San Marino come il Lussemburgo, per il rientro dei capitali italiani

San Marino come il Lussemburgo, per il rientro dei capitali italiani

Monica Laguardia e Marco Piazza di IlSole24Ore: Fisco internazionale. Trattamento privilegiato per i Paesi white
liste: termini di accertamento brevi per Lussemburgo e San Marino / Rientro capitali con lo ‘sconto’ /Rispetto alla procedura del dl si pagano imposte piene e
sanzioni meno pesanti

L’ultima versione della proposta di legge sul rientro di capitali
detenuti all’estero in violazione della disciplina sul monitoraggio
fiscale (quadro RW) presenta un quadro sanzionatorio estremamente
articolato. La soluzione legislativa adottata consiste nell’inserimento
nel Dl 167/1990 degli articoli da 5 quater a 5 septies, mentre la
cosiddetta “voluntary nazionale” è regolata dall’1, comma 1 bis del
progetto di legge. Allo stato attuale è chiaro che la collaborazione
volontaria comporterà l’obbligo di pagare l’intero ammontare delle
imposte evase nei periodi d’imposta considerati. Unica semplificazione
nei conteggi è contenuta nell’articolo 5 quinquies, comma 5 ter,
introdotto nel Dl 167/1990, che consente (è una facoltà) di determinare i
rendimenti dei capitali detenuti all’estero nella misura forfetaria del
5% della consistenza di fine anno e di tassarli al 27%.
Per la
violazione del quadro RW le sanzioni sono comminabili dall’anno 2008
(Unico 2009). Me se le attività sono detenute in Paesi black List che
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge non abbiano stipulato
con l’Italia un accordo per lo scambio d’informazioni che copra anche
il periodo che intercorre fra la sua stipula e la sua entrata in vigore,
è ancora aperto il 2003. Il periodo lungo, quindi, non si applica, ad
esempio, a Cipro, Malesia, Malta, Mauritius, Oman, San Marino,
Singapore, Equador, Lussemburgo, Emirati Arabi, Kuwait, Corea del Sud,
Uruguay, Libano
. (…)

Leggi l’intero articolo pubblicato il giorno 9

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