San Marino. Conto Mazzini, motivazioni; “Libretti usati da politici e faccendieri compiacenti”

San Marino. Conto Mazzini, motivazioni; “Libretti usati da politici e faccendieri compiacenti”

L’Informazione di San Marino

Nelle motivazioni del Conto Mazzini il giudice chiarisce che non era mezzo di pagamento così diffuso

“Libretti usati da politici e faccendieri compiacenti” 

Antonio Fabbri

 

Nelle motivazioni del Conto Mazzini, nella parte introduttiva, il giudice Gilberto Felici chiarisce come l’attenzione, verso i comportamenti di lavaggio del denaro sporco, si era iniziato a porla sul Titano ben prima del 2008.

Mentre dunque praticamente tutte le difese hanno sollevato il fatto che è da quell’anno che i controlli antiriciclaggio sono diventati obbligatori e più penetranti, il giudice fa presente nelle motivazioni che già in precedenza le norme avevano indicato determinate limitazioni.

Le norme dal 1998 “Il misfatto di riciclaggio – spiega il giudice Felici – non è stato introdotto nell’ordinamento della Repubblica di San Marino con la legge 17 giugno 2008, n. 92, bensì con la legge 15 dicembre 1998, n. 123, che prevedeva già obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. E che, come parimenti noto, non esiste alcuna possibilità di procedere ad abrogazione di norme – soprattutto – penali, per desuetudine”. Addirittura il giudice Felici richiama una normativa adottata nel 1996 “che aveva previsto procedure atte alla regolazione del trasferimento di denaro”, quanto a modalità e segnalazioni eventuali.

Ne emerge un quadro spiega  quindi il giudice – per il quale la preoccupazione di regolare il fenomeno non è solo costante, ma anche risalente nel tempo, se è vero che già nel 1996 (data che rispetto ai fatti esaminati, anche ex adverso, da questa sentenza, è anteriore di alcuni anni) non doveva essere possibile effettuare trasferimenti di sostanzialmente superiori” a una determinata somma “senza una specifica identificazione. Il quadro normativo era quindi astrattamente idoneo a prevenire quei travasi di denaro, senza causa e attraverso l’uso smodato dei libretti al portatore, cui invece si assiste in data ben successiva a quelle indicate”. Insomma il giudice sottolinea che già all’epoca dei fatti le norme che impedivano l’allegra gestione dei libretti al portatore e il travaso di contanti in maniera così spregiudicata come avvenuto nelle vicende del Conto Mazzini, erano già in vigore, con ciò superando una delle obiezioni delle difese.

La prassi non-prassi dei libretti come pagamento Sempre nella parte introduttiva  del vaglio decisorio, il giudice Felici sottolinea anche come, nonostante quanto sostenuto dalle difese, quello dell’utilizzo dei libretti al portatore come mezzi di pagamento non fosse poi così diffuso. Circostanza che dunque non attenua la gravità delle contestazioni. “A privare di ogni rilevanza giuridica le considerazioni difensive”, appunto sulla diffusione dei libretti come mezzo di pagamento, “stanno le dichiarazioni dei fratelli Colombini (imprenditori ed appartenenti ad una famiglia di industriali sammarinesi), che, chiamati a “pagare” una licenza di esercizio di attività finanziaria con sedici libretti al portatore di Lire 50.000.000 ciascuno, riferiscono che mai era loro capitato di effettuare pagamenti attraverso libretti al portatore. Non serve – aggiunge il giudice – richiamare l’esperienza di ciascun abitante di questa Terra per confermare che l’asserzione dei testimoni indicati è fondata: non si tratta di pratiche piuttosto diffuse quali il pagamento in contanti di vendite immobiliari, per pagare imposte di trasferimento inferiori, ma di una pratica che invece veniva messa in opera da chi era mosso non soltanto da un fine di riservatezza – comunque assicurata dalla legislazione bancaria – bensì di occultamento della provenienza del denaro o dell’operazione illecita in forza della quale avveniva il pagamento. Più che al tessuto economico-imprenditoriale, o alle abitudini della popolazione, sembra che l’uso di libretti al portatore fosse appannaggio di faccendieri, politici e compiacenti professionisti”.

Dunque, il giudice chiarisce che l’utilizzo dei libretti come pagamento non era così diffuso come sostenuto dalle difese degli imputati e, anzi, proprio chi voleva occultare la provenienza del denaro – pur in presenza delle prime leggi che comunque dei paletti li ponevano – utilizzava il metodo dei libretti al portatore come avvenuto nelle innumerevoli movimentazioni che hanno caratterizzato il “conto Mazzini”.

 

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