San Marino. “Banda del 5%” del Mps, condannata la ‘lady’

San Marino. “Banda del 5%” del Mps, condannata la ‘lady’

L’Informazione di San Marino

Condannata la Lady della “Banda del 5%” del Mps 

Quattro anni e mezzo in primo grado per Agnese Marchesini accusata di aver riciclato 1,2 milioni ritenuti frutto della truffa alla banca senese.

Antonio Fabbri

Condannata a 4 anni e 6 mesi, due anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici e alla confisca di quanto sequestrato, 540.049 euro, più la confisca per equivalente fino alla concorrenza di 689.601,89 euro. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice Roberto Battaglino a carico di Agnese Marchesini, ritenuta la lady della cosiddetta “banda del 5%”, quella accusata di aver a segno una pesante truffa, il Monte dei Paschi di Siena. L’imputata, quarantaduenne che ad oggi risulta irreperibile e si troverebbe in Australia, era broker della società maltese “Enigma”. Sul Titano era accusata di aver trasferito, occultato e sostituito la somma complessiva di 1.229.761 euro ritenuti il provento, appunto, dei reati commessi ai danni del Monte dei Paschi di Siena. La donna aveva trasferito i soldi su un conto aperto presso la Bsi intestato ad una società del Delaware, la Petra Investment LLC. Una volta sul Titano il conto di questa società del Delaware vide da parte della Marchesini prelievi in contanti per 497.500 euro. Per 190.061 euro trasferì il denaro su tre carte di credito prepagate. Con queste la donna eseguiva, poi, prelievi di contante. L’ultima operazione, che però fu praticamente stoppata, prevedeva che dal conto in Bsi venissero trasferiti complessivamente 540mila euro su un conto corrente aperto all’estero, in favore della Ibsd Holdings S.A, società anonima di diritto panamense. Il 7 febbraio del 2014, però, questi soldi che dovevano prendere la via dell’off-shore del Centro America, vennero posti sotto sequestro.

La Procura fiscale Il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini ha ritenuto provata la penale responsabilità della donna. Ha quindi ricostruito i passaggi di denaro e i collegamenti con gli appartenenti alla cosiddetta “banda del 5%”. Ha contestato, poi, la tesi della difesa sulla non punibilità della donna. “Per Marchesini si è parlato della non punibilità in quanto all’epoca dei fatti non era i vigore l’autoriciclaggio. Si è sostenuto questo sollevando il fatto che la Marchesini è stata rinviata a giudizio in Italia per associazione a delinquere e quindi sarebbe autrice, assieme ad altri, del reato presupposto. Va rilevato che abbiamo avuto un caso simile, risolto con sentenza 135/2015. In quel caso in Italia si era giunti al giudicato, mentre a Siena, con la Marchesini, siamo ancora nella fase preliminare. Ebbene in quel caso si è poi visto che, come per la Marchesini, l’unico contributo all’associazione a delinquere  era la ripulitura del denaro, realizzata proprio a San Marino, come per la Marchesini. Quindi in quel caso si è proceduto, come ritengo si debba fare in questo, operando la cosiddetta clausola sussidiaria sull’autoriciclaggio”. Sulla base della giurisprudenza sammarinese consolidata, il Pf ritiene non si possa parlare neppure di ne bis in idem internazionale. Il Procuratore del fisco ha anche evidenziato la divergenza, tra i guadagni dichiarati dalla Marchesini, “circa 160mila euro in tre anni”, e gli 1,2 milioni movimentati. “Per questi motivi, ritiene la Procura fiscale di dover chiedere la condanna”, ha concluso il Pf chiedendo pene nella misura che poi è stata sostanzialmente accolta dal Giudice.

La difesa Di diverso avviso l’avvocato Luca Greco del foro di Rimini, domiciliato presso la collega sammarinese Lara Conti. “Il Pf ha un grosso problema in questo procedimento, che non credo possa essere risolto. Ha cercato di farlo, ma questa difesa ritiene non ci sia riuscito. Perché la clausola di non punibilità va applicata. Al momento dei fatti contestati, l’autore del reato presupposto non poteva essere punito per autoriciclaggio. In Italia la mia assistita non viene chiamata in causa perché San Marino formula una rogatoria, ma semmai l’autorità sammarinese la rogatoria la riceve. L’Aif e il Commissario della Legge inquirente non potevano saperlo, ma già da allora la Marchesini era indagata per il reato presupposto. Non ritengo, quindi potesse essere indagata e processata per autoriciclaggio, non ancora vigente all’epoca dei fatti. Per l’accusa italiana avrebbe collaborato a questa presunta truffa ai danni del Monte dei Paschi di Siena. La clausola di sussidiarietà deve quindi ritenersi operante”. Anche nel merito la difesa contesta la provenienza illecita del denaro. “Su questo ci sono molte suggestioni – ha detto l’avvocato Greco – Quel milione e duecentomila euro erano le provvigioni della Marchesini che era un broker finanziario. Probabilmente l’accredito a San Marino venne fatto per ragioni fiscali che certamente, però, nulla avevano a che vedere col milione e due delle truffe fatte al Monte dei Paschi. Per questo chiedo l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, con il dissequestro delle somme tuttora sottoposte alla misura”.

Di diverso avviso, evidentemente il giudice, che ha quindi emesso sentenza di condanna. La difesa ha già annunciato che presenterà appello. a

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