San Marino. Conto Mazzini, ieri l’ultima udienza. Antonio Fabbri

San Marino. Conto Mazzini, ieri l’ultima udienza. Antonio Fabbri

L’informazione di San Marino

Ieri l’ultima udienza al termine della quale il Commissario della legge si è ritirato in camera di Consiglio per la decisione

Conto Mazzini, prevista oggi la decisione.  Il giudice Felici ha convocato per le 14,30

Antonio Fabbri

Si è conclusa in circa un’ora l’ultima udienza del maxi processo sulla Tangentopoli sammarinese-conto Mazzini. E’ toccato all’avvocato d’ufficio Alessandro Scarano difendere la posizione dei soggetti giuridici rinviati a giudizio per le responsabilità derivanti dal riciclaggio dei denari ritenuti di provenienza illecita passati, appunto, per le vaire società. “Difendo quattro persone giuridiche – ha detto l’avvocato Scarano – Casati Srl, Rp srl, Altamarea srl e Penta Immobiliare Srl. In primo luogo intendo esprimere le mie perplessità circa l’indeterminatezza del capo di imputazione per tutte le società.

La condotta delle persone giuridiche viene contestata attraverso il rimando ad altri capi di imputazione con non poca difficoltà a capire quali siano le condotte contestate. Per Casati Srl, il rimando è al capo 6. L’unico riferimento che in questo capo viene fatto a Casati è indicato fra parentesi”. Si tratta in sostanza dei denari utilizzati per l’acquisto dalla immobiliare “La Spiaggia” dell’appartamento di Fiorenzo Stolfi a Miramare per 321.000 euro. “Ho cercato, data l’assoluta genericità, di capire quale fosse la condotta contestata a Casati – ha detto l’avvocato Scarano – Denaro contabilmente uscito da Casati veniva utilizzato per l’acquisto di un immobile a Miramare. Viene contestato su questo il riciclaggio. In questa operazione, però, non vi è però nulla di strano. 

Il fatto che i denari escano dalla società è uno scopo perfettamente lecito e confacente a suo oggetto sociale. Allo stesso tempo non vi è certezza sulla provenienza illecita dei denari, né vi sono state indagini circa la provenienza. Casati acquista da “La spiaggia”, ma non c’è riferimento sulla provenienza dei fondi. Il tutto attraverso assegni e canali bancari tracciabili, laddove gli istituti di credito nulla hanno avuto da eccepire sulla provenienza dei denari”.

Quanto ad Altamarea e Rp “i soldi derivanti da Black Sea Pearl vengono accreditati attraverso assegni non trasferibili. Anche qui mi associo a considerazioni svolte sull’origine dei fondi. Indagini specifiche su Black sea pearl e Clabi non sono state compiute al riguardo. Tra l’altro Rp era società operativa e stesso ragionamento vale per Altamarea. Entrambe hanno operato nell’ambito del loro oggetto sociale, svolgendo attività lecite che rientrano nell’economia reale. Si contestano operazioni effettuate tutte con bonifici o assegni non trasferibili, operatività incompatibile con la contestazione di riciclaggio. Questa operatività esclude il dolo.

Altra particolarità è la carenza di indagini sulla provenienza dei denari, né è stato accertato se le operazioni siano state effettuate nell’ambito dell’oggetto delle società. Come possono allora essere imputate di riciclaggio? Da cosa devo difendere queste società? Dipende dal fatto che siano stati fatti bonifici? Passati per la banca senza che questa rilevi nulla di anomalo. In più i fatti contestati alle società sono riferiti a tempi precedenti alla normativa di riferimento per il riciclaggio delle persone giuridiche”.

Poi Penta. “Anche in questo caso – ha detto l’avvocato Scarano – voglio ribadire la indeterminatezza del capo di imputazione. Penta ha sempre agito nel rispetto del proprio oggetto sociale. Tutto avviene tramite professionisti, notai, in maniera assolutamente regolare e tutte le operazioni tramite operatore bancario. Operazioni fatte prima che vi fossero le norme sulla responsabilità della persona giuridica. Inoltre, laddove si contesta l’uso del contante e dei libretti al portatore, occorre affermare che erano perfettamente leciti all’epoca. Non si può pensare di valutare con occhi di oggi operazioni dell’epoca”. Anche in tale caso l’avvocato Scarano ha sostenuto che non vi siano state indagini sulla provenienza del denaro.

“Non nego, signor giudice, che dalla contabilità di Penta si evincano errori, ma questo può derivare da dimenticanze o sviste per chi aveva la responsabilità a riguardo. Non certo in capo alla società stessa in quanto soggetto giuridico. Tra l’alto, per quanto riguarda le false comunicazioni sociali, Penta non ha ricevuto benefici dalla tenuta irregolare della contabilità. Questa contestazione non può essere imputata alla società e inoltre, come altri hanno rilevato, non sono stati lesi diritti di terzi. Pertanto, per tutte le società da me rappresentate chiedo l’assoluzione con formula piena. In subordine l’assoluzione con formula dubitativa e in ulteriore subordine le sanzioni nel minimo in funzione della legge del 2010 e non di quella del 2013 essendo i fatti commessi prima di quella data”.

La sentenza Al termine dell’ultima arringa Il giudice Gilberto Felici ha dato inizio alla camera di consiglio. “Avverte le parti – ha detto – che procederà a riaccendere in aula per la lettura e pubblicazione del dispositivo, non prima delle ore 14,30 del giorno giovedì 29 giugno 2017. Qualora, rispetto a tale previsione, sarà ipotizzato un ritardo sensibile, l’attuario provvederà a comunicare all’avvocato Simone Menghini, difensore e presidente dell’Ordine professionale, nuovi data o orario”. Insomma, la sentenza è attesa per oggi alle 14 e 30 salvo diversa comunicazione che dovesse arrivare nella mattinata di oggi di uno slittamento della lettura del dispositivo

 

 

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