Corriere Romagna: Disposizione prevista nella circolare applicativa, emessa dalla segreteria di Stato, dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni / Banche, nessun segreto con l’Italia / Possibile accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni detenute da istituti
«Il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni» tra Italia e San Marino. E’ una delle disposizioni previste nella circolare applicativa, emessa ieri dalla segreteria di Stato per le Finanze, dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia. La circolare specifica che ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione sottoscritta con l’Italia, il Clo, Ufficio centrale di collegamento, ha il «potere di accedere, direttamente o indirettamente, alle informazioni detenute da istituti bancari o altri istituti finanziari e di fornire tali informazioni all’autorità richiedente italiana». (…)