San Marino. Contributi previdenziali non versati, prime due condanne penali, Antonio Fabbri

San Marino. Contributi previdenziali non versati, prime due condanne penali, Antonio Fabbri

Contributi previdenziali non versati, prime due condanne penali

Applicata la nuova legge che prevede il processo per chi dopo tre iscrizioni a ruolo non abbia onorato il versamento. Sono decine i casi pendenti, ma la norma è lacunosa

Antonio Fabbri

E’ la prima volta che arrivano in giudizio due casi legati all’applicazione della nuova legge, approvata nel 2018, che punisce il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. I primi due casi da quando questa condotta di omessi versamenti ha assunto rilievo penale in funzione della legge 75 del 2018.

Una normativa, per la verità, lacunosa, come non ha mancato di rilevare in aula il procuratore del Fisco, Roberto Cesarini. Comunque la nuova legge prevede che – laddove si manifesti dopo tre volte che il debito sia stato iscritto a ruolo, il mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali – l’esattoria di Banca centrale attivi la segnalazione all’autorità giudiziaria. Scatta quindi l’indagine penale. Prima che intervenga il rinvio a giudizio c’è ancora la possibilità per l’indagato di estinguere l’illecito attraverso l’oblazione volontaria, pagando cioè la multa. Se ciò non avviene, scatta il rinvio a giudizio. Così è accaduto nei due casi discussi ieri mattina in aula davanti al giudice Alberto Buriani. In un caso la ditta non ha versato contributi per una somma complessiva di 57.654,72 euro. Nell’altro caso il mancato versamento ammonta a 35.498,52 euro.

In entrambi i casi gli amministratori delle due ditte sono stati condannati alla multa a giorni di 2.100 euro nel primo caso e di 1.500 euro nel secondo. Questa dunque la sanzione penale Resta ferma l’esecuzione da parte dell’Esattoria di Bcsm per il recupero dei contributi non versati la cui procedura è spesso complessa se si considera che solitamente occorre intervenire in contesti di procedura fallimentare e di concorso dei creditori. La legge, scaturita da un dibattito politico sul tema delle aziende che, in difficoltà, lasciano il Titano senza onorare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, ha visto però il legislatore redigere una normativa non proprio precisa, alla quale sarebbe bene porre rimedio al più presto. Anche perché è emerso a latere del processo, sono decine i casi di insolvenza di questo tipo che potrebbero arrivare in sede giudiziaria. Molti casi, tra l’altro, sono già arrivati in tribunale seppure non siano giunti al pubblico dibattimento in aula, perché l’interessato ha optato per l’oblazione volontaria, estinguendo il reato ed evitando così il processo.

Per comprendere il perché sarebbe bene che il legislatore mettesse mano alla norma, basti citare alla lettera quello che prevede. Il comma primo dell’articolo 64 cita “E’ punito con le pene previste al comma 2 l’intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti”. Il problema è che andando a leggere il richiamato comma 2 si legge che il giudice “applica la pena dal primo al terzo grado”, ma non dice di cosa: prigionia? Arresto? Multa? Multa a giorni? Nella norma non c’è scritto. Anche se il richiamo alla possibilità di estinzione tramite oblazione volontaria lascia intendere che si tratti di multa a giorni, considerato che l’articolo 69 del codice penale prevede che “Le contravvenzioni punibili con la sola multa a giorni si estinguono con l’oblazione volontaria”.

Sta di fatto che la lacuna resta, tanto che, seppure non sollevati ieri, sono stati adombrati dai legali possibili profili di incostituzionalità della norma in questione.

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