San Marino. Conto Mazzini, motivazioni: Non si è voluto arginare il malaffare

San Marino. Conto Mazzini, motivazioni: Non si è voluto arginare il malaffare

L’informazione di San Marino

“Ombre sulla volontà della società civile di allora di arginare il malaffare”.

Le motivazioni della sentenza del processo sulla “Tangentopoli sammarineseconto Mazzini”, chiariscono fin dall’introduzione che le prove raccolte hanno consentito di individuare “un insieme elevatissimo di condotte illecite, poste in essere da rappresentanti del mondo politico sammarinese”

Antonio Fabbri.

Il giudice Gilberto Felici esprime, in questo prologo al vaglio decisorio, alcune considerazioni che inquadrano il contesto sia delle indagini sia dei fatti poi riconosciuti nel primo grado di giudizio come integranti le fattispecie di reato contestate. Reati contestati ai quali si sarebbero aggiunti, se non fossero stati eccessivamente datati, moltissimi altri illeciti che non è stato possibile contestare perché eccessivametne risalenti, ma che hanno rappresentato i reati presupposto del contestato riciclaggio e dei quali, sia nell’indagine sia nel dibattimento, si sono delineati nitidamente i contorni.

La svolta nelle indagini Dopo aver rilevato che la riunione dei diversi procedimenti penali ha consentito l’impostazione accusatoria d’insieme che poi ha portato alla condanna, il giudice Felici compie delle osservazioni. “La prima riguarda proprio lo svolgimento processuale, che è caratterizzato da una svolta concreta, e che si legge molto chiaramente dalle carte, all’inizio dell’anno 2014. Si nota, a fare tempo da tale data, un deciso revirement nella intensità e nelle modalità di svolgimento delle indagini; gli atti sono più incalzanti, vengono adottate misure istruttorie diverse dalle deleghe agli ausiliari e dalla richiesta di collaborazione internazionale, si cerca una unità investigativa piuttosto che frammentare l’attività inquirente nell’inseguimento di singoli e separati fatti di reato”. Una maggiore incisività nelle indagini che non si può fare discendere solo “dalla entrata in vigore della legge 29 luglio 2013, n. 100, che ha abrogato il privilegio dell’ autoriciclaggio”, dice il giudice, che lascia intendere come sia stato determinante il cambio di passo degli inquirenti che da gennaio del 2014 hanno preso in carico il fascicolo.

I reati presupposti che non è stato possibile contestare Una seconda considerazione del giudice Gilberto Felici riguarda i numerosi reati presupposti che non è stato però possibile contestare. “Le indagini hanno potuto, per il tempo frattanto trascorso, occuparsi prevalentemente, se non esclusivamente, delle propaggini di fatti criminali comunque emersi nel corso dell’istruttoria, ma piuttosto risalenti nel tempo. I giudici inquirenti hanno perseguito il post factum di evidenze di illiceità molto concludenti, e non queste; e lo hanno fatto – lo hanno potuto fare, all’evidenza – solo allorché questo aveva una sua autonoma rilevanza penale”.

Come dire che è stato possibile perseguire il riciclaggio, quindi la propaggine finale dei reati presupposti, solo sia stato possibile riscontrare la rilevanza penale del lavaggio di denaro.

Dice infatti il giudice nelle motivazioni: “È significativo notare come – ad esclusione del capo di imputazione 1 e del capo di imputazione 13 – tutti gli altri capi di imputazione abbiano ad oggetto il misfatto di riciclaggio che – seppur dotato di un suo autonomo disvalore – presuppone necessariamente un reato presupposto. Resta quindi piuttosto singolare, se non svilente, dover constatare – come si fa per mezzo di questa sentenza, ed in ragione dell’estinzione dei misfatti per ragioni di prescrizione – che è possibile punire persone che hanno avuto ruoli apicali e centralissimi nella gestione della cosa pubblica sammarinese – direttamente o indirettamente – per l’utilizzo che delle risorse illecitamente acquisite è stato fatto; e non invece che per i fatti illeciti grazie ai quali quelle risorse, di ammontare elevatissimo, sono state procacciate. I fatti di procacciamento illecito di denari hanno avuto uno sviluppo, quando non un esclusivo svolgimento, sul territorio della Repubblica di San Marino”.

Non si è voluto arginare il malaffare Da questo dato processuale sulle contestazioni di reato che è stato possibile o meno imputare, il giudice Felici sottolinea che la constatazione “deve fare attentamente riflettere sulla efficacia, allora, dei presidi di prevenzione degli illeciti di cui la Repubblica disponeva; tanto con riferimento al quadro normativo ed alle strutture organizzative, quanto alla idoneità dei soggetti concretamente chiamati ad operare nelle stesse. Più in generale, il fatto che si sia riusciti a formulare imputazioni per i misfatti di riciclaggio per somme elevatissime, ma non si siano in precedenza scoperti o perseguiti i fatti illeciti generatori di così tanta ricchezza getta più di qualche più di qualche ombra anche sulla capacità e sulla volontà della società civile – di allora – di individuare isolare arginare o contrastare il malaffare di natura economica o politica”.

Una volta si poteva? Il giudice nelle sue motivazioni pone l’accento sulla tolleranza di un tempo verso determinate condotte. Come dire che “una volta si poteva”.

“Questa considerazione si trae anche da un leit motiv che ha ispirato numerose asserzioni difensive. L’epoca in cui si sono prodotti i fatti di riciclaggio e quelli di associazione a delinquere era caratterizzata proprio da una particolare tolleranza rispetto alle forme di circolazione del denaro, nonché da una discrezionalità dell’apparato amministrativo che consentiva il “commercio” delle autorizzazioni da questo rilasciate. Proprio tale commercio costituiva una attività da tutti posta in essere, tollerata, praticata giornalmente e con il contributo conscio e consapevole di tutti gli attori: politici, libero professionisti, imprenditori, potenziali imprenditori, “prenditori” (è il caso di dirlo) della autorizzazione amministrativa”, rileva il giudice Felici.

 

 

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