San Marino. “Caso Titoli” ritorna in istruttoria. Antonio Fabbri

San Marino. “Caso Titoli” ritorna in istruttoria. Antonio Fabbri

L’Informazione di San Marino. “Caso Titoli”, tutto o quasi da rifare. Torna in istruttoria

Antonio Fabbri – l cosiddetto “caso Titoli” torna in istruttoria. Si tratta dei tre fascicoli riuniti – 500; 504 e 505 del 2017 – riguardanti la famigerata operazione dei titoli Demeter, che avevano visto una parziale archiviazione e il rinvio a giudizio solo per alcune contestazioni, e per alcuni indagati, da parte del Commissario della legge Simon Luca Morsiani. La decisione della remissione degli atti in istruttoria è stata presa dal giudice David Brunelli, destinatario delle impugnazioni nonostante in una prima fase la Cancelleria penale – probabilmente per errore determinato anche da non poche fuorvianti opinioni di corridoio e orientamenti anche forensi – lo avesse assegnato al giudice Francesco Caprioli, il quale però ha rimandato il fascicolo alla Cancelleria che ha poi provveduto a trasmetterlo al giudice Brunelli. Quest’ultimo ha deciso quindi, sui ricorsi degli azionisti di Asset Banca S.p.A., della Banca Centrale, Cassa di Risparmio ed Eccellentissima Camera, i quali avevano contestato l’archiviazione. Decisione di rimettere gli atti in istruttoria, dunque, ad altro inquirente. Una pronuncia che, per la verità, era attesa in questi termini sia dagli avvocati di parte civile, sia dai difensori, alla luce della modalità discutibile con cui è stato stilato sia il rinvio a giudizio sia l’archiviazione dal parte del Commissario Morsiani. Modalità ritenuta approssimativa, quanto a forma e contenuti di questi atti, che anche questa pronuncia del giudice Brunelli critica, richiamando tra l’altro la propria precedente pronuncia relativa alle misure cautelari, tra cui l’arresto dell’amministratore di BancaCis Daniele Guidi, che venne revocato, proprio per una seri di vizi riscontrati, dalla giudice Brunelli che richiama le raccomandazioni di quel provvedimenti.

Ribadisce il giudice delle appellazioni: “Il capo di imputazione, essendo il mezzo processuale che traduce l’incontro tra il fatto e il diritto e da cui discende l’applicazione concreta della norma penale, assolve innanzitutto allo scopo di rendere chiari all’accusato i termini dell’accusa, vale a dire quale sia il fatto che viene contestato e quale sia la norma penale alla stregua della quale quel fatto può essere qualificato come reato. La ‘fattispecie giudiziaria’ in cui si risolve la formulazione dell’accusa, in tanto è in grado di assolvere alla sua primaria funzione, in quanto contenga la descrizione in termini chiari e precisi dell’addebito, partendo dalla fattispecie astratta desunta dalla norma penale e fornendo gli elementi indispensabili per la sua concretizzazione. Chiarezza e precisione sono due requisiti distinti e congiuntamente necessari: senza il primo, l’accusato non può comprendere ciò di cui è chiamato a rispondere; senza il secondo non può articolare la sua difesa”. Parole già scritte, queste, nel provvedimento del gennaio 2019, ma rimaste inascoltate. “Sotto questo profilo – scrive infatti Brunelli nella nuova ordinanza – occorre preliminarmente constatare che i rilievi contenuti nella citata ordinanza non hanno sortito alcun effetto, non solo in relazione ai reati già presi in considerazione in quella circostanza, ma anche in relazione a tutti gli altri capi di imputazione, coinvolgenti una pluralità di persone, talune delle quali neppure individuate”. 

Il giudice di appello, comunque, non tralascia rilevi neppure a talune delle Parti civili ricorrenti, evidenziando la polemica politica in sede giudiziaria che viene fatta anche all’interno dei ricorsi. “In questa prospettiva – scrive Brunelli – va anche osservato che taluni dei ricorsi che vengono proposti dalle parti civili in qualche passaggio presentano carenza di chiarezza e precisione nell’argomentazione, nonché divagazioni che rivelano la difficoltà nella distinzione tra la critica alla conduzione delle indagine e la critica tecnicogiuridica al provvedimento impugnato, in qualche caso scadendo nella polemica politico-giudiziaria, e comunque si caratterizzano per difetto di concisione, quasi che per scardinare una motivazione tanto ridotta e quasi nascosta tra le pieghe di un provvedimento così anomalo occorresse dilungarsi in lunghe dissertazioni a compendio della qualità dimostrativa delle prove a carico raccolte”. “Si tratta di un vizio – prosegue – che trova la verosimile genesi proprio nella nebulosità delle ipotesi accusatorie e nella mancanza di una precisa puntualizzazione delle fonti di prova poste alla base di ciascuna delle imputazioni formulate”.

Quindi il giudice parla di provvedimento anomalo, sia per quanto riguarda il rinvio a giudizio, di difficile comprensione, sia per quanto riguarda le archiviazioni. Brunelli osserva che “a fronte di un vastissimo, articolato, complesso e per certi versi indecifrabile libello accusatorio, tiene dietro un provvedimento di archiviazione degli atti a sua volta indecifrabile perché affidato ad una motivazione apparente”. Questo penalizza sia gli indagati che le parti civili. “In tal modo – dice infatti Brunelli – le persone indagate che non sempre sono state in condizione di esattamente comprendere quali fossero i fatti dei quali erano chiamati a rispondere e quali fossero le prove raccolte nei loro confronti, hanno appreso, perciò, che tali provead avviso del Giudicenon sono comunque «univoche», per lo più con riguardo all’«elemento doloso» e «all’ipotizzato unitario disegno criminoso», in un caso con riguardo alle «circostanze contestate»; le parti civili, a loro volta, hanno appreso che per i capi di imputazione di possibile interesse di ciascuna di loro l’istruttoria non avrebbe avuto un soddisfacente sviluppo dibattimentale”.

E’ per questa assenza di determinatezza, che quindi il giudice rimanda gli atti in istruttoria. “Occorre, dunque – conclude infatti Brunelli – riaprire l’istruttoria ed esaminare nel merito ed approfonditamente per ciascuno dei capi di imputazione le ricostruzioni probatorie proposte nei singoli atti di ricorso. All’ esito, occorrerà: a) riformulare i capi di imputazione, anche eventualmente riguardo alla qualificazione giuridica, e comunque rendendo pienamente intelligibile il fatto contestato, indicando puntualmente ed identificando le persone alla quali è attribuito; b) disporre gli eventuali approfondimenti istruttori sollecitati dai ricorrenti, qualora l’incombente non si possa svolgere in dibattimento, ovvero dal suo esito possa dipendere il giudizio circa la utilità e la necessità della fase dibattimentale; c) valutare la possibilità di procedere con separazione dei procedimenti, per i casi in cui la prova sia evidente e non sussista connessione o collegamento probatorio con altri fatti, invece ancora da approfondire nella fase istruttoria

Il fascicolo viene quindi trasmesso al Dirigente che dovrà riassegnarlo ad inquirente – Roberto Battaglino o Elisa Beccari, con la possibilità che indaghino insieme – diverso dal Commissario Morsiani, che nel frattempo è comunque passato alla decisione di primo grado.

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