Centrale del latte di San Marino, Stefano Canti: “Ecco perché il governo ha respinto le richieste della cooperativa”

Centrale del latte di San Marino, Stefano Canti: “Ecco perché il governo ha respinto le richieste della cooperativa”

Prosegue il confronto tra il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, e il Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese.

 In primis, ritengo utile evidenziare come su ogni istanza presentata, il Governo sia tenuto ad esprimersi nel pieno rispetto delle Leggi o dei Regolamenti vigenti e come, in aggiunta, nel caso specifico di quella presentata dalla “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”, il Governo si sia espresso nel pieno rispetto della convenzione e dei successivi contratti sottoscritti.

Partendo da questa considerazione, una delle criticità rilevate nell’istanza presentata dalla “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”, è quella relativa all’ingresso di nuovi soci. L’ingresso dei nuovi soci (come proposto nell’istanza presentata) si configurerebbe come una fase intermedia e propedeutica alla trasformazione della Cooperativa. Le nuove società, la cui forma giuridica risulta essere più funzionale per operare nel mercato estero, sarebbero subentrate nella gestione dell’Azienda Centrale del Latte ovverosia nell’uso dell’immobile, nelle attrezzature di proprietà dell’Ecc.ma Camera nonché nel diritto di sfruttamento del marchio “Eurolatte” e della Ditta “Centrale del Latte della Repubblica di San Marino”. Questo aspetto è stato riconosciuto come un profilo di forte criticità, che non ha consentito l’accoglimento della proposta presentata, in quanto la convenzione siglata il 14 ottobre 2015, all’art.18 prima comma, “obbliga la Cooperativa a non cedere a terzi il complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte Sammarinese compreso il diritto di sfruttamento del marchio “Eurolatte” e della Ditta “Centrale del Latte” nonché il fabbricato oggetto di concessione in uso senza la preventiva espressa autorizzazione del Congresso di Stato.

Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo 18, recita testualmente: “i predetti contratti e ogni diritto sul fabbricato non potranno in ogni caso essere ceduti a soggetti operanti all’esterno nella grande distribuzione lattiero casearia. A prescindere dalla forma giuridica utilizzata (cooperativa o società) la decisione di intraprendere un progetto imprenditoriale che punti sulla commercializzazione all’estero di prodotti lattiero caseari – con l’ingresso di nuovi soci come da proposta presentata il 17 Gennaio u.s. – si prefigura come una violazione dell’articolo 18 della convenzione pertanto, alla luce di questa disposizione convenzionale, è di tutta evidenza come la cessione dei contratti in favore del nuovo soggetto societario (che opera soprattutto nel mercato estero) non è stata accolta dal Congresso di Stato perché in contrato con l’art.18 della convenzione e l’art.23 del successivo contratto di concessione in uso dell’immobile e del complesso dei beni aziendali e come il superamento di tale disposizione possa avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Inoltre, l’ingresso di nuovi soci nella cooperativa (nelle forme indicate nell’istanza presentata), avrebbe snaturato il principio della cooperazione agricola recepito, tra l’altro, nello statuto della stessa laddove prevede che l’attività della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese è diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione anche al dettaglio dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’allevamento degli animali dei soci e dalla coltivazione dei loro terreni. Infine, rimanendo del tutto residuo l’apporto dei soci già presenti (a livello di conferimento di prodotti provenienti dai soci e immessi nella cooperativa) una ulteriore criticità è quella relativa ai dubbi di compatibilità fra la forma giuridica della cooperativa – con annessi incentivi, prestiti e mutui a tasso agevolato e garantiti dallo Stato, che per Legge sono assicurati, appunto, alle cooperative agricole – e la reale natura dell’attività economica esercitata che pare sia più assimilabile ad una società con fini di lucro e non alla logica della Cooperazione che vede mantenere viva la filiera sammarinese privilegiando anche la commercializzazione del latte vaccino fresco e dei prodotti caseari lavorati all’interno del territorio.

Alla luce delle superiori criticità rilevate, Il Congresso di Stato con la Delibera n.41 del 31 Gennaio u.s. NON ha accolto l’istanza del 17 gennaio 2022 presentata dalla “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese” ed ha disposto che – qualora sia formalizzata la disponibilità dei soci della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese alle condizioni da pattuirsi – dovrà essere emesso un bando pubblico per la concessione in uso dell’immobile distinto catastalmente al Foglio di Mappa 19 particella n. 137, del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte e definita una nuova convenzione con il contraente o soggetto individuato da approvarsi con successiva deliberazione.

Il Congresso di Stato è aperto a nuovi investitori, soprattutto se questi sono volti a sostenere le aziende in difficoltà e, nel caso specifico della cooperativa (voglio riaffermarlo ancora), occorre farlo seguendo i principi di cui all’articolo 49, comma 2 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174, il quale obbliga che l’individuazione del nuovo contraente debba avvenire, nel rispetto di criteri di trasparenza e parità di trattamento, mediante procedimento ad evidenza pubblica in quanto lo Stato è direttamente coinvolto con la proprietà dell’immobile, dei beni aziendali e dei marchi”.

Comprendo la parte privata – aggiunge il Segretario Canti – quando dice di essere sconcertata nell’apprendere il diniego all’istanza presentata, ma è tra i doveri dei rappresentanti delle istituzioni non accogliere le istanze presentate qualora in contrasto alle leggi, regolamenti, convenzioni e contratti sottoscritti, così come credo sia utile proseguire con un confronto leale nell’intento di trovare la giusta e migliore soluzione atta a risolvere le criticità della cooperativa rispetto al rilascio di dichiarazioni a mezzo stampa.”

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