San Marino. Condanna sul Titano causa la revoca dell’indulto a imputato in Italia

San Marino. Condanna sul Titano causa la revoca dell’indulto a imputato in Italia

Condanna sul Titano causa la revoca dell’indulto a imputato in Italia

ANTONIO FABBRI – Sentenza definitiva del tribunale sammarinese, fa saltare l’indulto per un manager italiano, noto sul Titano perché era amministratore del “Queen Outlet”. Il manager John Gaethe Visendi era stato condannato a San Marino a 3 anni e mezzo per mancata e irregolare tenuta delle scrittura contabili e bancarotta fraudolenta, per la distrazione di oltre 1,2 milioni di euro in danno dei creditori.

La sentenza del tribunale sammarinese era divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2017 e, il 29 settembre 2020, la Corte d’Appello di Napoli l’aveva riconosciuta, revocando l’indulto concesso nel 2013 dalla corte d’Appello di Milano verso un’altra condanna a carico del manager a un anno e mezzo. L’indulto, che è un provvedimento generale che causa l’estinzione della pena, è un beneficio che viene revocato di diritto qualora, chi ne abbia usufruito, commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto che lo ha stabilito, un delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva. Ebbene, contro la revoca dell’indulto era stato fatto ricorso in Cassazione dove la quarta sezione aveva ravvisato dei vizi nella sentenza della corte d’Appello di Napoli e aveva rimandato gli atti ad altra sezione della medesima Corte di Appello per correggere i vizi. Cosa che è stata fatta e, con sentenza del 3 marzo di quest’anno, confermata, in funzione del riconoscimento della sentenza sammarinese, la revoca dell’indulto.

I legali di Visendi hanno nuovamente impugnato la sentenza della Corte d’Appello, ma questa volta la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 settembre 2022 pubblicata il 16 novembre scorso ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando quindi la revoca dell’indulto.

I motivi di impugnazione della difesa Visendi La corte di Cassazione ricostruisce i motivi di impugnazione della difesa che in sostanza, ricalcando quanto aveva già contestato nel primo ricorso, sosteneva che la corte di Appello di Napoli, riconoscendo la sentenza sammarinese, non avesse vagliato adeguatamente il corretto svolgimento del processo sul Titano. Sosteneva quindi il ricorrente che a San Marino non fossero stati seguiti i canoni del giusto processo.

Cosa evidenzia la Corte di Cassazione La Corte, per contro, evidenzia come la Corte di Appello, cui era stato rinviato il fascicolo, abbia invece analizzato lo svolgimento del processo sammarinese, riscontrandone la correttezza e quindi delibando, cioè riconoscendo, la sentenza dell’autorità giudiziaria di San Marino anche in Italia. Scrive infatti la corte: “Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Napoli ha in primo luogo acquisito la sentenza del 28.12.2017 resa dal Giudice delle Appellazioni in sede di appello avverso quella emessa dall’Autorità Giudiziaria di San Marino in data 11.4.2016 nei confronti dell’odierno ricorrente; ha ritenuto che la loro lettura congiunta consentisse di apprezzare la insussistenza dei vizi e delle cause ostative lamentate dalla difesa. Ha evidenziato che il Giudice di appello aveva dichiarato la inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente nei confronti della sentenza che, a suo giudizio, era stata adottata nel pieno rispetto del contraddittorio in quanto all’imputato, ritualmente dichiarato contumace, era stato nominato un difensore di ufficio (stante l’assenza di quello di fiducia) che aveva presieduto alla escussione dei testi (ovvero del verbalizzante e del perito di ufficio) non emergendo perciò alcun profilo o motivo ostativo al riconoscimento della sentenza e, di conseguenza, alla sollecitata revoca dell’indulto”

Quindi la Cassazione evidenzia che la Corte di Appello “con motivazione congrua e coerente, richiamando la ritualità della citazione dell’imputato in giudizio, il riconoscimento del diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, la nomina del difensore di ufficio nel corso del giudizio di primo grado e che aveva partecipato all’escussione dei testi della pubblica accusa e proposto appello, ha evidenziato che l’affermazione della responsabilità del ricorrente è avvenuta in assenza di cause ostative e ha dato atto dell’osservanza, nell’ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella formazione della prova nei suoi connotati essenziali ed in conformità con al giurisprudenza sovranazionale”.

“Ne deriva che anche il principio del doppio grado di giudizio è stato pienamente garantito perché lo Stato Estero ha, nei fatti, assicurato la possibilità dell’appello che è stato proposto tardivamente senza, peraltro, che il ricorso abbia evidenziato circostanze fattuali o giuridiche tali da incidere sulla impossibilità di proporre un appello tempestivo”. Quindi la Cassazione nel confermare la correttezza del processo sammarinese ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali di Visendi che si è quindi visto revocare l’indulto in funzione della condanna subita sul Titano

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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