 2017 n. 89, nella necessità di garantire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, la stabilità del comparto creditizio sammarinese attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti, ha disposto il trasferimento degli attivi e dei passivi di Asset Banca S.p.A. a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. Nei confronti di detto Decreto Legge in data 17 luglio 2017 è stato attivato il sindacato di legittimità costituzionale avanti il Collegio Garante, sindacato respinto da detto organismo dichiarando l’infondatezza delle questioni poste. Al fine di garantire la massima linearità della trattazione si ritiene importante ribadire, infine, la molteplicità, dal punto di vista normativo e giudiziario, degli ambiti entro i quali devono essere considerate le varie procedure e i vari piani che hanno riguardato e riguardano Asset Banca S.p.A., con particolare riferimento alla distinzione tra giudizio sulla legittimità e regolarità degli atti, ambito in cui si collega l’accoglimento del ricorso da parte del Giudice Amministrativo, da una parte, e giudizio di merito sui riscontri oggettivi effettivamente rilevati, dall’altro. Si manifesta piena fiducia nel lavoro della Magistratura in tutti i suoi ambiti e si auspica che ogni chiarezza possa essere fatta quanto prima a tutela dei risparmiatori e dell’intero comparto del credito e del risparmio”, ha concluso il Segretario alle finanze. Nella notte si è aperto in consiglio il dibattito su Asset.

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